Le Sezioni Unite riprendono il principio che, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (rectius art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001), sono attribuite alla giurisdizione del G.O. tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta ex art. 63, comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino alla approvazione della graduatoria ma non riguardano il successivo atto di nomina e neppure quello relativo alla delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria .
Riportando le parole della Suprema Corte: "Non ha quindi rilievo che la selezione attenesse al passaggio ad area diversa e superiore rispetto a quella posseduta, giacché non era in questione la regolarità della procedura concorsuale…..".
- giurisdizione amministrativa esclusivamente per le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fin alla approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina, e neppure quello relativo alla delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria. (1)
(1) Sul tema del riparto di giurisdizione in tema di concorsi interni, si veda Cass. SS.UU. 5079/2007.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 14 maggio 2007, n. 10940
(omissis)
FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Consiglio di Stato, accoglieva l'appello proposto dal dott. C.G. avverso la sentenza del Tar Campania Napoli n. 1328 del 2003, che aveva dichiarato inammissibile - per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - il ricorso volto all'annullamento della nota n. (omissis) del 13 luglio 2001 del Ministero dell'Economia e Finanze, con cui era stata respinta l'istanza presentata dal medesimo Dr. C. volta ad ottenere dalla Amministrazione - previo scorrimento della graduatoria del concorso di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle Finanze - l'immissione nelle funzioni di primo dirigente, tramite collocazione nella sezione 1/F. Il Consiglio di Stato dichiarava di dovere fare applicazione del principio per cui rientrano nella nozione di concorso, non solo le procedure strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche le prove selettive che consentono il passaggio del pubblico dipendente da un'area all'altra, di talchè la controversia, che atteneva alla procedura di accesso alla qualifica dirigenziale, e cioè ad area diversa e superiore a quella di appartenenza dell'interessato, rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Avverso detta sentenza il Ministero dell'Economia e Finanze propone ricorso per difetto di giurisdizione.
Il Dr. C. è rimasto intimato.
DIRITTO
Sostiene il Ministero ricorrente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, attenendo l'oggetto della controversia, non già alla procedura concorsuale esperita e conclusa con la pubblicazione della graduatoria, ma all'esercizio di un atto di gestione del rapporto successivo, come lo scorrimento della graduatoria che si era già regolarmente formata.
Il ricorso merita accoglimento, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
Ed infatti, come è stato più volte affermato, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 come sostituito del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 29, (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fin alla approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina, e neppure quello relativo alla delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria (cfr. tra le tante Cass. n. 20107 del 18 ottobre 2005).
Non ha quindi rilievo che la selezione attenesse al passaggio ad area diversa e superiore rispetto a quella posseduta, giacchè non era in questione la regolarità della procedura concorsuale, che veniva anzi assunta come presupposto per la domanda, che era intesa ad essere inserito tra i chiamati alla posizione superiore, proprio di forza della graduatoria che si era formata, invocando la regola dello "scorrimento" per l'attribuzione della qualifica a partecipanti risultati idonei e non vincitori. In definitiva va affermata la giurisdizione del giudice ordinario ed il ricorso va accolto.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2007.
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