martedì 1 dicembre 2009

Decreto penale di condanna per ubriachezza, si alla confisca del veicolo che non s'appartenga a terzi

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Sezione IV Sentenza 24 giugno - 12 luglio 2009, n. 32957

Anche in caso di emissione di decreto penale di condanna, si perfezionano gli effetti della confisca del veicolo purchè si appartenga al condannato per ubriachezza, con esclusione nel caso che la proprietà del veicolo sia riferibile a terzi, com'è pure nel caso di leasing. In tal senso, la Suprema Corte:

"La competenza attribuita al giudice dell'esecuzione dall'art. 676 c.p.p., comma 1 in materia di confisca e restituzione delle cose sequestrate riguarda infatti esclusivamente i casi nei quali alla confisca o alla restituzione non abbia provveduto il giudice della cognizione (in questo senso v. Cass., sez. 1^, 6 dicembre 2007 n. 3952, Rinaldi, rv. 238378; sez. 4^, 20 aprile 2000 n. 2552, El Yamini, rv. 216491) a meno che la richiesta di restituzione provenga da un terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione (v. Cass., sez. 1^, 16 maggio 2000 n. 3596, Campione, rv. 216101)."

"Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione delle regole sul giudizio di legittimità."



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione IV

Sentenza 24 giugno - 12 luglio 2009, n. 32957

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

1) Il 15 luglio 2008 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia emetteva decreto penale nei confronti di G.I. per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) disponendo altresì la confisca dell'autoveicolo sequestrato all'imputata in occasione dell'accertamento del reato avvenuto in ****.

Contro il decreto penale di condanna ha proposto opposizione l'imputata che peraltro ha poi successivamente rinunziato all'opposizione; il giudice per le indagini preliminari ha conseguentemente ordinato l'esecuzione del decreto penale.

Con istanza separatamente presentata G.I. ha chiesto la restituzione dell'autovettura e il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza 4 dicembre 2008, ha rigettato la richiesta e ha ribadito la possibilità di disporre la confisca con il decreto penale e la natura obbligatoria di tale misura di sicurezza per il reato in esame.

2) Contro il provvedimento di diniego della restituzione ha proposto ricorso G.I. che, con l'unico e articolato motivo di censura, contesta la possibilità di applicare la confisca del veicolo con il decreto di condanna e sostiene la natura facoltativa, e non obbligatoria, della confisca dell'autoveicolo prevista dalla legge nel caso di guida in stato di ebbrezza.

3) Va preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile.

Sebbene formalmente proposto contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che ha respinto la richiesta di restituzione del veicolo in realtà il ricorso investe una statuizione contenuta in un provvedimento (il decreto penale) ormai divenuta definitiva essendone stata ordinata l'esecuzione e non essendo stata proposta alcuna impugnazione contro la dichiarazione di esecuzione del medesimo provvedimento.

Contro il decreto penale di condanna la legge (art. 461 c.p.p.) prevede esclusivamente, come mezzo di impugnazione, l'opposizione dell'imputato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

La rinunzia all'opposizione e la dichiarazione di esecuzione del decreto - dichiarazione non impugnata con il ricorso in cassazione previsto dall'art. 461 c.p.p., comma 6 - ha come conseguenza la formazione del giudicato conseguente alla natura sostanziale di sentenza del decreto penale di condanna; natura confermata sia dalla sua irrevocabilità nel caso non venga proposta opposizione (art. 648 c.p.p., comma 3) sia dalla possibilità di revisione prevista anche per questi decreti (art. 629 c.p.p.).

Essendosi formato il giudicato sulla disposta confisca il problema da esaminare - non preso in considerazione dal giudice per le indagini preliminari che ha deciso sul merito della richiesta - è costituito dalla risposta al quesito se, una volta disposta con sentenza irrevocabile la confisca, il giudice dell'esecuzione possa ordinare la restituzione delle cose sequestrate al condannato.

La risposta al quesito non può che essere negativa. La competenza attribuita al giudice dell'esecuzione dall'art. 676 c.p.p., comma 1 in materia di confisca e restituzione delle cose sequestrate riguarda infatti esclusivamente i casi nei quali alla confisca o alla restituzione non abbia provveduto il giudice della cognizione (in questo senso v. Cass., sez. 1^, 6 dicembre 2007 n. 3952, Rinaldi, rv. 238378; sez. 4^, 20 aprile 2000 n. 2552, El Yamini, rv. 216491) a meno che la richiesta di restituzione provenga da un terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione (v. Cass., sez. 1^, 16 maggio 2000 n. 3596, Campione, rv. 216101).

3) Peraltro se anche non dovesse ritenersi formato il giudicato sulla disposta confisca è da osservare che il motivo che si riferisce alla asserita non obbligatorietà della confisca dovrebbe comunque essere ritenuto infondato.

La disposta confisca si fonda sul nuovo testo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 (codice della strada) modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).

Con questa modifica legislativa sono stati introdotti i seguenti periodi nell'art. 186 C.d.S., comma 2: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato." Come è agevole verificare dal tenore della norma si tratta di confisca obbligatoria: ciò risulta sia dalla terminologia utilizzata ("è sempre disposta") sia dal richiamo all'art. 240 c.p., comma 2, che prevede, appunto, casi di confisca obbligatoria (in questo senso deve intendersi il richiamo all'art. 240: v. Cass., sez. 4^, 11 febbraio 2009 n. 13831, Fumagalli, rv. 242479).

La natura obbligatoria della confisca rende infondato anche il primo motivo di ricorso perchè l'art. 460 c.p.p., comma 2 prevede espressamente che con il decreto penale possa essere applicata la confisca obbligatoria nei casi previsti dall'art. 240 c.p., comma 2;

richiamo da intendersi riferito a tutti i casi di confisca obbligatoria.

4) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione delle regole sul giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009.

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