La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, in quanto non comporta una trasformazione morfologica del territorio, ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios immanente al diritto di proprietà.
Non sono necessari titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie.
Conseguentemente l’impugnata ordinanza di demolizione è illegittima e ne va disposto l’annullamento.
Sulla stessa linea interpretativa la pronuncia T.A.R. Veneto, Sezione II, sentenza 07 marzo 2006, n. 533.
T.A.R
Emilia Romagna - Bologna
Sezione II
Sentenza 26 gennaio 2007, n. 82
(Pres. Calderoni, Est. Di Benedetto)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II nelle persone dei Signori:
GIORGIO CALDERONI Presidente
CARLO TESTORI Cons.
UGO DI BENEDETTO Cons., relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 14 Dicembre 2006 Visto il ricorso 1188/2001 proposto da:
D. O. ED ALTRA
rappresentato e difeso da:
NALDI AVV. ROBERTO
con domicilio eletto in BOLOGNA
P.ZZA DEI MARTIRI 1/2
presso
NALDI AVV. ROBERTO
contro
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
e nei confronti di
Y.
rappresentato e difeso da:
SARLI AVV. EGIDIO
SARLI AVV. IOLE MARIA
con domicilio eletto in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE 53
presso
SEGRETERIA TAR
e nei confronti di
X. SRL
rappresentato e difeso da:
SARLI AVV. EGIDIO
SARLI AVV. IOLE MARIA
con domicilio eletto in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE 53
presso
SEGRETERIA TAR
per l'annullamento,
dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino emessa dal Responsabile d’Area Servizi per la Collettività e il Territorio del Comune di Castel S. Pietro Terme in data 7/5/2001;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e gli avvocati presenti come da verbale di udienza
Ritenuto che in fatto e diritto
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimeto in epigrafe indicato con il quale il Comune ha ingiunto la demolizione e rimessa in pristino di alcune opere realizzate in assenza di autorizzazione edilizia.
L’impugnativa del provvedimento in epigrafe indicato è avvenuta in parte qua ovvero limitatamente alla recinzione di un’area delle dimensioni di M. 11,60x3,70 con rete metallica di altezza di m. 2,10.
Si sono costuite in giudizio la CESI S.R.L. e la X. S.R.L. sostenendo di essere dei controinteressati ed eccependo il loro difetto di legittimazione passiva in quanto non più proprietari dei terreni al momento della notificazione del ricorso, avendoli alienati in data 16/06/2001.
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14/12/2006.
2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della difesa della CESI SRL e della X. SRL.
La circostanza di aver alienato il terreno in proprietà antecedentemente alla notificazione del ricorso, ossia in data 16/01/2001, ma successivamente all’emanazione del provvedimento impugnato, non assume rilevanza nel presente giudizio.
Tali società infatti, sono contemplate nel provvedimento impugnato quali soggetti promotori del procedimento amministrativo che si è concluso con l’emanazione del provvedimento impugnato ed erano, comunque, ancora proprietarie al momento dell’emanazione del provvedimento stesso.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
Il provvedimento del Comune è stato impugnato limitatamente alla recinzione mentre non è in contestazione l’abuso consistente nella realizzazione della legnaia.
L’oggetto del presente giudizio, pertanto, concerne la sola realizzazione di una recinzione metallica circa m. 11,60x3,70 sorretta da paletti infissi al suolo, senza realizzazione di alcuna opera muraria.
4. Ciò premesso in linea di diritto va osservato che la recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, in quanto non comporta una trasformazione morfologica del territorio, ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios immanente al diritto di proprietà.
Non sono pertanto necessaria titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie. (TAR Veneto, sez: II, 7 marzo 2006, n. 533; TAR Emilia Romagna Sez. II, 11/6/2006, n. 673; TAR Emilia Romagna Sez. II, 6.3.02, n. 425; Cons. Stato Sez. V, 26/10/1998, n. 1537; TAR Liguria Sez. I, 11/9/02 n. 961; TAR Toscana Sez:III, 12/3/02 n. 481; TAR Lombardia Brescia, 27/1/1999 n. 34; Cons. Stato Sez. V, 15/6/2000 n. 3320; TAR ToscanaSez. III, 22/9/2005, n. 4517; TAR Puglia Lecce Sez. I, 23/9/2003, n.6196).
5. Conseguentemente il provvedimento impugnato, per la parte in contestazione, è illegittimo e ne va disposto l’annullamento in parte qua.
6. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa rispetto alle due società intimate le quali si sono limitate a richiedere una verifica amministrativa sull’operato dei ricorrenti che si è tra l’altro rivelata fondata per qunto concerne la realizzazione abusiva della legnaia non contestata in questa sede.
7. Le spese di causa, invece, vanno poste a carico del Comune soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.
P .Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, per l’Emilia Romagna, sede di Bologna Sezione II accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di causa a favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi EURO 3.000 (tre mila), oltre IVA eCPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna in data 14/12/2006.
Presidente
Cons.rel est.
Depositata in Segreteria in data 26.01.2007
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