domenica 2 dicembre 2007

Agibilità, procedimento rilascio

TAR PUGLIA SEZ. LECCE, 22.11.2007 N. 3968/07


L’art. 25, commi 3-5 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 prevede un procedimento di rilascio del certificato di agibilità, articolato sui seguenti principi fondamentali:

1) il procedimento deve essere concluso nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda di rilascio del certificato di agibilità o di 60 giorni, nel caso in cui il ricorrente si sia avvalso della possibilità di sostituire con autocertificazione il parere dell’A.S.L. previsto dall’art. 5, 3° comma lett. a) del d.p.r. 380 del 2001;

2) il decorso del termine per la definizione del procedimento, importa la formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del certificato di agibilità;

3) il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente; in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;

4) il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 26 d.p.r. 380 del 2001).

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

TERZA SEZIONE

Registro Ordinanze: 3968/07

Registro Generale: 1639/2007

nelle persone dei Signori:

MARCELLA COLOMBATI Presidente

LUIGI VIOLA Cons. , relatore

SILVIO LOMAZZI Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 22 Novembre 2007

Visto il ricorso 1639/2007 proposto da:

C.A. L.

rappresentato e difeso da:

STICCHI DAMIANI ERNESTO

con domicilio eletto in LECCE

VIA 95 RGT FANTERIA, 9

presso

STICCHI DAMIANI ERNESTO

contro

COMUNE DI T.

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n. 10439 del 3.7.2007 a firma del Responsabile p.t. del Settore assetto del territorio del Comune di T.;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Cons. LUIGI VIOLA e udito altresì il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani per la ricorrente.

Udite le parti in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma abbreviata ai sensi dell’art. 9 della l. 205 del 2000;

FATTO E DIRITTO

Con istanza 13.4.2007 (prot. n. 12.4.2007), la ricorrente chiedeva al Comune di T. il rilascio del certificato di agibilità per il manufatto realizzato a seguito delle concessioni edilizie 19.10.1999 n. 158/99 e 9.4.2004 n. 7065; con l’atto impugnato, l’Amministrazione disponeva la sospensione del procedimento di rilascio del certificato di agibilità <> (nel frattempo, una indagine penale relativa all’intervento in questione era, infatti, giunta alla stadio della conclusione delle indagini preliminari).

Il ricorso proposto dalla ricorrente è fondato e deve pertanto essere accolto.

L’art. 25, commi 3-5 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 prevede un procedimento di rilascio del certificato di agibilità, articolato sui seguenti principi fondamentali:

1) il procedimento deve essere concluso nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda di rilascio del certificato di agibilità o di 60 giorni, nel caso in cui il ricorrente si sia avvalso della possibilità di sostituire con autocertificazione il parere dell’A.S.L. previsto dall’art. 5, 3° comma lett. a) del d.p.r. 380 del 2001;

2) il decorso del termine per la definizione del procedimento, importa la formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del certificato di agibilità;

3) il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente; in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;

4) il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 26 d.p.r. 380 del 2001).

Nel caso di specie:

1) l’istanza di rilascio del certificato di agibilità è stata presentata in data 13.4.2007;

2) la richiesta di integrazione documentale è stata adottata dall’Amministrazione dopo più di quindici giorni dalla presentazione dell’istanza (e, precisamente, in data 4 maggio 2007) ed è quindi inidonea, ai sensi dell’art. 25, 5° comma del d.p.r. 380 del 2001, ad impedire la formazione del silenzio assenso;

3) l’atto di sospensione impugnato è intervenuto (precisamente, in data 3.7.2007) dopo il decorso del termine di 60 giorni (maturato in data 12.6.2007) per la formazione del silenzio assenso (la ricorrente si era infatti avvalsa della possibilità di sostituire con autocertificazione il pare dell’A.S.L.) ed è quindi illegittimo, in quanto contrastante con il perfezionamento del procedimento secondo il meccanismo di assenso tacito previsto dalla normativa.

La Sezione deve poi rilevare come l’atto impugnato contrasti altresì con l’orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come il certificato di agibilità non assuma < rispetto alla concessione edilizia a monte rilasciata e con opere concluse>> (T.A.R. Sardegna Cagliari, 26 novembre 2002, n. 1699); le eventuali problematiche derivanti dall’inchiesta penale instaurata dalla Procura della Repubblica con riferimento ai presunti abusi edilizi commessi nella realizzazione dell’intervento non sono pertanto pregiudicate in alcun modo dal perfezionamento, secondo il meccanismo del silenzio assenso, del procedimento relativo al rilascio del certificato di agibilità, restando integri i consueti poteri che permettono di sanzionare adeguatamente i comportamenti illeciti eventualmente riscontrati in sede penale o amministrativa.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato; le spese devono essere liquidate in complessivi € 1.500,00 e poste a carico, secondo il principio della soccombenza, dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce accoglie il ricorso e dispone l’annullamento dell’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione comunale di T. alla corresponsione alla ricorrente della complessiva somma di € 1.500,00 a titolo di spese di giudizio.

Ordina l’esecuzione da parte dell’Amministrazione della presente sentenza.

LECCE , li 22 Novembre 2007

PRESIDENTE DOTT. MARCELLA COLOMBATI

RELATORE DOTT. LUIGI VIOLA

Pubblicato mediante deposito

in Segreteria il 22.11.2007

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