domenica 13 maggio 2007

Vietati gli assegni post datati a meno che non si tratti di un prestito di danaro erogato in via occasionale ad un amico


Il commerciante non può fare prestiti ai suoi clienti, in quanto ne basta uno per configurare un reato. Secondo la Suprema Corte, che ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Torino, per incorrere nelle sanzioni previste dalla “Legge bancaria” del 1993 è necessario che l'attività sia svolta nei confronti del pubblico, ovvero “che non si tratti di un prestito di danaro erogato in via occasionale ad un amico”, e “che l'attività finanziaria vietata sia svolta in modo professionale ed abituale”, in quanto ciò che il legislatore intende evitare è che soggetti che non posseggano i requisiti necessari e non possano fornire le garanzie del caso e che, non essendo iscritti negli elenchi, sfuggano ai controlli pubblici, non si inseriscano nel mercato creditizio inquinandolo; per tale motivo a configurare il reato “è sufficiente l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 e 113 del TU 385/93 e che tale finanziamento sia rivolto ad una cerchia anche ristretta di persone”. (24 aprile 2007)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Pizzuti Giuseppe Presidente

1. Dott. Marasca Gennaro Consigliere

2. Dott. Scalera Vito Consigliere

3. Dott. Sandrelli Gian Giacomo Consigliere

4. Dott. Fumo Maurizio Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

1) M. G.

Avverso SENTENZA del 24/01/2006

CORTE APPELLO di TORINO

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MARASCA GENNARO

Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Giuseppe Febbraio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;

La Corte di Cassazione osserva:

M.G. veniva accusato di aver cambiato assegni, normalmente post-datati, e cambiali a clienti dell'esercizio commerciale intestato alla moglie e di avere, quindi, svolto attività di concessione di prestiti e finanziamenti senza essere iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro.

Per tale fatto il M. veniva condannato alle pene di giustizia per il reato di cui all'art. 132 comma I del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 – c.d. legge bancaria – dal Tribunale di Alessandria, Sezione distaccata di Novi Ligure, con sentenza emessa in data 1 ottobre 2002.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24 gennaio 2006, confermava la decisione di primo grado.

Con il ricorso per cassazione G. M. deduceva i seguenti motivi di impugnazione:

1) Inosservanza ed errata applicazione dell'art. 132 del decretolegislativo 385/93 [1] e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato sul punto sia perché l'articolo in questione si riferisce a soggetti operanti nel settore finanziario e non in quello commerciale, sia perché l'attività di cambio assegni e cambiali non costituisce erogazione di prestiti o finanziamenti.

2) Inosservanza e/o errata applicazione dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 385/93 in relazione all'articolo 530 c.p.p.; difetto dell'elemento materiale e psicologico del reato contestato perché l'attività del M. non era organizzata professionalmente e non era rivolta al pubblico.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

I motivi posti a sostegno del ricorso sono manifestamente infondati.

L'articolo 132 già citato punisce chiunque eserciti in modo abusivo una attività finanziaria; la norma rinvia all'articolo 106 dello stesso decreto per precisare che cosa si intende per attività finanziaria.

In essa certamente rientra la erogazione di prestiti e finanziamenti, attività tipicamente esercitata da Banche o da istituti finanziari, che viene sottoposta a controlli anche da parte della banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi per il sempre maggiore rilievo che le attività di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti assumono nella moderna economia.

Molti Autori hanno anche efficacemente posto in rilievo che scopo di questa disciplina è anche quella di prevenire il riciclaggio di ricchezza di provenienza illecita e che con l'articolo 132 piu' volte citato si attua una tutela anticipata rispetto ai fatti di usura.

In punto di fatto dalle due sentenze di merito si desume che il M. prendeva assegni, anche di importo cospicuo ed anche post-datati, e cambiali dai clienti del supermercato gestito dalla moglie ed in cambio erogava danaro.

Si trattava, quindi, di veri e propri prestiti concessi a clienti dell'esercizio commerciale privi dei mezzi finanziari sufficienti, onde consentire loro di effettuare gli acquisti del caso presso quell'esercizio o presso altri negozi.

Siffatta attività, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, va qualificata correttamente come attività di natura finanziaria, e non certo commerciale, da sottoporre ai necessari controlli.

La mancata iscrizione negli elenchi previsti ha impedito ogni controllo sulla attività finanziaria svolta dal M.

Per integrare il delitto contestato è necessario che l'attività sia svolta nei confronti del pubblico, ovvero che non si tratti di un prestito di danaro erogato in via occasionale ad un amico.

Attività rivolta al pubblico non significa però che essa debba rivolgersi ad una collettività indifferenziata di persone, ben potendosi invece qualificare come pubblico quello costituito da una limitata cerchia di soggetti operanti in un settore determinato (vedi Cass. Pen. 12 febbraio 1999 n. 5118, in Riv. Pen. 1999, 556).

La destinazione al pubblico dell'offerta, invero, non deve essere interpretata in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioè come rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti (vedi Cass. 3 giugno 2003, n. 36051, in Cass. Pen. 2004, 3754).

Nel caso di specie il servizio, complementare alla vendita dei prodotti del supermercato, era rivolto ad un potenziale numero di persone assai elevato, ovvero a tutti i clienti dell'esercizio commerciale gestito dalla moglie del M. e, quindi, non vi può essere alcun dubbio che l'attività finanziaria vietata fosse rivolta al pubblico, tenuto conto che la ratio di siffatta terminologia è quella di escludere dall'area penale il singolo ed occasionale prestito di danaro ad un amico o parente.

E ciò a prescindere dal fatto che dalle sentenze di merito risulta che anche sotto un profilo meramente quantitativo le operazioni di finanziamento svolte dal M. erano notevoli.

Secondo alcuni autori per essere punita l'attività vietata dovrebbe essere svolta professionalmente, requisito che viene richiesto anche da un filone giurisprudenziale (vedi Cass. 4 maggio 2004 n. 31724, in Guida al diritto 2004, 33, 80).

L'impostazione non appare corretta e ciò non solo perché la norma non richiede che l'attività finanziaria vietata sia svolta in modo professionale ed abituale, ma anche perché ciò che il legislatore intende evitare è che soggetti che non posseggano i requisiti necessari e non possano fornire le garanzie del caso e che, non essendo iscritti negli elenchi, sfuggano ai controlli pubblici, non si inseriscano nel mercato creditizio inquinandolo.

A tal fine, escluso l'occasionale prestito concesso a ben determinata persona, è sufficiente che vi sia la disponibilità dell'agente, nota anche ad un pubblico ristretto, a concedere prestiti a chiunque li richieda e che ne sia stato concesso almeno uno perché si possa incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 132 citato.

Insomma, come è stato efficacemente notato, è sufficiente l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 e 113 del TU 385/93 e che tale finanziamento sia rivolto ad una cerchia anche ristretta di persone (così Cass. 14 dicembre 2001, n. 1628, in CED 2004) perché sia ravvisabile il reato contestato.

Precisato in tal modo l'elemento materiale del delitto in discussione, va detto che l'elemento psicologico è costituito dal dolo generico consistente nella consapevolezza di esercitare una attività finanziaria riservata soltanto a persone che, possedendo particolari requisiti di affidabilità e stabilità, siano iscritti negli appositi elenchi e siano sottoposti ai necessari controlli.

E' indubbio che nella condotta del M. , peraltro protrattasi per lungo tempo, sia ravvisabile l'elemento psicologico richiesto.

E' appena il caso di rilevare, infine, che la legge 262/2005, che ha precisato la normativa bancaria, ha riconfermato il delitto in questione ed ha aggiunto un comma che consente la punizione anche di altre categorie di persone che in precedenza erano esenti da pena (si tratta di chi, iscritto nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TU bancario, ometta di iscriversi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 132 comma I del TU eludendo in tal modo l'attività di vigilanza della Banca d'Italia).

Quanto, infine, alla eccepita prescrizione bisogna rilevare che il termine è scaduto nel mese di novembre del 2006 e, quindi, in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di secondo grado che è del 24 gennaio 2006.

Dal momento che il ricorso è inammissibile il decorso successivo del termine suddetto non rileva, come precisato dalla ormai costante giurisprudenza di legittimità sul punto.

Per tutte le ragioni esposte, dalle quali emerge la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativo, in ragione dei motivi dedotti, di €500,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di €500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 6 febbraio 2007-04-07

Il Consigliere estensore Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 9 MARZO 2007

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