TAR PUGLIA SEZ. LECCE, 22.11.2007 N. 3968/07
L’art. 25, commi 3-5 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 prevede un procedimento di rilascio del certificato di agibilità, articolato sui seguenti principi fondamentali:
1) il procedimento deve essere concluso nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda di rilascio del certificato di agibilità o di 60 giorni, nel caso in cui il ricorrente si sia avvalso della possibilità di sostituire con autocertificazione il parere dell’A.S.L. previsto dall’art. 5, 3° comma lett. a) del d.p.r. 380 del 2001;
2) il decorso del termine per la definizione del procedimento, importa la formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del certificato di agibilità;
3) il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente; in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
4) il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 26 d.p.r. 380 del 2001).
REPUBBLICA ITALIANA
PER
LECCE
TERZA SEZIONE
Registro Ordinanze: 3968/07
Registro Generale: 1639/2007
nelle persone dei Signori:
MARCELLA COLOMBATI Presidente
LUIGI VIOLA Cons. , relatore
SILVIO LOMAZZI Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 22 Novembre 2007
Visto il ricorso 1639/2007 proposto da:
C.A. L.
rappresentato e difeso da:
STICCHI DAMIANI ERNESTO
con domicilio eletto in LECCE
VIA 95 RGT FANTERIA, 9
presso
STICCHI DAMIANI ERNESTO
contro
COMUNE DI T.
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n. 10439 del 3.7.2007 a firma del Responsabile p.t. del Settore assetto del territorio del Comune di T.;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Cons. LUIGI VIOLA e udito altresì il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani per la ricorrente.
Udite le parti in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma abbreviata ai sensi dell’art. 9 della l. 205 del 2000;
FATTO E DIRITTO
Con istanza 13.4.2007 (prot. n. 12.4.2007), la ricorrente chiedeva al Comune di T. il rilascio del certificato di agibilità per il manufatto realizzato a seguito delle concessioni edilizie 19.10.1999 n. 158/99 e 9.4.2004 n. 7065; con l’atto impugnato, l’Amministrazione disponeva la sospensione del procedimento di rilascio del certificato di agibilità <
Il ricorso proposto dalla ricorrente è fondato e deve pertanto essere accolto.
L’art. 25, commi 3-5 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 prevede un procedimento di rilascio del certificato di agibilità, articolato sui seguenti principi fondamentali:
1) il procedimento deve essere concluso nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda di rilascio del certificato di agibilità o di 60 giorni, nel caso in cui il ricorrente si sia avvalso della possibilità di sostituire con autocertificazione il parere dell’A.S.L. previsto dall’art. 5, 3° comma lett. a) del d.p.r. 380 del 2001;
2) il decorso del termine per la definizione del procedimento, importa la formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del certificato di agibilità;
3) il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente; in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
4) il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 26 d.p.r. 380 del 2001).
Nel caso di specie:
1) l’istanza di rilascio del certificato di agibilità è stata presentata in data 13.4.2007;
2) la richiesta di integrazione documentale è stata adottata dall’Amministrazione dopo più di quindici giorni dalla presentazione dell’istanza (e, precisamente, in data 4 maggio 2007) ed è quindi inidonea, ai sensi dell’art. 25, 5° comma del d.p.r. 380 del 2001, ad impedire la formazione del silenzio assenso;
3) l’atto di sospensione impugnato è intervenuto (precisamente, in data 3.7.2007) dopo il decorso del termine di 60 giorni (maturato in data 12.6.2007) per la formazione del silenzio assenso (la ricorrente si era infatti avvalsa della possibilità di sostituire con autocertificazione il pare dell’A.S.L.) ed è quindi illegittimo, in quanto contrastante con il perfezionamento del procedimento secondo il meccanismo di assenso tacito previsto dalla normativa.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato; le spese devono essere liquidate in complessivi € 1.500,00 e poste a carico, secondo il principio della soccombenza, dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
Condanna l’Amministrazione comunale di T. alla corresponsione alla ricorrente della complessiva somma di €
Ordina l’esecuzione da parte dell’Amministrazione della presente sentenza.
LECCE , li 22 Novembre 2007
PRESIDENTE DOTT. MARCELLA COLOMBATI
RELATORE DOTT. LUIGI VIOLA
Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 22.11.2007
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