Tribunale di Novara
"il nuovo art. 2479 c.c., in materia di convocazione dell’assemblea da parte dei soci, svolge nelle s.r.l. un ruolo equivalente a quello previsto dall’art. 2367 c.c. nelle s.p.a., che perciò non è suscettibile di applicazione analogica"
Tribunale di Novara
Sezione Civile
Ordinanza 21 aprile 2009, n. 151
(Presidente Delegato dott.sa Vincenza Lanteri)
...omissis...
Il Giudice Istruttore, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 14 aprile 2009 ed esaminati gli atti, rileva che:
la richiesta di disporre ex art. 2367 c.c. “la convocazione dell’assemblea della società La Santina s.r.l. con il seguente o.d.g.: 1 ) revoca dell’attuale amministratore unico sig.ra Tizia; 2) nomina nuovo amministratore” deve essere rigettata in quanto inammissibile.
Devesi rilevare che la domanda della Cssg s.p.a. si basa su di una errata applicazione analogica, non consentita dalle disposizioni del Codice Civile, dell’art. 2367, comma 2, c.c., dettato in tema di società per azioni, in rapporto ad una società a responsabilità limitata, cioè La S. s.r.l.
La disciplina contenuta nell’art. 2367 c.c. è, infatti, estranea alle s.r.l. in forza della riformulazione dell’art. 2479 c.c. posta in essere a seguito delle modifiche del diritto societario attuate tramite i D.Lgs. nn. 5 e 6 del 17.01.03; in questo modo, tramite il mutamento della precedente disciplina, non solo è stato abrogato il precedente art. 2486 c.c. con conseguente eliminazione di qualsivoglia richiamo alle disposizioni del summenzionato art. 2367, comma 2, c.c. in ambito di s.p.a., ma gli artt. 2479 e 2479-bis, che disciplinano oggi le decisioni dei soci e l’assemblea nelle s.r.l., contengono previsioni autonome ed esaustive relative alle sole s.r.l. che non consentono il ricorso all’applicazione analogica delle norme sulle s.p.a.
Inoltre l’art. 2479 c.c., secondo cui “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”, prevede la possibilità di deliberare sugli argomenti proposti da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale nonché il diritto, strumentale, di convocare l’assemblea, creando un sistema di norme chiuso, riguardanti le sole s.r.l. e nel quale non trova alcuno spazio la possibilità di rinvio alle corrispondenti disposizioni in tema di s.p.a., laddove non espressamente disposto; pertanto il nuovo art. 2479 c.c., in materia di convocazione dell’assemblea da parte dei soci, svolge nelle s.r.l. un ruolo equivalente a quello previsto dall’art. 2367 c.c. nelle s.p.a., che perciò non è suscettibile di applicazione analogica.
P.Q.M.
respinge
il ricorso per convocazione di assemblea depositato in data 6 febbraio 2009 proposto da Cssg s.p.a. e, per l’effetto
condanna
la ricorrente a rifondere a La Santina s.r.l. le spese di causa.
Libero Professionista, esercente la professione forense nel Foro di Brindisi, distretto Corte d'Appello di Lecce (Italy)- già Magistrato, abilitato innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale)
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