lunedì 1 febbraio 2010

Difensore, impedimento, processo penale, necessità di indicare i motivi che onstano alla nomina di un sostituto

CASSAZIONE PENALE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE
Sentenza 12-30 novembre 2009, n. 45837
in tema d'impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, questi ha l'onere di prospettare, in modo tempestivo e motivato, le ragioni che gli impediscono di presenziare, nonchè di fornire specifica ragione della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quelli di cui chiede il rinvio; da parte sua il giudice deve valutare accuratamente le deduzioni documentate, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato con quelle dell'amministrazione della giustizia, accertando che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (V. Cass. Sez. 6 sent. n. 49540 del 1.10.2003 dep. 31.12.2003 rv 227824).

CASSAZIONE PENALE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

Sentenza 12-30 novembre 2009, n. 45837

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 3.12 2007, confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria del 5/2/2007, appellata da B.B., dichiarato responsabile di concorso, con A.T., nel reato di truffa (per aver effettuato, con artifizi e raggiri, opera di convincimento nei confronti di M. E., adducendo la necessità di stipulare un improrogabile acquisto immobiliare, facendosi consegnare dall'anziana donna la somma di Euro 18.000 in contanti) e condannato, concesse le attenuanti generiche ed esclusa la contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione e Euro 200 di multa, disponendo la sospensione dell'esecuzione della pena per anni cinque. il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi:

a) mancata declaratoria di improcedibilità, ex art. 129 c.p.p., in quanto la querela è carente della specifica istanza punitiva che deve connotarla;

b) mancato riconoscimento dell'imputato, erronea valutazione della prova e illogicità della motivazione in ordine all'avvenuto riconoscimento dell'imputato dopo un anno, avendo la parte offesa visto lo stesso ripreso televisivamente da un'emittente regionale e ritratto su un quotidiano locale quale responsabile di un fatto simile;

c) mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore, inosservanza di norme processuali a nullità della sentenza, essendo il difensore impegnato, nella medesima data di celebrazione del processo in appello, presso il Tribunale di Roma in altro processo.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

1) In ordine logico va esaminato il terzo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore a presenziare all'udienza davanti alla Corte di appello di Torino, essendo contestualmente impegnato in altro giudizio davanti al Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Torino ha correttamente e legittimamente motivato per quale motivo non ha ritenuto legittimo l'impedimento dell'avvocato a presenziare all'udienza, per un concomitante impegno professionale, rilevando come il difensore non avesse prontamente comunicato il legittimo impedimento e non avendo giustificato le ragioni che rendevano essenziale la partecipazione ad uno degli altri impegni professionali.

A fronte di quanto sopra il ricorrente contrappone solo contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni del Corte di appello.

Questa Corte ha costantemente affermato che in tema d'impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, questi ha l'onere di prospettare, in modo tempestivo e motivato, le ragioni che gli impediscono di presenziare, nonchè di fornire specifica ragione della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quelli di cui chiede il rinvio; da parte sua il giudice deve valutare accuratamente le deduzioni documentate, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato con quelle dell'amministrazione della giustizia, accertando che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (V. Cass. Sez. 6 sent. n. 49540 del 1.10.2003 dep. 31.12.2003 rv 227824).

Nel caso di specie il difensore non ha motivato le ragioni che gli impedivano di nominare un sostituto.

In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634).

2) Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con valutazione logica, ha rilevato che, ferma restando che l'espressione dell'intento di chiedere la punizione degli autori del reato non ha bisogno di formule sacramentale e può persino essere implicita (cfr Sez. 5, Sentenza n. 10543 del 24/01/2001 Ud. (dep. 15/03/2001), nel caso in esame il riferimento all'intenzione di presentare per i fatti narrati un formale atto di querela era addirittura esplicitato. Tale valutazione, non essendo nè incongrua illogica, facendo riferimento a una valutazione di merito non può essere censurata davanti a questa Suprema Corte.

3) Anche il terzo motivo segue le sorti dei precedenti.

La Corte territoriale ha desunto la certezza dell'individuazione del prevenuto dal riconoscimento fotografico effettuato dalla parte offesa presso la caserma dei Carabinieri, riconoscendo la foto del prevenuto all'interno di un album fotografico ed esprimendosi in termini di certezza.

Peraltro la vittima ha riferito di essere stato in compagnia dei personaggi che la raggirarono per circa due ore e, dunque, ha visto bene l'autore del reato.

La Corte di merito, inoltre, ha anche puntualizzato che la certezza del riconoscimento non può essere inficiata dall'esito negativo di una prima individuazione tentata nell'immediatezza del delitto:

invero non vi è alcuna prova che in quella prima occasione tra le fotografie sottoposte alla vittima vi sia stata quella dell'odierno imputato.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, (Sez. 4, sent. n. 5191 del 29.3.2000 dep. 3.5.2000 rv 216473) "E' inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità", (cfr anche Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 rv 230634).

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro Mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2009.

Address

Studio Legale avv. Santo De Prezzo Erchie (Brindisi - Italy) via Principe di Napoli, 113
DPR SNT 58E29 L280J - P.I. 00746050749 - phone +39 0831 767493 - mob. +39 347 7619748