SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 26 ottobre 2009, n. 22597
"Va, infatti, ricordato (anche sotto il profilo dell'art. 363, secondo comma, c.p.c.) che la condizione di proponibilità della domanda, costituita dall'assolvimento dell'onere della richiesta con raccomandata nei confronti dell'assicuratore secondo l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (applicabile ratione temporis), opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi dell'articolo 18 della legge suddetta, che nella ipotesi di azione di responsabilità aquiliana, a norma dell'articolo 2054 cod. civ.. Infatti detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione fra le persone contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente. Deve, in linea di principio, essere dichiarata improponibile anche la domanda formulata ai sensi dell'articolo 2054 cod. civ. contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a.."
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 26 ottobre 2009, n. 22597
Svolgimento del processo
L'Istituto (…) per assicurazioni, società mutua di assicurazioni (…) ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Giudice di pace di Napoli del 20-23 gennaio 2004 che ha dichiarato il pari concorso di colpa dei due conducenti R.V. e A.P. in ordine all'incidente stradale del 15 febbraio 2002 ed ha condannato attrice e convenuta (in solido con le rispettive compagnie di assicurazione) al risarcimento della metà dei danni subiti dalle rispettive vetture.
Il ricorso si articola in quattro, distinti motivi.
Le altre parti non hanno svolto difese.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso.
Motivi della decisione
Appare assorbente l'esame del primo motivo di ricorso con il quale la compagnia di assicurazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge 990 del 1969 rilevando che la convenuta P. non aveva provveduto, a sua volta, ad inviare la richiesta di risarcimento del danno alla compagnia di assicurazione dell'attrice R.V., proponendo direttamente domanda riconvenzionale nei confronti della stessa attrice (la compagnia di assicurazione I. era stata chiamata in estensione della domanda riconvenzionale di danni nei confronti della V., come si desume dalla sua formulazione letterale).
Il motivo è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (successiva a Cass. s.u. 12006 del 1991), secondo la quale nell'ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'art. 22 di tale legge, il quale subordina la proponibilità dell'azione risarcitoria, inclusa quella formulata soltanto contro il responsabile, alla richiesta del danno all'assicuratore, nonché al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, trova applicazione - tenendo conto del difetto di espresse limitazioni e della ratio della disposizione medesima (favore per il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento) - anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, avanzata dal convenuto che assuma - a sua volta - la responsabilità , esclusiva o concorrente, dell'attore (Cass. 1513 del 1993, 4411 del 1993, 10419 del 1994, 12189 del 2006).
A questo riguardo è stato anche di recente ribadito che l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 L. n. 990 del 1969 di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, salva la preclusione del giudicato, anche implicito, restando tuttavia escluso che sia obbligo del giudice acquisire ex officio la relativa documentazione.
Ne consegue che il relativo mancato rilievo integra error in procedendo ed è deducibile con ricorso per cassazione anche contro le pronunzie rese dal giudice di pace secondo equità, attenendo alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 24, secondo comma, Cost., mentre l'equità di tale giudice si riferisce alle sole norme sostanziali. (Cass. n. 18493 del 2006, 12537 del 2007).
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale, consolidato, orientamento.
L'accoglimento di tale motivo, con assorbimento di tutte le altre censure (e tra queste anche di quelle riguardanti la validità della polizza assicurativa) determina la cassazione della sentenza impugnata per la sola parte riguardante la condanna dell'I. al pagamento dei danni subiti dalla convenuta, nei limiti dell'accertato, pari, concorso di colpa, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di merito.
La I. è stata chiamata in giudizio dalla propria assicurata R.V. a seguito della domanda riconvenzionale di danni svolta dalla P., la quale - in sede di conclusioni - ha richiesto la condanna al risarcimento dei danni dell'attrice ed, in via alternativa e solidale, la condanna della I.
Va, infatti, ricordato (anche sotto il profilo dell'art. 363, secondo comma, c.p.c.) che la condizione di proponibilità della domanda, costituita dall'assolvimento dell'onere della richiesta con raccomandata nei confronti dell'assicuratore secondo l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (applicabile ratione temporis), opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi dell'articolo 18 della legge suddetta, che nella ipotesi di azione di responsabilità aquiliana, a norma dell'articolo 2054 cod. civ.. Infatti detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione fra le persone contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente. Deve, in linea di principio, essere dichiarata improponibile anche la domanda formulata ai sensi dell'articolo 2054 cod. civ. contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a..
L'affermazione di tale principio è priva, tuttavia, di qualsiasi concreta conseguenza nel caso di specie, considerato che nessuna censura è stata rivolta dalla attrice, avverso la sua condanna diretta al pagamento della somma disposta dal primo giudice.
La sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, la domanda riconvenzionale, svolta nei confronti della I., deve essere dichiarata improponibile.
Quanto al regolamento delle spese, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra I. e tutte le altre parti, per l'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso (assorbiti gli altri).
Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la domanda svolta nei confronti di I., compagnia assicuratrice della attrice, dalla convenuta.
Compensa le spese dell'intero giudizio tra I. e le altre parti.
Libero Professionista, esercente la professione forense nel Foro di Brindisi, distretto Corte d'Appello di Lecce (Italy)- già Magistrato, abilitato innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale)
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