mercoledì 28 ottobre 2009

Ente territoriale, obbligo di assicurare le pari opportunità tra i sessi

T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione I, Ordinanza 21 ottobre 2009, n. 792

"analogamente a quanto ritenuto dalla Sezione in analoghe fattispecie (T.A.R. Puglia, Lecce sez. I, ord. 23 settembre 2009 n. 740), la disposizione statutaria impone l’obbligo di assicurare la presenza in Giunta di Assessori di entrambi i sessi, non essendo assolutamente sufficiente un semplice “sforzo” teso a raggiungere un simile risultato; si tratta, pertanto, di una tipica obbligazione “di risultato” e non “di diligenza” che viene ad integrare un vincolo alla scelta degli assessori e che non può essere derogata dagli accordi politici"


T.A.R.

Puglia - Lecce

Sezione I

Ordinanza 21 ottobre 2009, n. 792

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2009, proposto da:

****, rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro



Comune di Maruggio, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

nei confronti di



****, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei Decreti 27 giugno 2009 tutti aventi il prot. nn. 7653 con cui il Sindaco del Comune di Maruggio ha nominato gli Assessori facenti parte della Giunta Comunale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della deliberazione 27 giugno 2009 n. 24 con cui il Consiglio Comunale di Maruggio ha preso atto dell'elenco della Giunta e convalidato le elezioni di questi e del Sindaco.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Maruggio;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Luigi Viola e uditi altresì l’Avv. Giovanni Pellegrino in sostituzione dell’Avv. Valeria Pellegrino per i ricorrenti e il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani per l’Amministrazione comunale di Mareggio;

Considerato:

-che, per quello che riguarda la legittimazione, la presenza tra i ricorrenti della Consigliera di Parità Regionale effettiva e della Consigliera di Parità Regionale supplente appare ampiamente sufficiente a legittimare la proposizione del gravame, ai sensi della previsione dell’art. 37, 2° comma del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (che prevede la possibilità, per i Consiglieri regionali di parità, di proporre impugnative al T.A.R. nei confronti dei provvedimenti che vengano ad integrare discriminazioni di carattere collettivo);

-che, per quello che riguarda il contraddittorio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli assessori non ancora evocati in giudizio può essere effettuata prima della decisione nel merito del ricorso, salva ed impregiudicata ogni valutazione in ordine all’effettiva sussistenza di una posizione sostanziale di controinteresse (anche gli Assessori appaiono, infatti, titolari della pretesa al rispetto delle disposizioni statutarie dell’ente e, quindi, di un interesse sostanziale che potrebbe portare ad una qualificazione della posizione in discorso anche in termini di cointeresse);

- che la previsione dell’art. 53 dello Statuto del Comune di Maruggio ("il viceSindaco e gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta") appare essere evidentemente caratterizzata dalla natura precettiva e non programmatica;

-che, analogamente a quanto ritenuto dalla Sezione in analoghe fattispecie (T.A.R. Puglia, Lecce sez. I, ord. 23 settembre 2009 n. 740), la disposizione statutaria impone l’obbligo di assicurare la presenza in Giunta di Assessori di entrambi i sessi, non essendo assolutamente sufficiente un semplice “sforzo” teso a raggiungere un simile risultato; si tratta, pertanto, di una tipica obbligazione “di risultato” e non “di diligenza” che viene ad integrare un vincolo alla scelta degli assessori e che non può essere derogata dagli accordi politici;
-che l’applicazione della previsione statutaria non trova ostacolo nel fatto che le due donne presenti in Consiglio comunale abbiano declinato l’offerta di entrare a far parte della Giunta comunale, per motivi personali; la presenza in Giunta di Assessori di entrambi i sessi può, infatti, essere assicurata anche attraverso il ricorso alla possibilità di nominare esterni al Consiglio comunale prevista dalla normativa e dalla già citata previsione dello Statuto;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente e, per l’effetto, ordina al Sindaco diMaruggio di procedere all’integrazione della Giunta comunale attraverso la nomina di Assessori di entrambi i sessi, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario

Nessun commento:

Address

Studio Legale avv. Santo De Prezzo Erchie (Brindisi - Italy) via Principe di Napoli, 113
DPR SNT 58E29 L280J - P.I. 00746050749 - phone +39 0831 767493 - mob. +39 347 7619748