venerdì 1 giugno 2007

Illegittima l'ordinanza di demolizione di una recinzione in legno o metallo


TAR Emilia Romagna-Bologna, sez. II, sentenza 26.01.2007 n° 82


La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, in quanto non comporta una trasformazione morfologica del territorio, ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios immanente al diritto di proprietà.

Non sono necessari titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie.

Conseguentemente l’impugnata ordinanza di demolizione è illegittima e ne va disposto l’annullamento.

Sulla stessa linea interpretativa la pronuncia T.A.R. Veneto, Sezione II, sentenza 07 marzo 2006, n. 533.




T.A.R

Emilia Romagna - Bologna

Sezione II

Sentenza 26 gennaio 2007, n. 82

(Pres. Calderoni, Est. Di Benedetto)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE II nelle persone dei Signori:

GIORGIO CALDERONI Presidente

CARLO TESTORI Cons.

UGO DI BENEDETTO Cons., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 14 Dicembre 2006 Visto il ricorso 1188/2001 proposto da:

D. O. ED ALTRA

rappresentato e difeso da:

NALDI AVV. ROBERTO

con domicilio eletto in BOLOGNA

P.ZZA DEI MARTIRI 1/2

presso

NALDI AVV. ROBERTO

contro

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

e nei confronti di

Y.

rappresentato e difeso da:

SARLI AVV. EGIDIO

SARLI AVV. IOLE MARIA

con domicilio eletto in BOLOGNA

STRADA MAGGIORE 53

presso

SEGRETERIA TAR

e nei confronti di

X. SRL

rappresentato e difeso da:

SARLI AVV. EGIDIO

SARLI AVV. IOLE MARIA

con domicilio eletto in BOLOGNA

STRADA MAGGIORE 53

presso

SEGRETERIA TAR

per l'annullamento,

dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino emessa dal Responsabile d’Area Servizi per la Collettività e il Territorio del Comune di Castel S. Pietro Terme in data 7/5/2001;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e gli avvocati presenti come da verbale di udienza

Ritenuto che in fatto e diritto

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimeto in epigrafe indicato con il quale il Comune ha ingiunto la demolizione e rimessa in pristino di alcune opere realizzate in assenza di autorizzazione edilizia.

L’impugnativa del provvedimento in epigrafe indicato è avvenuta in parte qua ovvero limitatamente alla recinzione di un’area delle dimensioni di M. 11,60x3,70 con rete metallica di altezza di m. 2,10.

Si sono costuite in giudizio la CESI S.R.L. e la X. S.R.L. sostenendo di essere dei controinteressati ed eccependo il loro difetto di legittimazione passiva in quanto non più proprietari dei terreni al momento della notificazione del ricorso, avendoli alienati in data 16/06/2001.

Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14/12/2006.

2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della difesa della CESI SRL e della X. SRL.

La circostanza di aver alienato il terreno in proprietà antecedentemente alla notificazione del ricorso, ossia in data 16/01/2001, ma successivamente all’emanazione del provvedimento impugnato, non assume rilevanza nel presente giudizio.

Tali società infatti, sono contemplate nel provvedimento impugnato quali soggetti promotori del procedimento amministrativo che si è concluso con l’emanazione del provvedimento impugnato ed erano, comunque, ancora proprietarie al momento dell’emanazione del provvedimento stesso.

3. Nel merito il ricorso è fondato.

Il provvedimento del Comune è stato impugnato limitatamente alla recinzione mentre non è in contestazione l’abuso consistente nella realizzazione della legnaia.

L’oggetto del presente giudizio, pertanto, concerne la sola realizzazione di una recinzione metallica circa m. 11,60x3,70 sorretta da paletti infissi al suolo, senza realizzazione di alcuna opera muraria.

4. Ciò premesso in linea di diritto va osservato che la recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, in quanto non comporta una trasformazione morfologica del territorio, ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios immanente al diritto di proprietà.

Non sono pertanto necessaria titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie. (TAR Veneto, sez: II, 7 marzo 2006, n. 533; TAR Emilia Romagna Sez. II, 11/6/2006, n. 673; TAR Emilia Romagna Sez. II, 6.3.02, n. 425; Cons. Stato Sez. V, 26/10/1998, n. 1537; TAR Liguria Sez. I, 11/9/02 n. 961; TAR Toscana Sez:III, 12/3/02 n. 481; TAR Lombardia Brescia, 27/1/1999 n. 34; Cons. Stato Sez. V, 15/6/2000 n. 3320; TAR ToscanaSez. III, 22/9/2005, n. 4517; TAR Puglia Lecce Sez. I, 23/9/2003, n.6196).

5. Conseguentemente il provvedimento impugnato, per la parte in contestazione, è illegittimo e ne va disposto l’annullamento in parte qua.

6. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa rispetto alle due società intimate le quali si sono limitate a richiedere una verifica amministrativa sull’operato dei ricorrenti che si è tra l’altro rivelata fondata per qunto concerne la realizzazione abusiva della legnaia non contestata in questa sede.

7. Le spese di causa, invece, vanno poste a carico del Comune soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.

P .Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, per l’Emilia Romagna, sede di Bologna Sezione II accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di causa a favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi EURO 3.000 (tre mila), oltre IVA eCPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna in data 14/12/2006.

Presidente

Cons.rel est.

Depositata in Segreteria in data 26.01.2007

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