martedì 22 dicembre 2009

Contravvenzioni al CdS, sanzionata la condotta del conducente che non rilascia notizie sulle generalità

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 5 novembre 2009, n. 23542

La Corte ha chiarito che, in caso di incidente, è fatto obbligo a carico dei conducenti di scambiare tutte le informazioni sulle generalità non essendo sufficiente la consegna del biglietto da visita, ai sensi del comma 4 dell'art. 189 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (c.d. Codice della Strada). La violazione va sanzionata.



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 5 novembre 2009, n. 23542

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Ministero dell'Interno impugna la sentenza n. 47 del 2005 del Giudice di Pace di Asolo, che accoglieva l'opposizione dell'odierno intimato, I.M., avverso il verbale di contestazione n. **** della Polizia stradale di Treviso, che accertava la violazione dell'articolo 189, quarto e nono comma, Codice della Strada per non aver fornito l'odierno intimato i dati completi relativi alle proprie generalità, nonchè i dati del veicolo e gli estremi della copertura assicurativa alle persone danneggiate.

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, ritenendo che la violazione riportata nel verbale non era stata commessa dal ricorrente e per l'omessa indicazione dell'autorità avanti la quale proporre l'opposizione. In particolare osservava, quanto all'omessa indicazione dei dati, che l'odierno resistente "non si sia rifiutato di fornire i propri dati identificativi, visto che ha dato un suo biglietto da visita con l'indicazione del nome e cognome, attività e luogo di esercizio, numero telefonico, partita IVA, codice fiscale e ha fatto venire sul luogo dell'incidente un suo collaboratore ... che ha offerto la sua disponibilità per raccogliere i dati dei protagonisti".

L'odierno ricorrente formula due motivi di ricorso. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale l'intimato.

Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 C.d.S., in relazione agli artt. 2697 e 2700 c.c., poichè il verbale di contestazione redatto dagli agenti della Polizia stradale costituiva atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti riportati, tra i quali vi era la circostanza che l'odierno resistente non aveva fornito i dati relativi alle proprie generalità, i dati del veicolo e gli estremi della copertura assicurativa. In mancanza di querela di falso il Giudice di Pace non poteva respingere il ricorso. Col secondo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4.

L'omessa indicazione di elementi utili per l'esercizio de diritto di difesa da parte ricorrente non comportava alcuna nullità dell'atto, ma costituiva soltanto una mera irregolarità, sanata nel caso di specie per aver l'interessato provveduto a tutelare le proprie ragioni davanti all'autorità giudiziaria (Cass. 2002 n. 9263).

Con il ricorso incidentale viene dedotta l'erronea interpretazione dell'art. 115 c.p.c. e si lamenta che il giudice mal avrebbe fatto a non ammettere le prove dedotte ritenendole inammissibili.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso principale e di rigetto di quello incidentale.

Le richieste della Procura Generale vanno accolte.

I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Il Giudice di Pace ha immotivatamente (senza neppure fornire spiegazioni in ordine alla fonte del proprio convincimento) e, comunque, indebitamente disatteso le risultanze del processo verbale circa il rifiuto dell'opponente di fornire le proprie complete generalità e gli altri dati agli agenti, tenuto conto della fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e risultando il fatto avvenuto in presenza degli agenti e non essendo suscettibile di margine di apprezzamento.

Anche il secondo motivo del ricorso principale appare fondato. La mancata o imprecisa indicazione dell'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi sull'opposizione, che in concreto è stata tempestivamente proposta ex art. 204 bis C.d.S., non ha comportato alcun pregiudizio alla difesa dell'opponente.

La giurisprudenza è costante nell'escludere rilevanza invalidante a tali omissioni o imprecisioni e nell'evidenziare che le stesse possono solo giustificare eventuali opposizioni tardive.

Il ricorso incidentale è per contro infondato va rigettato.

La doglianza esposta è manifestamente irrilevante, attenendo alle disattese (e, peraltro, neppure specificate in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso) richieste istruttorie quanto alla "dinamica del sinistro" e non all'oggetto del verbale opposto, riguardante solo violazione dì cui all'art. 189 C.d.S., commi 4 e 9.

Il ricorso principale va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta. Il ricorso incidentale va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale; cassa senza rinvio in relazione al ricorso accolto il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 400,00, per onorari, oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2009.

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