martedì 16 marzo 2010

Incendi, misure di protezione, Decreto del Presidente della Regione Puglia per l'anno 2010

Prevenzione incendi nel periodo estivo dell'anno 2010 per la Puglia

Definizione di bosco ex artt. 423 e 425 n.. 5 cod. pen.. Ai fini del delitto di cui agli artt. 423 e 425 n.. 5 cod. pen., per " bosco " deve intendersi una superficie di notevole estensione sulla quale crescono, naturalmente o con processo artificiale, alberi o frutici, cedui e non cedui, talché in detto termine vanno ricomprese anche le macchie. Cassazione penale, sez. I, 11 ottobre 1987, n. 742



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. 215


Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2010, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000.



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923;

VISTO la L. n° 225 del 24/02/1992;

VISTO il D.to L.vo n° 112 del 31/03/1998;

VISTA la L. n° 353 del 21/11/2000;

VISTA la L.R. n° 18 del 30/11/2000;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

VISTO l’art. 59 del T.U. n° 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. n°15 del 12/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 14 comma I L.R. 10 del 30/04/2009);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 2004 del 30.12.2005 con la quale è stato approvato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006, redatto ai sensi della L. n° 353 del 21.11.2000 e della L.r. n° 18 del 30.11.2000, che individua dal 15 giugno al 15 settembre il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, pur evidenziando la opportunità di una eventuale diversificazione dell’inizio o della conclusione a seconda della possibilità di una esposizione precoce o tardiva delle aree esposte al fenomeno, anche sulla base di quanto verificatosi nell’anno precedente;

VISTA la deliberazione n° 247 in data 25.02.2009 con la quale la Giunta Regionale ha affidato alla Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Progettazione e Gestione dei Sistemi Agro-Zootecnici e Forestali (PROGESA) l’incarico per l’elaborazione dell’aggiornamento e adeguamento del “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (2004-2006)” e per la redazione del nuovo Piano A.I.B. 2010-2012;
VISTA la deliberazione n° 340 del 10.02.2010 con la quale la Giunta Regionale ha approvato “l’aggiornamento operativo 2009” del vigente “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” redatto dal PROGESA, e l’estensione della validità dello stesso per l’anno 2010;

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n°353/2000 e dell’art. 15 della legge regionale n° 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2010 la pericolosità degli incendi boschivi;

VISTA la nota Prot. n.15601 pos. 01.07.03 in data 22.10.2009 del Corpo Forestale dello Stato che ha chiesto di condividere alcune proposte di aggiornamento in materia di tutela dei boschi;

VISTO che su proposta del Servizio Protezione Civile si è svolta una riunione tecnica in data 18.02.2010 con il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Servizio Foreste della Regione Puglia, l’Ufficio Parchi regionale e il PROGESA, nell’ambito della quale è stato definito e condiviso il testo del presente decreto ed è stata concordata, per l’anno in corso, la decorrenza del periodo di massima pericolosità dal 15 Giugno al 15 Settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 Giugno lo stato di allertamento delle strutture operative ovvero di posticiparlo al 30 Settembre;

VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, il Servizio Protezione Civile regionale attiva in modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l’impiego delle forze in campo disponibili;

DECRETA

Art. 1)
Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2010 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1°giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, incolte e adibite a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

Art. 2)
Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, nonché dell’art. 3 della Legge n° 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
• inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l’erba secca;
• transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali;
• abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Art. 3)
Le Società di gestione delle Ferrovie, l’ANAS, l’Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di Comuni e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno 2010 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione ovvero distanti da queste meno di duecento metri, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purchè di natura ecocompatibile.
Il periodo scelto per il trattamento dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità incendi.

Art. 4)
I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° maggio, devono comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, comunicare i riferimenti ed i recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia entro e non oltre il 15 maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanete.

Art. 5)
I Sindaci dei Comuni che vogliano consentire l’attività pirotecnica nelle aree non prescritte dall’art. 2 del presente Decreto, possono autorizzare tale attività previa verifica di documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre AIB opportunamente abilitate da tenere a presidio sull’area interessata per tutta la durata dell’attività pirotecnica e in grado di controllare l’eventuale innesco e propagazione di incendi.

Art. 6)
I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La bruciatura delle stoppie, dall’accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull’andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l’espansione incontrollata del fuoco.
I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell’accensione delle stoppie devono darne preventiva comunicazione, almeno sette giorni prima della data di inizio della bruciatura, all’Amministrazione Comunale competente per territorio che dovrà curarne l’istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al presente Decreto e con le altre norme ivi richiamate, nonché con riferimento ad eventuali rischi di incendio di interfaccia. Degli esiti di tale istruttoria l’Amministrazione Comunale dovrà dare preventiva comunicazione, almeno 48 ore prima, al Corpo Forestale dello Stato, al Servizio Foreste regionale, ed alla Sala Operativa Unificata Permanente, con specifica indicazione degli estremi catastali delle aree interessate.

Art. 7)
È fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) prima del 1° settembre di cui all’articolo 5 comma 1, lett. w del Regolamento Regionale n. 28 del 22.12.2008. Tale divieto è esteso anche nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.).
In considerazione delle condizioni climatiche favorevoli l’innesco degli incendi boschivi che si protraggono principalmente fino al 31 agosto e che fino a questo periodo la pressione antropica dovuta al flusso turistico incide maggiormente sulle aree boscate del territorio pugliese, al fine di preservare l’incolumità pubblica ed il patrimonio boschivo regionale è fatto divieto di accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1 settembre.
L’accensione può avvenire, a partire dal primo settembre, esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, tale da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.

Art. 8)
I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo e a pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l’obbligo di realizzare entro e non oltre il 15 giugno fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Art. 9)
E’ fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2010, di eseguire l’apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà libera da piante e/o arbusti per tutta l’estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno cinque metri.
È fatto obbligo ai Sindaci di rendere pubblico il contenuto del presente decreto anche emanando apposita ordinanza entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Ove ritenuto, ed in relazione a particolari condizioni climatiche accertate, i Sindaci potranno posticipare il periodo di bruciatura delle stoppie nel territorio di competenza.

Art. 10)
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti entro il 15 giugno 2010 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

Art. 11)
I Comandi Militari, nell’esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili del Fuoco ed alla S.O.U.P. almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni, nonché ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto potrà essere preventivamente prescritto dal Corpo Forestale dello Stato.

Art. 12)
Ai sensi della L.R. n. 18/2000, artt. 12 - 13 - 14, le Province ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell’ambito del cui territorio insistono complessi boscati, ovvero situazioni di rilevante rischio, sono tenute all’utilizzo del volontariato di protezione civile nei termini di cui all’art. 14 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile regionale.
Le Amministrazioni Comunali sono tenute a comunicare tempestivamente al Servizio Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l’AIB 2010, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale per la lotta attiva agli incendi boschivi.
I Sindaci concorrono alla campagna AIB secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, progressivamente quelli in dotazione alle Amministrazioni Provinciali e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione.

Art. 13)
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Art. 14)
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 7 del presente Decreto, saranno punite a norma dell’art. 7 bis comma 2 del Regolamento Regionale n.28/08.

Art. 15)
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell’art.11 della L.R. 15 del 12/05/1997 e dell’art.49 della L.R. n.27 del 13/08/1998.

Art. 16)
I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 17)
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell’art. 6 della L.R. n° 13/94.

Art. 18)
Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 19)
Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 3marzo 2010

On. Nicola Vendola

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