giovedì 15 ottobre 2009

Processo Civile, principio di non contestazione di cui all'art. 115, I comma, c.p.c. (riformato con Legge 69/09)

Tribunale di Rovigo - Sezione di staccata di Adria - Sentenza 10 settembre 2009

"Il principio di non contestazione non trova, tuttavia, universale applicazione, ma incontra limiti estrinseci nel corpus codicistico: non è invocabile:
1) nell’ipotesi di contumacia, avendo ritenuto il legislatore di mantenere un atteggiamento agnostico nei confronti della scelta processuale di non costituzione, di per sé considerata neutra ai fini della formazione giudiziale della prova;
2)per i diritti indisponibili;
3)per i contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d’ufficio (art. 1421 c.c.)."



Tribunale di Rovigo

Sezione di staccata di Adria

Sentenza 10 settembre 2009

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Condominio Girasole ha agito al fine di veder accertata una servitù “pedonale e carrabile, di larghezza pari 4 m. di cui 2 gravanti sul fondo di proprietà del Condominio Girasole e altri 2 gravanti sul fondo di proprietà” attorea, asserendo che si tratterebbe di una “servitù comune” e conseguentemente la condanna alla rimozione dei paletti, catenelle e posti auto posizionati sull’area di proprietà attorea, oltre al risarcimento del danno subito.

Non ha tempestivamente allegato, tuttavia, il fatto costitutivo del diritto: né l’usucapione, né la destinazione di padre di famiglia, né il contratto o il provvedimento giudiziale.

Il convenuto “Condominio Luciana”, da parte sua, con laconico e tardivo atto di costituzione si è limitato ad affermare l’intervenuta usucapione (in via di eccezione) dei “manufatti” posizionati “sul passaggio comune”; i singoli condomini sono rimasti contumaci.

Nella memoria istruttoria parte attrice ha prodotto un atto di compravendita del 30 agosto 1972; parte convenuta costituita ha contestato formalmente l’esistenza della servitù e ha prodotto atto di compravendita del 12 dicembre 1968.

L’attività istruttoria ha acclarato che i paletti, le catenelle e ciò che era stato apposto sull’area in contestazione – poi rimosso dal “Condominio Luciana” durante il processo - non erano in loco da oltre vent’anni, ma erano state posizionate nel 1995 (teste P. S. e G. A.).

L’eccezione di usucapione deve pertanto essere respinta.

Sulla base del principio di non contestazione l’attore ritiene che le domande attore siano meritevoli di accoglimento; parte convenuta costituita ritiene al contrario che l’onere probatorio gravante sulla controparte non sia stato assolto.

Ritiene il Giudice opportuno lasciar traccia di alcune precisazioni di natura processuale, non sono sterili dissertazioni stilistiche, ma canoni ermeneutici utili alla decisione della controversia.

Innanzi tutto è dato incontrovertibile della più recente giurisprudenza (a decorrere dalla nota sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte, n. 761/2002) che il principio di non contestazione – che trova la sua fonte nel dovere di probità processuale (art. 88 c.p.c.), di semplificazione ed economia del processo, nel rispetto del giusto processo (art. 111 Cost.) e di auto responsabilità delle parti (art. 167, I comma c.p.c.) - rappresenti un incontrovertibile pilastro del processo civile.

Nella recente riforma del codice di rito esso è stato canonizzato nell’art. 115, I comma c.p.c.

Il principio di non contestazione non trova, tuttavia, universale applicazione, ma incontra limiti estrinseci nel corpus codicistico: non è invocabile nell’ipotesi di contumacia, avendo ritenuto il legislatore di mantenere un atteggiamento agnostico nei confronti della scelta processuale di non costituzione, di per sé considerata neutra ai fini della formazione giudiziale della prova; né lo è per i diritti indisponibili ovvero per i contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d’ufficio (art. 1421 c.c.).

Sulla scorta di quanto detto potrà facilmente evidenziarsi che anche volendo ricorrere al principio sopra enucleato, in nessun caso le domande attoree potrebbero essere accolte, poiché i condomini – titolari passivi della domanda di accertamento dell’esistenza del diritto reale minore e di inibitoria all’utilizzo dell’area – sono rimasti contumaci.

Del pari, volendo assumere la fonte della servitù – tardivamente allegata dalla parte attrice (così come tardivamente contestata dalla parte convenuta costituita) – nel contratto prodotto, dovrà accertarsi che dallo stesso nulla è evincibile attesa la difformità delle parti, dei mappali in oggetto e della natura non costitutiva di una servitù della parte del contratto avente ad oggetto la gestione del bene compravenduto.

Inoltre, se anche la fonte del diritto reale fosse un contratto doveva essere prodotto l’atto negoziale (trascritto) e il principio di non contestazione in alcun modo potrebbe essere invocato per sopperire alla mancata produzione documentale (che, per quanto consta, coincide con la sua inesistenza secondo il noto principio processuale: quod non est in actiis non est in mundo).

Al di là delle doverose precisazioni processuali, resta qualche dubbio a monte sulla prospettazione attorea.

Posto che la servitù costituisce un peso su un fondo a favore di un altro non è configurabile una servitù sul bene di proprietà attorea: non può accertarsi una servitù gravante in parte sul bene del Condominio Girasole e in parte sul bene del Condominio Luciana (in applicazione del generale principio nemine res sua servit).

Più verosimile è che tra i beni di proprietà dei due condomini possa essersi formata una destinazione comune dell’area che ha determinato una comunione tra tutti i proprietari.

Deve altresì accertarsi la cessazione della materia del contendere in riferimento alla domanda di eliminazione dei paletti, catene e quant’altro esistente sull’area di asserita proprietà attorea, posto che quest’ultima ha confermato che è già avvenuta la rimozione.

Per quanto concerne le spese del giudizio, atteso che le domande attoree sono state respinte - ad eccezione di quella per la quale è cessata la materia del contendere sulla base di un comportamento processuale della parte convenuta che implica un riconoscimento dell’illegittimità delle stesse – e l’eccezione riconvenzionale di usucapione rigettata, si ritiene sussistano giusti motivi per la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, sezione Distaccata di Adria, nella persona del Giudice Unico dott. Mauro Martinelli, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 425 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2000, ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa o comunque assorbita, così provvede:

1.

RIGETTA la domanda di accertamento dell’esistenza della servitù di passaggio come descritta nell’atto di citazione e di condanna dei convenuti all’utilizzo del passaggio secondo le modalità descritte nel medesimo atto;
2.

DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di eliminazione del materiale e manufatto esistente sul “passaggio comune e/o sul fondo attoreo”;
3.

RESPINGE la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice;
4.

RESPINGE l’eccezione riconvenzionale di usucapione;
5.

DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.

Adria, 10 settembre 2009

IL GIUDICE

Dott. Mauro Martinelli

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