sabato 24 marzo 2007

C.I.A.(autosmaltimento rifiuti), comunicazione inizio attività e rispetto norme tecniche


L'autosmaltimento, a norma dell'articolo 32, decreto legislativo n. 22 del 1997, può essere effettuato decorsi novanta giorni dalla comunicazione d'inizio attività alla provincia a condizione però che siano rispettate le norme tecniche dettate per tale attività dal Governo in persona dei Ministri competenti (Ambiente, Industria Commercio, Artigianato ecc). I decreti ministeriali devono individuare per ciascun tipo di attività le quantità di rifiuti, i procedimenti, i metodi e le condizioni di smaltimento. Senza l'adozione dei decreti ministeriali non è possibile avvalersi della procedura semplificata e l'interessato è obbligato a richiedere l'autorizzazione. Ora, mentre per le attività di recupero di cui all'articolo 33 sono stati adottati decreti ministeriali, analoga iniziativa non è stata assunta per l'autosmaltimento. Pertanto, non si tratta di una violazione meramente formale, non essendo demandato all'arbitrio del singolo la scelta delle quantità o delle condizioni ritenute più idonee per l'autosmaltimento. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, la disciplina in materia non ha subito modificazioni più favorevoli. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Rando.


A norma degli articoli 27 e 28 decreto Ronchi (d. l.vo n. 22/1997) sia la mera realizzazione di un impianto di smaltimento che la stessa attività di smaltimento devono essere autorizzate. L'obbligo dell'autorizzazione è inderogabile solo per l'attività di smaltimento vero e proprio ossia per il conferimento in discarica mentre può essere derogato da procedure semplificate per quanto riguarda le attività di recupero e quelle di autosmaltimento. Tuttavia non è sufficiente una qualsivoglia generica autorizzazione, ma ciascuna attività deve essere esplicitamente assentita con la procedura specificamente prevista per essa ed alle condizioni appositamente stabilite, non potendo essere demandato all'arbitrio del singolo la scelta delle quantità o delle condizioni ritenute più idonee per l'autosmaltimento. La disciplina in materia non ha subito modificazioni più favorevoli a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Rando.


Nel ricorso in cassazione possono essere introdotti solo documenti relativi a cause estintive del reato che non richiedono accertamenti fattuali, allo ius superveniens ed in genere documenti sopravvenuti non attinenti al merito (Cass. giugno del 1999 Calascibetta). Nella fattispecie è stata respinta l'istanza avanzata in sede di discussione diretta alla produzione di nuovi documenti, tendenti, secondo il difensore, alla dimostrazione in via interpretativa dell'esistenza di un'autorizzazione implicita. Si tratterebbe quindi di un documento che richiede comunque un'indagine di merito e che non può essere esaminato separatamente dagli altri documenti, e d'altra parte, sarebbe irrilevante perché l'autorizzazione deve essere esplicita. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Rando.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18 dicembre 2006 (Ud. 08/11/2006), Sentenza n. 41290


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Enrico Papa presidente
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Vincenzo Tardino consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi consigliere
Dott. Franco Amedeo consigliere


Ha pronunciato la seguente


SENTENZA

Sul ricorso proposto dal difensore di Rando Francesco, nato a Genova il 12 agosto del 1937, avverso la sentenza del tribunale di Roma del 26 settembre del 2003;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale dott. Vittorio Meloni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

sentito il difensore avv. Gian Michele Gentile il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso


letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue


IN FATTO


Con sentenza deI 26 settembre del 2003, il tribunale di Roma condannava Rando Francesco alla pena, condizionalmente sospesa, di € 8000,00 di ammenda, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui all'articolo 51 comma 1 lettera a) del D. L.vo n 22 del 5 febbraio 1997, per avere, nella sua qualità di responsabile della società "E Giovi", con sede in Roma, la quale gestiva la discarica di Malagotta, effettuato senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt 27, 28, 31 e 33 del decreto legislativo citato, attività di smaltimento del percolato, tramite trattamento di inertizzazione mediante l'uso di calce viva, al fine di renderlo palabile e depositarlo nella discarica stessa, limitatamente al periodo compreso tra il 2 marzo del 2001 ed il 12 dicembre del 2002.


Il tribunale, dopo avere precisata che il trattamento innanzi indicato consisteva in un'operazione di smaltimento di cui all'allegato B) lettera d ) del decreto legislativo n. 22 del 1997 e per ciò necessitava di specifica autorizzazione, osservava che non era applicabile l'articola 32 del decreto citato perché non risultavano ancora emanate norme tecniche per quanto concerneva il trattamento del percolato; che l'autorizzazione rilasciata in precedenza all'imputato era scaduta a norma dell'articolo 57 decreto Ronchi a seguito del decorso del quadriennio successivo all'entrata in vigore del decreto citato; che i provvedimenti autorizzativi successivi al marzo del 2001 e fino al mese di dicembre del 2002 non riguardavano gli impianti relativi alla raccolta ed al trattamento del percolato e quindi l'attività di autosmaltimento doveva ritenersi illecita fino al dicembre del 2002.


Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di un unico articolato motivo.


IN DIRITTO


Preliminarmente va respinta l'istanza avanzata in sede di discussione diretta alla produzione di nuovi documenti, tendenti, secondo il difensore, alla dimostrazione in via interpretativa dell'esistenza di un'autorizzazione implicita. Invero i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'articolo 613 c.p.p., diversamente dall'abrogato articolo 533, tale facoltà, giacché il legislatore del 1988 ha voluto esaltare il ruolo di pura legittimità della Corte suprema, la quale procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione della logicità della motivazione e della sua correttezza sotto il profilo giuridico. In cassazione possono essere introdotti solo documenti relativi a cause estintive del reato che non richiedono accertamenti fattuali, all'ius superveniens ed in genere documenti sopravvenuti non attinenti al merito (Cass. giugno del 1999 Calascibetta). Nella fattispecie, peraltro, secondo quanto riferito dallo stesso difensore, dalla nuova documentazione si dovrebbe desumere in via interpretativa l'esistenza di un'autorizzazione implicita. Si tratterebbe quindi di un documento che richiede comunque un'indagine di merito e che non può essere esaminato separatamente dagli altri documenti, e d'altra parte, sarebbe irrilevante perché l'autorizzazione deve essere esplicita.


Ciò premesso, con l'unico motivo di ricorso il difensore deduce la violazione della norma incriminatrice nonché contraddittorietà della motivazione desumibile dal testo del provvedimento. Il ricorrente, dopo avere premesso che il processo di trattamento in questione non è chimico - fisico, come ritenuto dal tribunale, ma unicamente fisico, posto che la possibilità di ricovero di tali rifiuti liquidi in discarica si realizza solo attraverso la loro solidificazione e la loro palabilità, osserva che tale operazione non costituisce trattamento perché non mira al recupero o alla riutilizzazione del rifiuto; che pertanto è errato il riferimento all'allegato b) del decreto Ronchi, perché, per il ricovero in discarica di quel percolato reso palabile, non era necessaria alcuna autorizzazione. In ogni caso l'autorizzazione si poteva considerare contenuta nei decreti deI 2001 che avevano avuto ad oggetto la discarica in questione. Sostiene infine che illegittimamente il tribunale aveva escluso l'applicabilità dell'articolo 32 del decreto dianzi citato per la ritenuta mancata formale adozione delle norme tecniche di cui all'articolo 31 del medesimo decreto: infatti l'esistenza delle condizioni tecniche di sicurezza, peraltro già esistenti nella prassi, era stata di fatto constatata dalla provincia allorché aveva concesso l'autorizzazione del 1987.


Il motivo è infondato.


A norma dell'articolo 5 del decreto Ronchi Io smaltimento deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale dell'attività di gestione dei rifiuti. A norma dell'articolo 6 lettera g) del citato decreto, per smaltimento si intendono tutte le operazioni indicate nell'allegato B) che sono quindici e sono costituite per Io più da sistemi e tecnologie di smaltimento, fatta eccezione per quelle indicate sotto i punti d) 14 e d) 15, che costituiscono operazioni preliminari e temporanee preordinate all'espletamento di quelle precedenti. La più semplice operazione di smaltimento è costituita dal mero deposito sul suolo e nel suolo di cui al punto d/l) senza alcun trattamento. A norma degli articoli 27 e 28 decreto Ronchi sia la mera realizzazione di un impianto di smaltimento che la stessa attività di smaltimento devono essere autorizzate. Tuttavia l'obbligo dell'autorizzazione è inderogabile solo per l'attività di smaltimento vero e proprio ossia per il conferimento in discarica mentre può essere derogato da procedure semplificate per quanto riguarda le attività di recupero e quelle di autosmaltimento. L'esercizio dell'attività di smaltimento senza l'autorizzazione o, nei casi in cui è consentita, senza l'adozione della procedura semplificata è sanzionata a norma dell'articolo 51 decreto legislativo n. 22 del 1997, il quale dispone che "chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, ... smaltimento ecc in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito.." Dall'uso del termine "prescritta" si evince che non è sufficiente una qualsivoglia generica autorizzazione, ma ciascuna attività deve essere esplicitamente assentita con la procedura specificamente prevista per essa ed alle condizioni appositamente stabilite. L'autosmaltimento, a norma dell'articolo 32, può essere effettuato decorsi novanta giorni dalla comunicazione d'inizio attività alla provincia a condizione però che siano rispettate le norme tecniche dettate per tale attività dal Governo in persona dei Ministri competenti (Ambiente, Industria Commercio, Artigianato ecc). I decreti ministeriali devono individuare per ciascun tipo di attività le quantità di rifiuti, i procedimenti, i metodi e le condizioni di smaltimento. Senza l'adozione dei decreti ministeriali non è possibile avvalersi della procedura semplificata e l'interessato è obbligato a richiedere l'autorizzazione. Ora, mentre per le attività di recupero di cui all'articolo 33 sono stati adottati decreti ministeriali, analoga iniziativa non è stata assunta per l'autosmaltimento. L'imputato quindi non poteva avvalersi della procedura semplificata. Non si tratta di una violazione meramente formale, come sostiene il difensore, perché non può essere demandato all'arbitrio del singolo la scelta delle quantità o delle condizioni ritenute più idonee per l'autosmaltimento.


La disciplina anzidetta non ha subito modificazioni più favorevoli per l'imputato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n 152 del 2006.


Nella fattispecie, il tribunale si è attenuto a tali principi e, con motivazione esente da vizi logici, ha accertato che 'l'imputato non era in possesso dell'autorizzazione prescritta per l'attività dì autosmaltimento e, d'altra parte, non poteva optare per la procedura semplificata per la mancata adozione dei decreti indicati nell'articolo 31 del decreto legislativo n. 22 del 1997.


Per il rigetto del ricorso il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali


P. Q. M

la Corte

Letto l'art. 616 c.p.p.,

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma l'8 novembre del 2006

Il consigliere estensore Il Presidente

Ciro Petti Enrico Papa

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