domenica 4 marzo 2007

Mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente ed affido condiviso

L’art. 155 quinquies, I comma, seconda parte, c.c., lungi dall’escludere il diritto iure proprio del genitore convivente con figli maggiorenni non autosufficienti alla percezione dell’assegno di contribuzione al loro mantenimento, si limita a dettare in seno ai giudizi di separazione e divorzio, delle modalità riguardanti il suo profilo attuativo. Ne consegue che, anche nell’attuale assetto normativo delineatosi in seguito all’entrata in vigore della legge 54/2006, è inammissibile l’intervento volontario del figlio maggiorenne nei giudizi di separazione e divorzio.


Tribunale di Marsala, sentenza 26 febbraio 2007.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

SEZIONE CIVILE

Composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Benedetto Giaimo Presidente

Dott. Pier Luigi Tomaiuoli Giudice estensore

Dott.ssa Caterina D’Osualdo Giudice

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 1140 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004, posta in deliberazione l’8-11-2006 e vertente

T R A

Z.C., elett.te dom.to in Castelvetrano, Via Militello n. 5, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Miceli, rappresentante e difensore come da procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente,

E

P.R.A., elett.te dom.ta in Castelvetrano, Via Vittorio Emanuele n. 65, presso lo studio degli Avv. Giovanni Lentini e Lidia Seidita, rappresentanti e difensori come da procura in calce alla comparsa di risposta;

resistente,

NONCHE'

il PUBBLICO MINISTERO intervenuto,

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

CONCLUSIONI

del ricorrente: “sentire dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione dell’1.3.2002”; per la resistente: “revocare l’ordinanza del Presidente del Tribunale e conseguentemente disporre un assegno di mantenimento a favore del figlio stabilendo le modalità di erogazione ed il suo preciso ammontare; disporre l’obbligo a carico di Z. C. di corrispondere gli alimenti nella misura di € 350,00 al mese tenendo conto che sussistono ragioni oggettive per le quali l’odierna deducente non è in grado di vivere più un’esistenza libera e dignitosa”; del Pubblico Ministero: “pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed adottare i provvedimenti di natura economica in favore del coniuge non colpevole e del figlio maggiorenne, ma non ancora autosufficiente e quelli di natura amministrativa conseguenti”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20.8.2004 Z. C., premesso che in data 7.1.1988 aveva contratto matrimonio concordatario con P. R. A. e che dall’unione in data 30.12.1987 era nato il figlio A.; che il Tribunale di Marsala con sentenza n. 933/2000 aveva pronunziato la separazione personale dei coniugi, affidando al padre il figlio A., regolamentando il diritto di visita della madre e ponendo a carico di costei un assegno mensile di € 105,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio; tutto quanto sopra premesso, concludeva per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione e vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio P. R. A., la quale, nell’aderire alla richiesta di divorzio, eccepiva che il figlio aveva sempre convissuto con la madre, che il marito si era trasferito in Grecia ove conviveva con una giovane donna, disinteressandosi della prole e limitandosi a fare pervenire l’esigua somma di € 50,00 mensili; che ella versava in condizioni economiche disagiate, essendo pendente nei suoi confronti una procedura esecutiva su diversi immobili di sua proprietà; che il suo stipendio di insegnante era stato pignorato per la quota di un quarto; che il marito non aveva più adempiuto al mantenimento del figlio; tutto quanto sopra eccepito, chiedeva l’affidamento del figlio minore e la condanna del marito al versamento di un assegno di € 500,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della prole.

All'udienza del 5.4.2005 fissata per l'audizione dei coniugi, compariva il solo ricorrente, di guisa che non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.

Il Presidente affidava al padre il figlio A., regolamentava il diritto di visita della madre e disponeva per l’ulteriore corso innanzi al giudice istruttore.

Istruita con produzione di documenti, interrogatorio formale del ricorrente ed audizione del figlio maggiorenne, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all’udienza dell’8.11.2006, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all’art.190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambi i coniugi è fondata ed in quanto tale deve essere accolta.

L’ampio decorso del termine di tre anni dall’udienza presidenziale di separazione dei coniugi (la cui pronunzia è passata in giudicato) senza alcuna riconciliazione tra le parti e la comune richiesta di divorzio dimostrano la fondatezza dell’assunto di entrambi i coniugi, secondo cui è impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.

La domanda della resistente di condanna del marito al versamento in proprio favore di un assegno divorzile è inammissibile per tardività, essendo stata spiegata per la prima volta nella memoria difensiva depositata all’udienza di comparizione.

Essa, peraltro, sarebbe da rigettare nel merito per mancata allegazione (e prova) da parte della ricorrente delle condizioni economiche e patrimoniali della coppia durante il menage familiare, il che impedisce al Tribunale di apprezzare la dedotta attuale inadeguatezza dei mezzi, intesa siccome incapacità di conservazione di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza del matrimonio (ex multis: Cass. Civ., Sez. I, 24.1.2007, n. 1595; Cass. Civ., Sez. I, 30 maggio 2006, n. 12869; Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio 2004, n. 2251; Cass. Civ., 17.1.2002, n. 432; Cass. Civ,, 4.5.2000 n. 5582; Cass. Civ, 16.6.2000, n. 8255).

Non v’è luogo a provvedere sulla domanda di affidamento del figlio A., che nelle more del processo ha raggiunto la maggiore età.

La resistente ha poi spiegato domanda di condanna del marito al versamento di un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio ormai maggiorenne ma non autosufficiente.

Essa è fondata nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

E’ noto che prima dell’entrata in vigore della legge 54/2006 (“disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”) la giurisprudenza di legittimità era costante nel ritenere che il coniuge, il quale provveda direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio convivente divenuto maggiorenne e non ancora autosufficiente, è legittimato iure proprio, e non già capite filiorum, a pretendere l’assegno di mantenimento (oltre che il rimborso di quanto sostenuto) dall’altro coniuge (ex multis: Cass. Civ., Sez. I, 27.5.2005, n. 11320; Cass. Civ., Sez. I, 27.5.2005, n. 11320; Cass. Civ., Sez. I, 25.6.2004, n. 11863; Cass. Civ., sez. I, 13.2.2003, n. 2147); “legittimazione” peraltro che pur definita “concorrente” rispetto a quella del figlio maggiorenne, resta subordinata alla mancata iniziativa giudiziaria di quest’ultimo (Cass. Civ., Sez. I, 24.12.2006, n. 4188; Cass. Civ., Sez. I, 16.7.1998, n. 6950; Cass. Civ., Sez. I, 10849/1996; Cass. Civ., Sez. I, 12.3.1992, n. 3019; Cass. Civ., Sez. I, 7.11.1981, n. 5874) e si fonda sulla circostanza che in ragione della convivenza uno dei genitori sopporta delle spese che gravano ex art. 148 c.c. su entrambi (Cass. Civ., Sez. I, 21.6.2002, n. 9067; Cass. Civ., Sez. I, 16.2.2001, n. 2289; Cass. Civ., Sez. I, 16.6.2000, n. 8235; Cass. Civ., Sez. I, 5.12.1996, n. 10849; Cass. Civ., Sez. I, 29.4.1994, n. 3049).

Su tale consolidato quadro giurisprudenziale si è innestata la discussa nuova formulazione dell’art. 155 quinquies, I comma, c.c., rubricato “disposizioni in favore dei figli maggiorenni”.

Esso, inserito all’interno del capo V (del titolo VI del libro I) dedicato allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, ha espressamente previsto che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

Posto che la prima parte del comma non pone particolari problemi interpretativi (nella misura in cui si limita a positivizzare un costante principio giurisprudenziale) e fermo restando che nessun dubbio sussiste sulla esclusiva legittimazione ad agire in giudizio del figlio maggiorenne non convivente con alcuno dei genitori, resta da interrogarsi sulla effettiva portata innovativa della seconda parte del citato comma, laddove si prevede il “versamento diretto” nelle mani dell’avente diritto, con riguardo all’ipotesi di figlio maggiorenne non autosufficiente convivente con uno dei genitori.

Secondo una prima tesi la novella avrebbe radicalmente capovolto il precedente regime delineatosi in via giurisprudenziale, prevedendo il diritto esclusivo (e quindi la “legittimazione” esclusiva ad agire in giudizio per la) alla percezione dell’assegno del figlio maggiorenne non autosufficiente, sicché, anche laddove il giudice della separazione o del divorzio stabilisse il versamento nelle mani del genitore convivente, questi non assumerebbe la veste di creditore concorrente, ma di mero adiectus solutionis causa previsto in via normativa.

Secondo altra tesi (pure sottesa ad alcune pronunzie già rese da questo Tribunale) la norma in questione attribuirebbe il diritto alla percezione dell’assegno di mantenimento, quale regola generale, al figlio maggiorenne (“l’assegno è versato direttamente all’avente diritto”), e solo in ipotesi residuali da verificare caso per caso un diritto iure proprio al genitore convivente (“salva diversa determinazione del giudice”).

Secondo una ulteriore tesi, poi, l’art. 155 quinquies, I comma, seconda parte, c.c. si sarebbe limitato a dettare, in seno ai giudizi di separazione e divorzio (ristretti ai coniugi), delle mere norme regolanti il momento attuativo dell’obbligo di corresponsione dell’assegno, prevedendo il versamento nelle mani direttamente del figlio maggiorenne (“avente diritto”), ovvero del genitore convivente laddove ravvisato opportuno dal giudice.

La norma de qua, dunque, lungi dall’escludere il diritto iure proprio del genitore convivente alla percezione di un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio, si occuperebbe, in seno ai giudizi di separazione e divorzio, esclusivamente delle sue modalità attuative.

Questione processuale strettamente connessa alla precedente, sebbene non rilevante nel caso di specie, è quella dell’attribuzione o meno al figlio maggiorenne del ruolo di parte eventuale dei procedimenti di separazione e divorzio, con la correlativa ammissibilità del suo intervento, fino alla novella per lo più escluso in ragione della constatazione che i giudizi de quibus sono stati strutturati dal legislatore siccome “contese endoconiugali”.

Ebbene, laddove si reputi che l’art. 155 quiquies, I comma, seconda parte, c.c. (norma rivolta al giudice della separazione e del divorzio), abbia attributo al figlio maggiorenne un diritto esclusivo all’assegno (prima tesi), ovvero anche laddove si reputi che ciò abbia fatto solo in via generale (seconda tesi), appare difficile negare l’ammissibilità dell’intervento.

Laddove invece si reputi che tale norma (rivolta al giudice della separazione e del divorzio) abbia inteso esclusivamente regolare il diritto del coniuge/genitore convivente alla percezione dell’assegno, prevedendo il versamento diretto al figlio maggiorenne non autosufficiente quale modalità alternativa di attuazione del predetto diritto (terza tesi), non sembrerebbero emergere significative nuove ragioni per discostarsi dalla tesi che negava l’ammissibilità dell’intervento del figlio maggiorenne.

Questo essendo a grandi linee il panorama giurisprudenziale e dottrinario in subiecta materia, ritiene il Tribunale, re melius perpensa, di dovere prestare adesione all’ultimo indirizzo illustrato per le ragioni dappresso spiegate.

Il fondamento giuridico del diritto del coniuge convivente alla percezione dell’assegno di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne si rinviene, a tutt’oggi, nell’interesse patrimoniale del primo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull’altro coniuge (debitore solidale ex art. 148 c.c.) e nel munus ad esso spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all’istruzione del figlio (ex multis: Cass. Civ., Sez. I, 3.4.2002, n. 4765 e diffusamente Cass. Civ., Sez. I, 8.9.1998, n. 8868), interesse e munus che affondano le radici nelle (immutate) disposizioni di cui agli artt. 147 e 148 c.c.,

Un tale diritto alla percezione, non solo delle somme già spese per il mantenimento e ripetibili anche a titolo di gestione d’affari, ma anche di quelle gravanti pro futuro e pro quota sull’altro genitore, si ricava, poi, indiziariamente proprio dal II comma dell’art. 148 c.c., riguardante il concorso dei genitori negli oneri dei figli (tanto maggiorenni quanto minorenni), ove è previsto che il Presidente del Tribunale, in ipotesi di inadempimento di uno dei due coniugi, possa disporre che una quota dei redditi dell’obbligato sia versata all’altro coniuge o a chi sopporta direttamente le spese di mantenimento della prole.

Milita ancora in favore della tesi che qui si sostiene la circostanza che l’art. 155 quinquies, I comma, c.c., in ragione della sua collocazione sistematica, contiene una norma (quella in esame) direttamente rivolta al giudice della separazione e del divorzio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di un coniuge di condanna dell’altro alla corresponsione di un assegno in proprio favore, all’interno di un procedimento che vede solo essi quali parti processuali (vedi Corte Costituzionale, 14.7.1986, n. 185).

Il giudice della separazione e del divorzio, dunque, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente, dovrà (sussistendone i presupposti) riconoscere il diritto iure proprio del genitore postulante, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento prevedendo un “versamento” (terminologia, questa, che ben si confà alla regolamentazione di un mero aspetto attuativo del diritto) nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all’uno ed in parte all’altro.

Tale impostazione non appare in alcun modo pregiudicare il “concorrente” diritto del figlio maggiorenne alla percezione dell’assegno di mantenimento, posto che in capo ad esso si configura l’autonoma facoltà di iniziare un procedimento ordinario volto al riconoscimento di quel diritto, facoltà peraltro che, come si è sopra rammentato, laddove esercitata, esclude la legittimazione in capo al genitore convivente (Cass. Civ., Sez. I, 24.12.2006, n. 4188; Cass. Civ., Sez. I, 16.7.1998, n. 6950; Cass. Civ., Sez. I, 10849/1996; Cass. Civ., Sez. I, 12.3.1992, n. 3019; Cass. Civ., Sez. I, 7.11.1981, n. 5874).

Pur consapevole della portata di certo non strettamente ermeneutica di un ragionamento che faccia leva sugli effetti derivanti da un’interpretazione normativa, osserva il Collegio che siffatta impostazione ha il pregio di non stravolgere la natura dei giudizi di separazione e di divorzio, evitandone l’allargamento (anche in punto di impugnazioni) ad ulteriori soggetti, il cui coinvolgimento in processi ordinariamente ad elevata conflittualità può rivelarsi poco opportuno e foriero di inutili strumentalizzazioni economiche e morali.

Appare, peraltro, oltremodo opportuno che il figlio maggiorenne, pur non potendosi ritenere parte del procedimento di separazione e divorzio, sia comunque ascoltato dal Tribunale, al fine di avere una rappresentazione completa delle circostanze di fatto rilevanti per la decisione.

Vale la pena di osservare, poi, che le citate soluzioni attuative del diritto iure proprio del coniuge convivente non si presentano, a ben vedere, nella disposizione normativa in alcun significativo ordine preferenziale, poiché la “diversa” decisione del giudice (rispetto al versamento dell’assegno all’avente diritto) non è ancorata alla sussistenza di alcun presupposto legale, né è definito residuale (all’uopo non sembrando bastevole la locuzione adoperata “salvo diversa determinazione”).

Ritiene il Collegio, in via esemplificativa e salvo l’esame del caso concreto, che la modalità di versamento diretto nei confronti della prole sia da preferirsi nell’ipotesi di figlio maggiorenne convivente ma non stabilmente dimorante con il genitore (come nella classica ipotesi dell’universitario fuori sede), ovvero in ipotesi di figlio maggiorenne di età adulta, in quanto tale auspicabilmente chiamando ad una corresponsabile gestione delle risorse finanziarie della famiglia, ovvero nell’ipotesi di esistenza di una consolidata prassi in tal senso.

Così ricostruito il quadro normativo attuale, può passarsi all’esame del caso di specie, ove il figlio A. di 19 anni, convivente con la madre, in sede di audizione ha dichiarato di ricevere dal padre un contributo settimanale di € 70,00 (per complessivi € 280,00 mensili) mediante versamento su carta di credito prepagata.

La madre convivente di A. è insegnante e gode di un reddito (anche fondiario) imponibile annuo di circa € 25.000,00, mentre il padre ha asserito, in sede di interrogatorio formale, di percepire una retribuzione oscillante tra € 1.200,00 e 1.500,00 mensili, quale dipendente di una impresa edile.

Il ricorrente, tuttavia, né nel presente giudizio, né in quello di separazione (come si evince dalla lettura della sentenza versata in atti) ha prodotto in giudizio le proprie dichiarazioni dei redditi, sebbene gravato per legge di tale obbligo e sebbene a tanto espressamente invitato dal giudice istruttore.

Alla luce del contegno processuale del resistente (ed in ragione dell’impossibilità di disporre accertamenti tributari sui redditi dello Z., cittadino, residente e svolgente attività lavorativa in Grecia, nonché in difetto di allegazioni concrete delle parti sulla sua possidenza di cespiti patrimoniali) ritiene il Collegio di potere presumere una capacità contributiva dei genitori quanto meno paritaria, anche in ragione del non florido momento patrimoniale della resistente (alcuni dei cui beni immobiliari sono oggetto di procedimenti esecutivi).

Ritenuto quanto sopra ed in considerazione delle esigenze ordinariamente connesse all’età del figlio maggiorenne, il quale ha peraltro manifestato l’intenzione di trasferirsi in altra regione per intraprendere gli studi universitari, ritiene il Collegio di potere fissare la misura del detto assegno gravante sullo Z. in € 380,00 mensili.

L’esistenza di una prassi consolidata (sulla cui efficacia nessuno ha mosso doglianze) induce il Collegio a stabilire il versamento diretto nelle mani del figlio maggiorenne non autosufficiente nella misura di € 280,00 mensili (anche mediante rate settimanali di pari importo come avvenuto sino ad ora), ed il versamento di € 100,00 mensili nelle mani della resistente genitore convivente, entro il giorno 5 di ogni mese e presso il suo domicilio.

Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT a decorrere dal mese di febbraio 2008 (indice base febbraio 2007).

La natura del processo di separazione ed i motivi della decisione integrano giusta causa di compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

a) dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario tra Z. C. e P. R. A.;

b) ordina all'ufficiale dello stato civile di Castelvetrano di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, anno 1988, parte I, n. 1;

c) dichiara inammissibile la domanda di P. R. A. di condanna del ricorrente al versamento di un assegno di mantenimento in suo favore;

d) determina in € 380,00 l’assegno dovuto da Z. C. per il mantenimento del figlio maggiorenne A. convivente con la madre, e condanna il primo al versamento della somma di € 280,00 mensili (secondo le modalità di cui in parte motiva) al figlio, nonché della somma di € 100,00 alla madre convivente entro il giorno 5 di ogni mese presso il suo domicilio. Dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato in conformità al criterio indicato in motivazione;

e) compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Marsala, il 26.2.2007

IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE


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