mercoledì 27 gennaio 2010

Liberalizzazioni, decreto bersani, immediata applicazione nel settore della distribuzione

T.A.R. Piemonte - Torino Sezione II Ordinanza 5 settembre 2009, n. 696

il Tar Piemonte, in linea con il Tar Lombardia(Ordinanza TAR Lombardia, Sez. IV, 12 novembre 2007, n. 6259 e Ordinanza TAR Lombardia, Sez. VI, del 26 marzo 2008, n. 475) di cui quest'ultima già confermata dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza del 10 febbraio 2009, n. 2808) charisce che il decreto Bersani introduce un provvedimento che fissa un semplice e chiaro principio di derivazione comunitaria e di ispirazione liberista e cioè che i Comuni non possono più contingentare le licenze inerenti le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di cibi e bevande. Effettivamente l'art. 3, commi 3 e 4, D.L. 223/2006 così recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”




T.A.R.

Piemonte - Torino

Sezione II

Ordinanza 5 settembre 2009, n. 696

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 885 del 2009, proposto da:

P. C., rappresentato e difeso dall' avv. P. Fortina;

contro

Comune di Borgo San Dalmazzo;

Regione Piemonte;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 07276 dell'8 maggio 2009, consegnata a mani del signor C. in data 11 maggio 2009, con la quale il Responsabile dell'ufficio commercio del Comune di Borgo San Dalmazzo, con riferimento alla domanda di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande, presentata in data 9 aprile 2009 ha comunicato che: "la stessa non può essere accolta in quanto ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale, l'apertura di nuovi esercizi è ammessa soltanto se nella zona interessata esiste una disponibilità numerica utile per attivare l'iniziativa. [...] fino all'adozione degli atti normativi di cui al citato articolo 8, rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 2 Legge 25/96 relative alla fissazione da parte dei comuni del parametro numerico .....";

- del regolamento del Comune di Borgo San Dalmazzo rubricato "disciplina in materia di autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" approvato il 30 settembre 2004, con il verbale di delibera del Consiglio comunale n. 52/2004;

- delle norme di cui alla legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 rubricata "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" con particolare riferimento all'art. 27 comma 6 della medesima legge;

- nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti suddetti, e per il risarcimento del danno ingiusto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/09/2009 il dott. Richard Goso e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso, ad un primo esame, appare assistito da apprezzabili elementi di fumus in quanto:

- l’impugnato diniego di autorizzazione si fonda sulle disposizioni del regolamento comunale la cui efficacia, almeno per quanto concerne le limitazioni numeriche all’insediamento di nuove attività, è venuta meno alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223/2006;

- l’esigenza di approntare nuovi criteri per l’insediamento delle attività, derivante dalle previsioni della l.r. Piemonte n. 38/2006, parimenti richiamata dal provvedimento impugnato, non può frapporsi sine die alla realizzazione delle finalità di liberalizzazione della concorrenza nel settore che, in coerenza con i principi dell’ordinamento comunitario, sono state espressamente sancite dal menzionato d.l. 223.

Ritenuto che l’esecuzione del provvedimento impugnato, mediante il quale viene precluso l’esercizio dell’attività imprenditoriale del ricorrente, cagioni allo stesso pregiudizi gravi e irreparabili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato in principalità.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 04/09/2009 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente Richard Goso, Primo Referendario, Estensore Ofelia Fratamico, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05/09/2009.

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