martedì 22 maggio 2007

Sindaco, competente per scelte programmatiche, gestione tecnico operativa spetta al dirigente, in materia di rifiuti




al Sindaco competono le scelte programmatiche fondamentali in materia di rifiuti e l'adozione di provvedimenti di delega di funzioni; la gestione amministrativa del settore ed ogni ulteriore problema di carattere tecnico-operativo spetta al dirigente comunale.


al Sindaco compete, pure, di porre in essere i necessari atti di indirizzo e di mettere il delegato in condizione di adeguatamente operare; tali doverosi incombenti sono stati pretermessi come risulta dal testo del provvedimento impugnato. Nè è invocabile, nel caso in esame, il principio secondo il quale il controllo dell'organo elettivo e di governo è limitato alla verifica del corretto svolgimento degli obiettivi di programmazione generale perché una tale programmazione non è stata effettuata; né è applicabile la regola secondo la quale il Sindaco non deve interferire ed invadere le sfere di competenza dei delegati che, nei compiti di gestione loro affidati, operano in piena autonomia.









UDIENZA PUBBLICA DEL 21/02/2007
SENTENZA N. 00593 /2007
REG. GENERALE n. 034203/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. PAPA ENRICO PRESIDENTE
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA
3.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA
4.Dott.AMOROSO GIOVANNI


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da :
1) xx avverso SENTENZA del 26/05/2006
TRIB. SEZ. DIST. di PAVULLO NEL FRIGNANO


visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. G. Passacantando
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. ///
Udit /difensor Avv. ///


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con sentenza 26 maggio 2006, il Tribunale di Modena ha ritenuto xx responsabile del reato previsto dall'art.51 c.2 DLvo 22/1997 (per avere, nella sua qualità di Sindaco di Fiumalbo, lasciato in stato di abbandono, in modo incontrollato e senza autorizzazione, rifiuti urbani solidi in una area di proprietà del Comune) e lo ha condannato alla pena di giustizia.


A sostegno di tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provato i fatti enucleati nel capo di imputazione e, cioè, che, nonostante varie diffide da parte dell'Arpa, l'imputato continuasse a tollerare il mantenimento dei rifiuti, provenienti dallo scarto quotidiano dei cittadini, su un sito senza cautele ed in assenza di provvedimenti autorizzatori o di ordinanze contingibili ed urgenti .Secondo quanto riferito da un teste, le modalità di gestione dei rifiuti erano state concordate tra il Sindaco ed il responsabile dell' aera tecnica.


Il Giudice non ha ritenuto non applicabile la scriminante di cui all'art.51 cp e ininfluente, ai fini di un esonero dalla responsabilità penale del Sindaco, una delega di funzioni in materia non avendo l'imputato compiuto i necessari atti di indirizzo né avendo messo l'ufficio delegato in condizione di operare adeguatamente.


Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
=che il Giudice non ha considerato la L.142/1990 che distingue, all'interno degli Enti locali, "i poteri di indirizzo e di controllo", che incombono al Sindaco, e l'attività di "gestione amministrativa" che spetta ai dirigenti;
=che, in presenza di una apposita delega per la gestione dei rifiuti, non poteva rispondere delle eventuali violazioni commesse dal dirigente;

=che aveva adottato gli atti amministrativi necessari per fornire il paese di discarica realizzando una isola ecologica destinata alla raccolta dei rifiuti del territorio comunale (che è stata ultimata con ritardo per fatti a lui non imputabili);
= che il suo comportamento deve ritenersi scriminato per la causa di giustificazione dell'adempimento del dovere.


Le censure non sono meritevoli di accoglimento.


Il punto fondamentale della difesa dello imputato si incentra nella presenza di una valida delega di funzioni al dirigente comunale che, a suo dire, lo esonerava da responsabilità penali per le eventuali violazioni commesse dal preposto.


A sostegno del suo assunto, l'imputato cita l'art.107 D.L.vo 267/2000 (testo unico delle leggi sullo ordinamento degli enti locali) ,nel quale si compendiano le disposizioni dell'art.51 L.142/1990, che distingue tra poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo (demandati agli organi di governo degli enti locali) e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (attribuiti ai dirigenti).


E' corretta la prospettazione che, in base a tale divisione, al Sindaco competevano le scelte programmatiche fondamentali in materia di rifiuti e l'adozione di provvedimenti di delega di funzioni; la gestione amministrativa del settore ed ogni ulteriore problema di carattere tecnico-operativo spettava al dirigente comunale.


Tuttavia, l'imputato dimentica come al Sindaco competesse, pure, di porre in essere i necessari atti di indirizzo e di mettere il delegato in condizione di adeguatamente operare; tali doverosi incombenti sono stati pretermessi come risulta dal testo del provvedimento impugnato. Nè è invocabile, nel caso in esame, il principio secondo il quale il controllo dell'organo elettivo e di governo è limitato alla verifica del corretto svolgimento degli obiettivi di programmazione generale perché una tale programmazione non è stata effettuata; né è applicabile la regola secondo la quale il Sindaco non deve interferire ed invadere le sfere di competenza dei delegati che, nei compiti di gestione loro affidati, operano in piena autonomia.


Ciò in quanto l'imputato era pienamente consapevole che lo smaltimento dei rifiuti nel suo territorio avveniva in violazione della legge ed era stato diffidato dalla Arpa dal mantenere la illecita situazione; inoltre, risulta che le modalità di gestione del sito erano state concordate dal Sindaco con il responsabile della area tecnica.


In tale contesto, è chiaro che la situazione antigiuridica non dipendeva dalla attività del preposto (che, comunque, essendo nota all'imputato imponeva un suo intervento per garantire il rispetto della legge con la riassunzione della originaria funzione delegata) ; la abusiva gestione dei rifiuti è stata direttamente disposta dal Sindaco.


La prospettata "necessità ineluttabile" di fare fronte allo smaltimento dei rifiuti, in attesa della realizzazione di una stazione ecologica, avrebbe dovuto essere risolta non violando la legge ,ma con la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti. L'art.13 D. L.vo 22/1997 era lo strumento che l'ordinamento riconosceva all'imputato come scriminante per la non rigorosa osservanza della legislazione in materia ; l'ordinanza avrebbe dovuto consentire forme straordinarie di smaltimento nel rispetto di misure precauzionali volte a tutela della ambiente e della salute.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 12 febbraio 2007

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