lunedì 19 marzo 2007

Divieto di diffusione dei dati personali concernenti attività di indagine


Garante Privacy , provvedimento 15.03.2007, G.U. 16.03.2007

In relazione alla recente vicenda oggetto dell'inchiesta di Potenza (c.d. vallettopoli") è vietato "con effetto immediato" a tutti gli organi di informazione di diffondere notizie quando:

  1. si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico;

  2. riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione;

  3. attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale.

Lo ha stabilito il Garante della Privacy, con un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007, sottolineando che la violazione di tale divieto costituisce reato punito con la reclusione da tre mesi a due anni ed è fonte di responsabilità per una eventuale richiesta di risarcimento danni.

La decisione si è resa necessaria perché, pur nel quadro di vicende per le quali è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti, "sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni, che hanno oltrepassato i limiti del diritto di cronaca e violato i diritti e la dignità delle persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso".

(Altalex, 19 marzo 2007)



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2007

Diffusione di dati personali concernenti una attivita' di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza.

(G.U. n. 63 del 16-3-2007)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione acquisita a seguito di quanto segnalato a questa Autorità a proposito della pubblicazione in questi giorni, da parte di varie testate giornalistiche, di trascrizioni di intercettazioni disposte nell'indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza, per condotte estorsive relative all'utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonché per reati ipotizzati in tema di prostituzione;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali e l'allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; All. A) al Codice);

VISTO il provvedimento di carattere generale adottato dal Garante il 21 giugno 2006 che reca prescrizioni in tema di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche rivolte a tutti i titolari di trattamento in ambito giornalistico (in Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, p. 85-86, nonché in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1299615);

RITENUTO di dover verificare in via d'urgenza il rispetto dei princìpi richiamati in tale provvedimento, stante la necessità di intervenire celermente a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di persone lese dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al loro diritto alla protezione dei dati personali;

RILEVATO, allo stato degli atti, che nel quadro della cronaca giornalistica su vicende per le quali è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti, sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni, eccedendo i limiti del diritto di cronaca e violando, comunque, i diritti e la dignità di persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso;

RILEVATO che ciò è avvenuto:

  • riferendo su alcuni fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico,
    oppure

  • pubblicando notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione
    o, ancora,

  • fornendo particolari in violazione della tutela della sfera sessuale di alcune persone interessate;

RILEVATO che tali violazioni riguardano anche condotte del tutto private di persone estranee alla commissione di reati, prese in considerazione dalla stampa con eccessivi dettagli solo perché:

  • tali persone sono semplicemente menzionate nel materiale documentale di indagine,
    oppure

  • hanno reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria
    o, ancora,

  • potrebbero assumere la veste di persone offese o danneggiate da reati;

RILEVATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento di dati anche in ambito giornalistico quando è violata la disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche per effetto dell'inosservanza di prescrizioni di questa Autorità quali quelle contenute nel predetto provvedimento del 21 giugno 2006 (art. 154 del Codice);

RITENUTO di dover disporre con urgenza e con effetto immediato un divieto di trattamento dei dati personali nei confronti di tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico, anche al fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose per gli interessati che potrebbero derivare dalla pubblicazione illecita di altre informazioni e notizie non ancora diffuse;

RISERVATA l'adozione di specifiche decisioni in seguito all'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di singole persone interessate;

DATO ATTO che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice), ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);

RILEVATA la necessità di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di competenza;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, VIETA con effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della presente decisione, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, pag. 86, in particolare del richiamato nono capoverso, lettere da a) ad e), allorché:

  • si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, oppure

  • riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione
    o, ancora,

  • attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale;

b) dà atto che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);

c) stabilisce che ciascuna violazione venga denunciata senza ritardo dal Garante alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma 1, lett. i), del Codice);

d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO
Buttarelli


Nessun commento:

Address

Studio Legale avv. Santo De Prezzo Erchie (Brindisi - Italy) via Principe di Napoli, 113
DPR SNT 58E29 L280J - P.I. 00746050749 - phone +39 0831 767493 - mob. +39 347 7619748