domenica 4 marzo 2007

Il privato può sempre pretendere che la P.A. si pronunci in modo espresso sulla sua istanza

La previsione dell’art. 36 d.p.r. 380 del 2001 deve infatti "essere coordinata con la…. legge n. 241/90, che ha introdotto nel tessuto ordinamentale il principio che obbliga la P.A. a rispondere in modo espresso e motivato alle richieste formulate dai privati. Si ritiene, a tale riguardo, che l'affermazione di tale principio, di portata generale, sia in contrasto con norme che, come quella indicata, prevedono meccanismi di silenzio significativo (tra cui il silenzio-rigetto di cui si è detto), che debbono reputarsi incompatibili con gli obblighi di trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privato, che sono tra i corollari di tali principio.
Ne consegue che…… le norme sopra indicate devono essere interpretate nel senso che, qualora la legge preveda un meccanismo siffatto, il privato può sempre pretendere che la P.A. si pronunci in modo espresso sulla sua istanza, esplicitando le ragioni che eventualmente ne determinino il rigetto, sì da consentire la piena tutela, anche giurisdizionale, delle situazioni soggettive a fondamento della richiesta del cittadino (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 12 novembre 2004 n. 16775).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Dec.: 625/07
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,
III Sezione di Lecce,
composto dai signori magistrati:
Dott. Marcella Colombati Presidente
Dott. Luigi Viola Componente relatore
Dott. Silvio Lomazzi Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti:
I
n. 68/2007 proposto dal Sig. L. L., rappresentato e difeso dall’Avv. Santo De Prezzo, come da mandato a margine del ricorso
contro
il Comune di E., in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio
per l'annullamento
dell’ordinanza 16.10.2006 n. 32 del Dirigente l’U.T.C. del Comune di E., notificata il 18.10.2006 ed avente ad oggetto la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale;
II
n. 69/2007 proposto dal Sig. L. L., rappresentato e difeso dall’Avv. Santo De Prezzo, come da mandato a margine del ricorso,
contro
il Comune di E., in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di E. sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001 presentata in data 4 settembre 2006 (n. prot. 6148) ed avente ad oggetto le opere realizzate in difformità dalla D.I.A. presentata in data 14.7.2006 sull’immobile ubicato in E., via S. Lucia n. 18-20.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e udito altresì l’Avv. Santo De Prezzo per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ordinanza 16.10.2006 n. 32, il Dirigente l’U.T.C. del Comune di E. ingiungeva al ricorrente di demolire le opere, abusivamente realizzate sull’immobile sito in Erchie, via S. Lucia nn. 18-20 e costituite da: "a) costruzione sul piano terra di solaio piano in sostituzione dell’esistente; b) sopraelevazione dei muri d’attico con conseguente aumento della volumetria dell’immobile al P.T.>>.
L’ordinanza di demolizione era impugnata dal ricorrente, con il ricorso R.G. n. 68/2007, per: 1) violazione di legge, eccesso di potere, omessa valutazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001; 2) violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti accertati, violazione dell’art. 97 Cost., carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta; 3) violazione di legge, eccesso di potere, omessa ed insufficiente motivazione, perplessità dell’azione amministrativa.
In data antecedente all’emanazione dell’ordinanza di demolizione (e, precisamente, il 4 settembre 2006), il ricorrente aveva però presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (acquisita al protocollo comunale al n. 6148) delle opere abusivamente realizzate sull’immobile sito in E. via S. Lucia nn. 18-20 ed in particolare, della "copertura a solaio piano", successivamente oggetto dell’ordinanza di demolizione 16.10.2006 n. 32.
Con il ricorso R.G. n. 69/2007, il ricorrente chiede l’accertamento, ai sensi dell’art. 21 bis della l. 1034 del 1971, dell’obbligo per il Comune di E., di concludere, con provvedimento espresso, il procedimento instaurato a seguito dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 presentata in data 4 settembre 2006 (prot. n. 6148).
Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007, la Sezione sentiva le parti in ordine alla possibilità di definire con sentenza in forma semplificata il ricorso R.G. n. 68/2007, ai sensi dell’art. 9, 1° comma della l. 21 luglio 2000 n. 205 e tratteneva in decisione i due ricorsi.
DIRITTO
In via preliminare è necessario procedere alla riunione, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, dei ricorsi oggi in decisione.
Il ricorso R.G. n. 68/2007 è fondato e deve pertanto essere accolto.
Già con riferimento alle previsioni degli artt. 13 e 22 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 (oggi trasfuse negli artt. 36 e 45 del d.p.r. n. 380 del 2001), la giurisprudenza assolutamente incontroversa ha infatti affermato l’illegittimità dei <> (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 4 maggio 2006 n. 597; T.A.R. Marche, 13 dicembre 2005 n. 1639; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 24 giugno 2005 n. 5254; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 14 giugno 2005 n. 3402).
Nel caso di specie, l’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso R.G. n. 68/2007 è stata emessa in data successiva (e, precisamente, il 16.10.2006) rispetto alla presentazione, in data 4.9.2006, dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001 e, quindi, deve essere annullata, in quanto emanata in violazione di piani principi del nostro diritto urbanistico.
Anche il ricorso R.G. n. 69/2007 è poi fondato e deve pertanto essere accolto.
Come già rilevato, infatti, l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001 è stata presentata in data 4.9.2006; al momento della notificazione (14.12.2006) del ricorso in materia di silenzio-rifiuto era quindi ormai decorso il termine di sessanta giorni per la decisione, con provvedimento motivato, dell’istanza di accertamento di conformità, previsto dall’art. 36, 3° comma del d.p.r. 380 del 2001.
Con riferimento alla citata previsione dell’art. 36, 3° comma del d.p.r. 380 del 2001, la Sezione ritiene poi di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la possibilità per l’interessato, in caso di inadempimento dell'obbligo della p.a. di pronunciarsi in modo esplicito sulla domanda di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001, di attivare "il giudizio di cui all'art. 21 bis l. n. 1034 del 1971: in tal caso, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio (da cui discende l'obbligo di esprimersi tempestivamente sulla richiesta) e non anche estendersi all'accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere la concessione, in quanto asseritamene fondata su una piena conformità delle opere rispetto alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente, atteso che detto accertamento richiede una valutazione che va in primo luogo rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti di ordine tecnico>> (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 12 novembre 2004 n. 16775; 5 agosto 2004 n. 11099; T.A.R. Lazio Latina, 26 gennaio 2004 n. 27; T.A.R. Umbria Perugia, 16 gennaio 2004 n. 12).
La previsione dell’art. 36 d.p.r. 380 del 2001 deve infatti "essere coordinata con la…. legge n. 241/90, che ha introdotto nel tessuto ordinamentale il principio che obbliga la P.A. a rispondere in modo espresso e motivato alle richieste formulate dai privati. Si ritiene, a tale riguardo, che l'affermazione di tale principio, di portata generale, sia in contrasto con norme che, come quella indicata, prevedono meccanismi di silenzio significativo (tra cui il silenzio-rigetto di cui si è detto), che debbono reputarsi incompatibili con gli obblighi di trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privato, che sono tra i corollari di tali principio.
Ne consegue che…… le norme sopra indicate devono essere interpretate nel senso che, qualora la legge preveda un meccanismo siffatto, il privato può sempre pretendere che la P.A. si pronunci in modo espresso sulla sua istanza, esplicitando le ragioni che eventualmente ne determinino il rigetto, sì da consentire la piena tutela, anche giurisdizionale, delle situazioni soggettive a fondamento della richiesta del cittadino (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 12 novembre 2004 n. 16775).
Deve quindi essere affermato l’obbligo per l’Amministrazione comunale di Erchie di pronunciarsi, con provvedimento espresso, sull’istanza di accertamento di conformità presentata dal ricorrente in data 4.9.2006, entro il termine indicato in dispositivo.
In definitiva, quindi, i ricorsi in decisione devono essere riuniti e accolti; le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione comunale di Erchie e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, III Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sui ricorsi in premessa li riunisce e:
-accoglie il ricorso R.G. n. 68/2007, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento dell’ordinanza di demolizione 16.10.2006 n. 32 del Dirigente l’U.T.C. del Comune di E.;
-accoglie il ricorso R.G. n. 69/2007, come da motivazione, e, per l’effetto, ordina al Comune di E. di pronunciarsi, con provvedimento espresso, sull’istanza di accertamento di conformità presentata dal ricorrente in data 4.9.2006, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione comunale di E. alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 2.000,00 a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 25 gennaio 2007.
Dott. Marcella Colombati – Presidente
Dott. Luigi Viola - Estensore.

Pubblicata il 22 febbraio 2007

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