venerdì 12 marzo 2010

Processo civile, no della Cassazione alla compensazione delle spese processuali con mera clausola di stile

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 12 novembre 2009 - 22 febbraio 2010, n. 4159

"in base al disposto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), l. 28 dicembre 2005 n. 263, il giudice deve "indicare esplicitamente" i motivi per i quali ritiene di disporre la compensazione fra le parti delle spese processuali, ragion per cui non è ammissibile alcuna clausola di stile"


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Ordinanza 12 novembre 2009 - 22 febbraio 2010, n. 4159

(Presidente Settimj - Relatore De Chiara)

Premesso

che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'opposizione ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 24 novembre 1981, n. 689 proposta dal sig. G. D. in relazione a illeciti stradali, ma ha compensato fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in considerazione dei “termini della vicenda”, senza alcun'altra indicazione;

che l'opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, riguardante la immotivata compensazione delle spese processuali, cui ha resistito l'intimato Comune di Roma con controricorso;

Considerato

che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'immotivata compensazione delle spese processuali, è manifestamente fondato, in base al disposto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), l. 28 dicembre 2005 n. 263, secondo cui i motivi per i quali il giudice ritiene di disporre la compensazione fra le parti delle spese processuali devono essere “esplicitamente indicati”, mentre nella specie il Tribunale ha fatto ricorso ad una mera clausola di stile;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunal e di Roma in persona di altro giudice.

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