lunedì 25 gennaio 2010

Procedimento sommario a cognizione piena, Ordinanza ex art. 702-ter, comma V, cpc

Tribunale di Varese

Sezione I Civile

Ordinanza 18 dicembre 2009

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Giuseppe Buffone,

ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente

ORDINANZA

EX ART. 702-TER, COMMA V, C.P.C.

nel procedimento sommario di cognizione n. 4658 dell’anno 2009, pendente

TRA

K., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Varese alla via …….., presso lo studio dell’Avv. ……. e rappresentata e difesa dall’Avv. …… del foro di Milano, in forza di procura a margine dell’atto di ricorso

ATTORE

CONTRO

Z., in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale in Varese alla via …..

CONVENUTA

all’esito dell’udienza del 18 dicembre 2009,

IN FATTO

E’ emerso all’esito del giudizio, come tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale di compravendita avente ad oggetto la cessione di merce di abbigliamento in luogo della complessiva somma di euro 8.120,00 a titolo di corrispettivo.

L’attrice ha evocato in giudizio la convenuta assumendo di non avere mai ricevuto l’oggetto della vendita (e, cioè, i capi di abbigliamento) ed, anzi, di avere assistito ad una condotta del partner negoziale chiaramente orientata a non onorare agli impegni obbligatori assunti.

IN DIRITTO

La domanda deve trovare accoglimento.

Come già osservato nell’ordinanza del 18 novembre 2009, resa in questo procedimento, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell’art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera

allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 in Corriere Giur., 2001, 12, 1565; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572). Ed, infatti, la disciplina dell’onere della prova assume un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove il Codice civile (art. 1218) introduce una presunzione – definita dalla dottrina - "semplificante", in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’altrui pretesa; es. l’avvenuto esatto adempimento).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto prova documentale del rapporto contrattuale, allegando anche gli ordini di pagamento effettuati in favore della convenuta, con indicazione del titolo giustificativo del trasferimento di denaro (v. docc. n. 1 e 2).

Vi è, poi, agli atti, emersione di elementi fattuali idonei ad illuminare una condotta della convenuta chiaramente restia ad onorare gli impegni negoziali assunti (v. doc. 3) e vi è, anche, peraltro, prova della intervenuta scadenza del termine per l’adempimento esatto che doveva avvenire entro il febbraio del 2009.

La convenuta non ha inteso resistere alla domanda della ricorrente ma, con ciò, non offrendo alcuna prova liberatoria che ai sensi dell’art. 1218 c.c. gravitava sulla stessa ove allegato il contratto e dedotto l’inadempimento.

Il mancato totale inoltro della merce oggetto di contratto, a fronte dell’integrale pagamento del prezzo, costituisce grave inadempimento che legittima e giustifica la risoluzione del contratto.

Per tali motivi, in accoglimento della domanda attrice, va dichiaro risolto il contratto e la convenuta va condannata alla restituzione del corrispettivo percepito.

Nessun danno può essere, però, riconosciuto atteso che non è stata fornita prova come gli artt. 1223, 2697 c.c. imponevano, non potendo il giudice desumerlo in via equitativa trattandosi di danno a contenuto patrimoniale.

Sulla somma vanno aggiunti, come richiesti, gli interessi moratori dal 10 giugno 2009, da calcolare ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 trattandosi di transazioni commerciali tra imprese. Il saggio degli interessi, pertanto, deve essere determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali.

Vanno aggiunte le spese della lite da liquidare ai sensi dell’art. 702-ter, ult. comma, c.p.c.

Quanto all’ammontare della liquidazione, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite dell’11 settembre 2007 n. 19014: le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l’importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo. Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta. Il decisum prevale quindi, di regola, sul disputatum (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014). Nel caso di specie non vi è stata attività istruttoria e la procedura è stata definita in due udienza cosicché la nota spese del difensore va ridotta non apparendo in linea con i principi di diritto sopra illustrati. Le spese vanno liquidate in Euro 2.000,00 di cui: Euro 1.400,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti. Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l’art. 14 DM 8.4.2004 n. 127, nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

P.Q.M.

Il Tribunale di Varese, sezione Prima Civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone

letto ed applicato l’art. 702-ter, comma V, c.p.c.

ACCOGLIE

la domanda della parte ricorrente avente ad oggetto la risoluzione del contratto e la restituzione del corrispettivo versato, e per l’effetto

DICHIARA

risolto il contratto intercorso tra le parti e per cui è causa

CONDANNA

la convenuta alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di Euro 8.120,00 maggiorata degli interessi di mora ex artt. 4,5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 10 giugno 2009 e sino al soddisfo

CONDANNA

la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore della attrice che liquida in complessivi Euro 2.000,00 di cui: Euro 1.400,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti. Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l’art. 14 DM 8.4.2004 n. 127, nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

MANDA

alla cancelleria per quanto di competenza.

L’ordinanza, letta in udienza, è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione

Varese, lì 18 dicembre 2009

IL GIUDICE

DOTT. GIUSEPPE BUFFONE

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