martedì 22 maggio 2007

Sequestro

La prima questione, pertanto, che si impone in via pregiudiziale su tutte le altre è quella della ricorribilità per Cassazione del predetto provvedimento; e sul punto vi è un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cassazione pen. sez. 2a, 26.02.2000 n. 679) che, con riferimento specifico ad ordinanze (quale è quella oggi impugnata) riguardanti richieste di dissequestro, ha affermato la regola interpretativa generale secondo la quale, e in forza del principio di tassatività delle impugnazioni (articolo 568 C.p.p.) avverso la decisione del giudice del dibattimento che aveva rigettato l'istanza di restituzione delle cose sequestrate è ammessa esclusivamente l'impugnazione insieme alla sentenza. Il legislatore non lascia dubbi, prevedendo espressamente che "quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento, può essere proposta, a pena d'inammissibilità, soltanto l'impugnazione avverso le sentenze" (articolo 586, 1, C।p.p.).


E infatti, non sarebbe configurabile la ricorribilità per Cassazione di tale provvedimento in applicazione della disciplina del procedimento camerale prevista dall'articolo 127 C.p.p., in quanto l'articolo 263 C।p.p. - che regola la speciale procedura per la restituzione delle cose sequestrate - rinvia alle forme previste dal predetto articolo 127 soltanto in relazione alla fase delle indagini preliminari e non del giudizio: dove, instaurandosi un pieno contraddittorio, si obiettivizza una "plena cognitio".


Non è neppure esperibile l'incidente d'esecuzione come, impropriamente, è stato considerato in qualche lontana pronuncia della Cassazione in forza di non meglio specificate esigenze di analogia per la salvaguardia sostanziale dei diritti degli interessati in manifesta violazione di legge: perché lo stesso articolo 263 C.p.p. prevede questa procedura solo nell'ipotesi di "sentenza non più soggetta ad impugnazione".


sequestro probatorio – ordinanza del gip di rigetto di istanza volta al dissequestro - appello al tribunale del riesame – conversione in opposizione ex artt. 676 e 667 co. 4 c.p.P.

Trib. del Riesame di Napoli, VIII sez., Pres. Cariello, Est. D’Auria, ord. 23/10/2006, proc. n° 1456/2006 R.I.M.Caut.रेअली




Non comporta inammissibilità dell’impugnazione l’appello al Tribunale del Riesame avverso ordinanza reiettiva di istanza di revoca del sequestro probatorio, bensì esso va convertito, a norma dell’art. 568 co. 5 c.p.p., nell’opposizione innanzi al medesimo Organo Giurisdizionale prevista dagli artt. 676 e 667 co. 4 c.p.p.. Ed invero, nel caso di specie si verte in materia di sequestro probatorio atteso che il sequestro del compendio di bene nella disponibilità degli odierni ricorrenti ha natura probatoria e che mai detti beni sono stati sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., ciò che esclude la possibilità di esperire il mezzo di impugnazione previsto dall’art. 322 bis c.p.p. (così come ribadito dall’ordinanza n° 838 del 18/6/2004 della III sez. penale della Corte di Cassazione nella quale si è affermato che soltanto ...contro l’ordinanza in materia di sequestro preventivo ... è previsto appello al Tribunale del Riesame). D’altra parte, alla stregua del costante e condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio emesso dal giudice nel corso del giudizio di cognizione ai sensi dell’art 263 co. 1 c.p.p. è possibile esperire l’opposizione prevista per gli incidenti di esecuzione dall’art. 667 co. 4 cui fa rinvio l’art. 676 c.p.p.. Tale mezzo di impugnazione deve infatti essere esteso in via analogica, poichè l’esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati deve essere salvaguardata, anche in assenza di una esplicita previsione del legislatore, con la possibilità di proporre successivamente opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento de plano (cfr. Cass. VI sez. pen., sente. n° 20296 del 24/5/1995). Per tali ragioni va ordinata la trasmissione degli atti della presente procedura di gravame al giudice competente a decidere su tale impugnazione ai sensi degli artt. 676 e 667 co. 4 c.p.p..

Nessun commento:

Address

Studio Legale avv. Santo De Prezzo Erchie (Brindisi - Italy) via Principe di Napoli, 113
DPR SNT 58E29 L280J - P.I. 00746050749 - phone +39 0831 767493 - mob. +39 347 7619748