Tribunale di Genova Sezione IV Civile Sentenza 28 ottobre 2009
l’obbligazione sussidiaria degli ascendenti interviene in via sussidiaria quando i genitori “non hanno” mezzi sufficienti al mantenimento della prole; la sussidiarietà non è da intendere in maniera assoluta, perché l’insufficienza dei mezzi ammette anche un’integrazione parziale e non la sostituzione di una categoria all’altra. Detta obbligazione non dipende dall’oggettiva insufficienza dei redditi effettivi dei genitori, ma dalla loro “capacità “ di provvedere al mantenimento della minore ; come è stato rilevato da giurisprudenza di merito (Trib. Napoli 15.2.1977) non vale ad esonerare gli ascendenti datale obbligo il comportamento dei genitori che di fatto non provvedano in maniera adeguata al mantenimento dei figli, essendo appunto la norma in concreto finalizzata a garantire l’adeguato mantenimento della prole.
Tribunale di Genova
Sezione IV Civile
Sentenza 28 ottobre 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE QUARTA CIVILE
In composizione monocratica nella persona di
Dr.ssa Monica Parentini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
...omissis...
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato il _______ il sig. AP proponeva opposizione avverso il decreto ex art. 148 c.c. del Tribunale di Genova con cui il Presidente f.f., dr.______________, aveva disposto, a carico dell’opponente , quale avo paterno, la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo di mantenimento per la nipote FF , nata dalla relazione tra il sig. PP e MM; a tale fine osservava che il decreto sarebbe contraddittorio nella parte in cui, pur ritenendo sufficiente per la madre della minore un contributo di € 250,00, non avrebbe preso in considerazione la disponibilità manifestata dallo stesso sig. BB di contribuire al mantenimento della figlia con € 200,00 mensili, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudicante a prevedere l’intero importo a carico del padre senza ricorrere alla responsabilità sussidiaria degli ascendenti. Inoltre l’assegno appare eccessivamente gravoso per l’opponente percettore di una pensione di poco più di €1000,00 al mese.
Si costituiva con comparsa la sig.ra MM chiedendo a sua volta la riforma del decreto opposto, con la condanna non solo del padre – a carico del quale era stato previsto un contributo di € 100,00 al mese- ma anche della nonna paterna a contribuire al mantenimento della minore per una somma complessiva di € 700,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche extra SSN, con decorrenza a fare data dalla nascita della minore.
Si costituiva la sig.ra AP la quale chiedeva essere esonerata dalla contribuzione al mantenimento della nipote e, in adesione a quanto richiesto dalla convenuta MM, che gli avi paterni fossero condannati ad una maggiore contribuzione .
Si costituiva infine la nonna materna sig.ra AM la quale chiedeva essere esonerata dalla contribuzione al mantenimento della nipote, stante l’esiguità della pensione percepita.
In istruttoria era dichiarata la contumacia del convenuto PP; esaurita la trattazione, il giudice concedeva i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; all’udienza del _____ l’opponente reiterava l’istanza di sospensione dell’esecutorietà dell’ingiunzione di pagamento, già rigettata con provvedimento del _____; con ordinanza _____ il giudice rigettava la richiesta di sospensione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All’udienza in data ______ la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, sig. AP, rileva la non applicabilità nel caso di specie dell’art. 148 c.c. nella parte in cui prevede l’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, risultando il padre della minore, sig. PP in grado di adempiere al proprio obbligo di mantenimento.
In diritto si osserva che l’obbligazione sussidiaria degli ascendenti interviene in via sussidiaria quando i genitori “non hanno” mezzi sufficienti al mantenimento della prole; la sussidiarietà non è da intendere in maniera assoluta, perché l’insufficienza dei mezzi ammette anche un’integrazione parziale e non la sostituzione di una categoria all’altra. Detta obbligazione non dipende dall’oggettiva insufficienza dei redditi effettivi dei genitori, ma dalla loro “capacità “ di provvedere al mantenimento della minore ; come è stato rilevato da giurisprudenza di merito (Trib. Napoli 15.2.1977) non vale ad esonerare gli ascendenti datale obbligo il comportamento dei genitori che di fatto non provvedano in maniera adeguata al mantenimento dei figli, essendo appunto la norma in concreto finalizzata a garantire l’adeguato mantenimento della prole.
Nel caso di specie il provvedimento opposto , adottato dal Presidente f.f., da atto di una condotta di costante insolvenza (si veda querela ex art. 570 cp agli atti del procedimento)del sig. PP, rimasto contumace anche nel presente procedimento, pur fornendo , con scritto prodotto nel corso della fase monitoria, la propria disponibilità a corrispondere una somma di € 200,00 al mese, oltre le spese mediche e scolastiche; solo a seguito dell’adozione del provvedimento opposto il sig. PP ha iniziato a corrispondere la somma determinata dal Presidente f.f..
Ciò detto, non può essere escluso l’ obbligo sussidiario degli ascendenti in quanto la contribuzione offerta dai genitori è palesemente insufficiente a garantire le esigenze di mantenimento della minore e sempre che, come verificheremo, la somma da destinare al mantenimento dei discendenti non ecceda le primarie necessità di vita degli ascendenti.
L’onere per il mantenimento della minore non potrà essere inferiore ad € 600,00 al mese, tenute in considerazione le esigenze abitative che la minore condivide con la madre, onerata di un mutuo di oltre € 400,00 al mese, le esigenze educative, scolastiche , di abbigliamento e di mantenimento alimentare (almeno € 10,00 al giorno) fatta eccezione per eventuali spese mediche straordinarie al momento non prevedibili.
La sig.ra MM ha documentato un reddito, da lavoro part- time di € 500,00 al mese; possono ragionevolmente essere presunte ulteriori entrate per almeno un uguale importo, tenuta in considerazione la circostanza che la sig.ra MM ha acquistato in comproprietà un immobile , sostenendo integralmente la relativa rata di mutuo, impegno che assorbe quasi completamente la disponibilità derivante dal reddito dichiarato.
Per contro, il sig. PP, ambulante di frutta e verdura, ha dichiarato la propria disponibilità a corrispondere la somma di € 200,00 al mese oltre alle spese mediche e scolastiche e , per quanto appaia poco credibile che il genitore non possa contribuire in maggiore misura, non può essere ignorata tale sua offerta né la circostanza che , a seguito dell’adozione del provvedimento presidenziale, l’obbligato abbia pagato l’assegno mensile come determinato nel decreto opposto.
In conseguenza di quanto sopra, si ritiene che il contributo a carico del sig.PP non possa essere inferiore ad € 200,00 al mese, come da lui offerto, oltre ad € 70,00 al mese di spese scolastiche e ludico sportive , così forfetizzando la sua disponibilità , e al 50% delle spese mediche straordinarie.
Pur tenendo in considerazione una redditività superiore a quella dichiarata, lo sforzo contributivo che potrà sostenere la sig.ra MM, gravata anche da ulteriori posizioni debitorie documentate in atti, non potrà essere superiore ad € 200,00 al mese, oltre la partecipazione alle spese mediche straordinarie. Pertanto, la disponibilità complessiva dei genitori per il mantenimento di FF non sarà superiore ad € 470,00 al mese con conseguente necessità di ricorrere all’obbligazione sussidiaria degli ascendenti ai sensi dell’art. 148 c.c..
E’ da escludere l’obbligo sussidiario della nonna materna sg.ra AM, percettrice di una pensione appena sufficiente al fronteggiare il minimo vitale ; la sig.ra AP, sgravata da oneri di locazione , ha una pensione di poco superiore a quella della sig.ra AM (€ 591,00) e può al momento contare su una modesta integrazione derivante da lavori occasionali , attività che, seppur indicativa di una difficoltà economica vista l’età non più giovane della donna, al momento può consentire una maggiore tranquillità nell’affrontare le spese mensili.
Il sig. AP, attore opponente, percepisce una pensione di € 1120,00 al mese per dodici mensilità (secondo lo statino della pensione agli atti riferibile all’anno 2006) , è affetto da una seria patologia e sostiene spese abitative per € 450.00 al mese, sicché residuano allo stesso € 676,00 sui cui gravano anche gli oneri sanitari documentai in atti.
I nonni paterni, quindi, hanno entrambi disponibilità mensili molto vicine al minimo vitale e appaiono in grado di sostenere un obbligo contributivo molto ridotto. A tale fine, si ritiene congruo determinare a carico del sig. AP un contributo di € 70,00 al mese e a carico della sig.ra AM un contributo di € 60,00
Il decreto opposto andrà quindi revocato integralmente disponendo in conformità a quanto precede.
Consegue che per la fase monitoria solo il sig. PP andrà condannato alla rifusione delle spese processuali -liquidate come nel decreto opposto - nei confronti dell’Erario, in quanto soccombente rispetto a MM e AM ammesse al patrocinio a spese dello Stato ; andranno, invece, dichiarate compensate le spese tra la sig.ra MM e il sig. AP per soccombenza reciproca .
Per la presente fase, l’esito della lite nonché evidenti ragioni di equità determinate dalla natura della causa e dalle condizioni soggettive delle parti, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell’opposizione:
DICHIARA revocato il decreto emesso in data ______dal Presidente f.f. dr. _______e per effetto
ORDINA al sig. PP di corrispondere entro il 10 di ogni mese direttamente alla sig.ra MM, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ___, la somma di € 200,00 mensili , rivalutabile annualmente secondo ISTAT oltre € 70,00 forfetarie per le spese scolastiche e ludico sportive e al 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN;
ORDINA al sig. AP di corrispondere alla sig.ra CC la somma mensile di € 70,00 a titolo di contributo di mantenimento dell’ascendente (rectius discendente, n.d.r.) FF ;
ORDINA alla sig.ra AP di corrispondere alla sig.ra CC la somma mensile di € 60,00 a titolo di contributo di mantenimento dell’ascendente (rectius discendente n.d.r.) FF;
CONDANNA solo PP, in relazione alla fase monitoria, alla rifusione all’Erario della somma come determinata nel decreto opposto (€ 400,00 per diritti, € 800,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA);
DICHIARA compensate le spese di causa in relazione alla presente fase.
Così deciso in Genova il _______
Il Giudice monocratico
dr. Monica Parentin
Libero Professionista, esercente la professione forense nel Foro di Brindisi, distretto Corte d'Appello di Lecce (Italy)- già Magistrato, abilitato innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale)
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