venerdì 1 giugno 2007

Decreto ingiuntivo, contratto concluso a distanza, competenza


Tribunale Torino, sez. III civile, sentenza 22.02.2007


Decreto ingiuntivo – contratto concluso a distanza – competenza – giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore – sussistenza [D.Lgs. n. 185/1999; D.Lgs. n. 206/2005]

Nel caso di controversie aventi ad oggetto un contratto concluso a distanza, la competenza va radicata in favore del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, anche laddove si tratti di ricorso per decreto ingiuntivo.



Tribunale di Torino

Sezione III Civile

Sentenza 22 febbraio 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Terza Civile

in composizione monocratica

in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 28901/05 R.G. ;

promossa da:

R. C. e C. V., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vito ANNICCHIARICO del Foro di Taranto e Mirella FERRERO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Torino corso Francia n. 83, in forza di procura speciale a margine dell’atto di citazione in opposizione;

-PARTE ATTRICE OPPONENTE -

contro:

CONSEL S.p.a. (già CONSEL Divisione di Biella Leasing S.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Davide FICHERA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino via Monforte n. 12, in forza di procura speciale a margine del ricorso per ingiunzione;

-P ARTE CONVENUTA OPPOSTA-

avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per Parte Attrice-opponente (a verbale di udienza in data 22.11.2006 ed in atto di citazione in opposizione):

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti,

-revocare l’opposto decreto perché nullo per difetto di competenza del giudice adito, indicando quale giudice competente il Tribunale di TARANTO.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”

Con distrazione delle spese legali a favore del difensore.”

Per Parte Convenuta-opposta (a verbale di udienza in data 22.11.2006 ed in comparsa di costituzione e risposta):

Voglia l’Ill. mo Tribunale, contrariis reiectis,

previa se del caso ammissione di prova per interrogatorio e testi sulle dedotte e deducendo circostanze,

previa se del caso CTU contabile;

In via preliminare: visto l’art. 38, 2° comma, c.p.c., dare atto che le parti concordano circa l’eccezione di incompetenza per territorio così come rilevata dagli attori e previa dichiarazione dell’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, disporre con Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, indicare quale tribunale competente il Tribunale di Taranto ed indicare il termine per la riassunzione della causa avanti a detto tribunale; nulla pronunciando in punto spese legali non essendo così il giudizio ancora definito.

Nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta svolta in via preliminare, dato atto che la domanda svolta in sede monitoria è fondata ai sensi degli artt. 633 – 641 c.p.c., confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo valido ed efficace.

In ogni caso, respingere la domanda di opposizione così come formulata e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 7451/05 del 27.7.05 e/o comunque, accertata la fondatezza della domanda, dichiarare tenuti e condannare I signori R. Corrado e C. Vincenza, in via solidale, al pagamento in favore della CONSEL S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 9.235,13= o in quella veriore accertando in corso di causa, oltre interessi legali dal 1.12.2003 all’effettivo pagamento. Col favore delle spese, diritti ed onorari.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ED ESPOSIZIONE DEI FATTI

-Con atto di citazione in opposizione datato 12.10.2005 ritualmente notificato in pari data, i signori R. Corrado e C. Vincenza convenivano in giudizio avanti a questo Tribunale la CONSEL S.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo:

  • che, su ricorso depositato dalla CONSEL S.p.a. (già CONSEL Divisione di Biella Leasing S.p.a.), il Tribunale di Torino, con decreto n. 7451/05 datato 27.07.2005, depositato in data 28.07.2005, ingiungeva ai signori R. Corrado e C. Vincenza di pagare alla ricorrente la somma di € 9.235,13=, oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria e successive occorrende;

  • che il decreto ingiuntivo opposto era nullo per incompetenza per territorio del Tribunale di Torino adito e, quindi, doveva essere revocato;

  • che, infatti, nel caso di specie, trattandosi di contratto a distanza, il contratto si intendeva concluso nel luogo e nel momento in cui, ferma la proposta, l’accettazione giungeva a conoscenza del proponente ovvero, in alternativa, con la messa disposizione dello stesso cliente della somma finanziata (art. 1 condizioni generali allegate alla proposta di finanziamento);

  • che la proposta era stata sottoscritta a TARANTO, gli opponenti avevano ricevuto formale accettazione del contratto presso la propria residenza in TARANTO in data 5.02.2002 (doc. 2), la somma finanziata era stata messa a disposizione della concessionaria Corauto di TARANTO e, dunque, il contratto si era concluso ed era stato eseguito in TARANTO, con conseguente competenza a giudicare del foro di TARANTO;

  • che, in ogni caso, trattandosi di contratto di finanziamento tra professionista e consumatore, trovava applicazione l’art. 14 D. Lgs. n. 185/1999, che sanciva la competenza territoriale inderogabile del luogo di residenza o domicilio del consumatore e, quindi, del foro di TARANTO.

Pertanto, parte attrice-opponente concludeva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni preliminari e di merito di cui in epigrafe.

-All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 180 c.p.c., si costituiva parte convenuta-opposta, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, dichiarando di aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 2°, c.p.c., all’indicazione del Giudice ritenuto competente, chiedendo la pronuncia della relativa Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo e l’accoglimento delle altre domande indicate in epigrafe.

-Con Ordinanza datata 3.02.2006, il Giudice Istruttore rigettava l’istanza di parte convenuta-opposta intesa a sentir disporre con Ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 38, comma 2°, c.p.c. e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

-All’udienza così fissata in data 15.11.2006 il difensore di parte attrice-opponente dichiarava di aderire allo sciopero indetto dagli organi di categoria.

-Infine, all’udienza in data 22.11.2006 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti le conclusioni così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 53 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c. (introdotto dall’art. 68 D.lgs. n. 51/1998).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sul rito applicabile alla presente causa.

Si deve premettere che la presente causa è stata instaurata anteriormente al 01° marzo 2006 e, quindi, non è assoggettata alla recente riforma al codice di rito introdotta:

  • dall’art. 2, commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), del D.L. n. 35/2005 (c.d. “Decreto competitività”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 ed ulteriormente modificato dall’art. 1 della Legge n. 263/2005;

  • dall’art. 2 della Legge n. 263/2005.

§ Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3-quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (comma inserito dall’art. 8, comma c. 1, D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168/2005; sostituito dall’art. 1, comma c. 6, Legge n. 263/2005, a decorrere dal 29 dicembre 2005 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali ultime modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma c. 1, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

§ A sua volta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, Legge n. 263/2005 (comma modificato dall’art. 2, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma c. 2, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore” .

2) Sulla composizione del Tribunale.

Sempre in via preliminare, va rilevato che la causa non rientra tra quelle che l’art. 50 bis c.p.c. (introdotto dall’art. 56 D.lgs. n. 51/1998) riserva al giudizio del Tribunale in composizione collegiale, e che, pertanto, dev’essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica ai sensi del successivo art. 50-ter c.p.c. .

3) Sull’eccezione di incompetenza per territorio proposta da parte attrice-opponente.

Come si è detto, gli attori-opponenti hanno eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di TORINO, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché nullo per difetto di competenza del giudice adito, indicando quale giudice competente il Tribunale di TARANTO.

L’eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.

I. Invero, risulta pacifico in causa e documentalmente provato che il ricorso per decreto ingiuntivo di cui è causa è stato richiesto ed ottenuto dalla CONSEL S.p.a. (già CONSEL Divisione di Biella Leasing S.p.a.) sulla base di un contratto di finanziamento stipulato con i signori R. Corrado e C. Vincenza in data 04.02.2002 per Euro 9.720,00= (cfr. anche la copia del citato contratto prodotto da parte convenuta-opposta sub doc. 1 e dagli attori-opponenti sub doc. 2).

Trova quindi applicazione l’art. 14 del D. Lgs. n. 185/1999, che ha attuato la Direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, ai sensi del quale “Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.”

II. E’ ben vero che l’intero D.Lgs. n. 185/1999 è stato poi abrogato dall’art. 146, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell’ 08.10.2005).

Peraltro, poiché la predetta abrogazione decorre soltanto dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 206/2005, la norma trova tutt’ora applicazione alla fattispecie in esame.

In ogni caso, l’art. 63 del Codice del Consumo, con una disposizione identica a quella del citato art. 14, dispone a sua volta che “Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.”

III. Ciò chiarito, i signori R. Corrado e C. Vincenza, che rivestono la qualità di “consumatori”, risultano pacificamente residenti e domiciliati in TARANTO, con conseguente competenza per territorio inderogabile del Tribunale di TARANTO.

IV. Come si è detto, parte convenuta-opposta ha dichiarato di aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 2°, c.p.c., all’indicazione del Giudice ritenuto competente, ed ha chiesto la pronuncia della relativa Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.

Senonché, la predetta norma non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.

In primo luogo, infatti, nel giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo non trova applicazione il disposto di cui all’art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, “la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”.

Infatti, nel caso di incompetenza per territorio del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (cfr. sul punto anche Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. , in Foro it. 2001, I,3613).

La Cassazione ha avuto modo di chiarire che l’Ordinanza con cui il Giudice istruttore, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, rimetta le parti dinanzi al Giudice territorialmente competente secondo l’indicazione dell’attore-opponente, non contestata dal convenuto-opposto, senza revocare il provvedimento monitorio, e contestualmente abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., deve considerarsi “atto abnorme”, essendo quegli sfornito di potestas decidendi sulla competenza, funzionale ed inderogabile, a decidere l’opposizione, che spetta invece al Giudicante, ai sensi dell’art. 279 n. 1 c.p.c., applicabile anche al Tribunale in composizione monocratica in forza del rinvio operato dall’art. 281 bis c.p.c. (in senso sostanzialmente conforme, sia pure con riguardo ad un procedimento instaurato prima della Novella di cui alla Legge n. 353/1990: cfr. Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. in Giust. civ. Mass. 1999, 150).

In secondo luogo, la citata previsione di cui all’art. 38, 2° comma, c.p.c. concerne unicamente l’incompetenza per territorio “fuori dei casi previsti dall’articolo 28”, con esclusione, dunque, delle ipotesi di incompetenza per territorio c.d. “inderogabile”, tra cui rientra quella prevista dal citato art. 14 D.Lgs. n. 185/1999 (e, attualmente, dal pure citato art. 63 D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

V. Pertanto, in accoglimento della predetta domanda proposta dagli attori-opponenti, dev’essere dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto che , per l’effetto, dev’essere dichiarato nullo e revocato.

4) Sulle spese processuali.

I. Tenuto conto della soccombenza di parte convenuta-opposta, quest’ultima dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare agli attori-opponenti le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. .

II. Vista l’esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore degli attori-opponenti, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratte in favore degli Avv.ti Vito ANNICCHIARICO del Foro di Taranto e Mirella FERRERO del Foro di Torino gli onorari ed i diritti non riscossi, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. .

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 28901/05 R.G. promossa dai signori R. C. e C. V. (attori-opponenti) contro la CONSEL S.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto, dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 7451/05 datato 27.07.2005, depositato in data 28.07.2005, che viene revocato.

2) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta-opposta CONSEL S.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare le spese processuali in favore degli attori-opponenti signori R. C. e C. V., in complessivi Euro 2.451,25= (di cui Euro 850,00= per diritti, Euro 1.220,00= per onorari ed il resto per esposti e per rimborso spese generali su diritti ed onorari ex art. 14 tariffa forense), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3) Dispone , ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la distrazione in favore degli Avv.ti Vito ANNICCHIARICO del Foro di Taranto e Mirella FERRERO del Foro di Torino, difensori degli attori-opponenti, dei predetti onorari e diritti non riscossi e delle predette spese anticipate dai difensori.

Così deciso in Torino in data 21 febbraio 2007.

IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA

Sentenza n. 1182/07

Depositata in data 22.02.2007

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