giovedì 17 dicembre 2009

Contravvenzione, ammissibilità del ricorso al giudice per la sanzione accessoria dei punti

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 6 - 21 ottobre 2009, n. 22235

"Si conferma il principio, secondo cui la decurtazione dei punti ha natura di sanzione amministrativa accessoria ed è pertanto anch'essa soggetta al mezzo di impugnazione dell'opposizione in sede giurisdizionale, che nel sistema sanzionatorio del codice della strada ha carattere generale, sicché l'esclusione della sua esperibilità nella materia di cui si tratta sarebbe priva di ogni ragionevole giustificazione e non compatibile con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione."


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 6 - 21 ottobre 2009, n. 22235

(Presidente Carbone - Relatore Bucciante)

Svolgimento del processo

D. L. ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi, contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta l'opposizione che egli aveva proposto avverso il verbale della polizia municipale di Foggia in data 5 ottobre 2004, di accertamento dell'inosservanza del segnale semaforico a luce rossa, avvenuta il 13 aprile

2004 da parte del conducente di un autoveicolo di proprietà dello stesso D. L..

Il Comune di Foggia non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

Il Procuratore generale ha contestato l'ammissibilità del ricorso, in considerazione dell'inadeguatezza dei quesiti di diritto che sono stati formulati a conclusione dell'illustrazione di ognuno dei motivi.

L'eccezione non è fondata, poiché la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 21 aprile 2005, sicché non è applicabile in questo giudizio l'art. 366 bis c.p.c., che richiede il requisito di cui si tratta soltanto per i ricorsi per cassazione proposti contro provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (art. 27 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).

Con il primo motivo di impugnazione D. L. lamenta che il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto valido il verbale di accertamento in questione, pur se l'infrazione non era stata contestata immediatamente, a norma degli artt. 200 e 201 del codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

La doglianza va disattesa.

Il ricorrente ha sostenuto che nella specie la contestazione immediata, contrariamente a quanto si legge nel verbale, era senz'altro possibile, come si sarebbe potuto accertare nel giudizio a quo mediante l'audizione degli agenti operanti, da disporre di ufficio. L'assunto non è congruente con l'assorbente ratio decidendi posta a fondamento, sul punto, della sentenza impugnata, con la quale si è rilevato che “la contestazione immediata, per legge, poteva essere omessa”, indipendentemente dalla eventuale sua materiale possibilità, poiché l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa è uno dei casi in cui la contestazione può comunque avvenire successivamente, per il disposto del comma 1 bis dell'art. 201 del codice della strada, in vigore dal 27 giugno 2003. A questo decisivo rilievo nulla è stato obiettato nel ricorso.

Il secondo e il terzo motivo di impugnazione possono essere presi in esame congiuntamente, poiché attengono entrambi alla determinazione della sanzione pecuniaria: secondo D. L. essa era stata indicata nel verbale in misura ingiustificatamente maggiorata rispetto al minimo edittale, senza la precisazione dei criteri che avrebbero dovuto essere applicati ai sensi dell'art. 195 del codice della strada, sicché si era dato luogo a una indebita deroga alla norma contenuta nell'art. 202 dello stesso codice, che fa riferimento appunto al minimo edittale, ai fini dell'esercizio della facoltà del pagamento in misura ridotta.

Neppure questa censura può essere accolta.

Nel verbale la somma da versare era stata quantificata nell'importo di

137,55 Euro, esattamente corrispondente all'entità minima stabilita, per la violazione contestata a D. L., dal comma 3 dell'art. 146 del codice della strada, nel testo in vigore dal 27 giugno 2003. Sono dunque inconferenti le critiche rivolte dal ricorrente a ciò che il Giudice di pace, superfluamente, ha osservato in via generale a proposito dei poteri che competono all'autorità amministrativa e a quella giudiziaria, nella determinazione delle sanzioni irrogabili per la violazione delle norme in materia di circolazione stradale.

Con il quarto motivo di ricorso D. L. si duole del rigetto della sua richiesta di annullamento del verbale, nella parte in cui vi era indicata, come conseguenza dell'infrazione accertata, la decurtazione di sei punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo.

È con riguardo a questo motivo di impugnazione che la causa è stata assegnata alle sezioni unite, perché si pronuncino sulla questione, risolta negativamente con alcune sentenze della II sezione, relativa all'ammissibilità di opposizioni proposte ai sensi dell'art. 204 bis del codice della strada, per contestare la legittimità della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Il tema è però precluso in questa sede, poiché il Giudice di pace, prendendo in esame e respingendo nel merito le argomentazioni che sul punto erano state svolte da D. L., ha implicitamente deciso in senso affermativo in ordine alla loro deducibilità: decisione che non può comunque essere sindacata, non avendo formato oggetto di impugnazione da parte del Comune di Foggia.

Peraltro, in proposito le sezioni unite si sono già pronunciate con la sentenza 29 luglio 2008 n. 20544, enunciando il principio - dal quale non vi sarebbe ragione di discostarsi - secondo cui la decurtazione dei punti ha natura di sanzione amministrativa accessoria ed è pertanto anch'essa soggetta al mezzo di impugnazione dell'opposizione in sede giurisdizionale, che nel sistema sanzionatorio del codice della strada ha carattere generale, sicché l'esclusione della sua esperibilità nella materia di cui si tratta sarebbe priva di ogni ragionevole giustificazione e non compatibile con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il motivo di ricorso in esame è fondato.

Con la sentenza 21 gennaio 2005 n. 27 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis del codice della strada, nella parte in cui disponeva che la decurtazione dei punti dalla patente di guida, in caso di mancata individuazione del conducente e di omessa comunicazione della sua identità da parte del proprietario del veicolo, dovesse essere effettuata a carico di quest'ultimo. Pur dando atto di tale pronuncia, il Giudice di pace ha inspiegabilmente ritenuto che anche relativamente alla decurtazione dei punti “il provvedimento impugnato va convalidato”, facendo menzione di una circolare del Ministero dell'interno del 4 febbraio 2005, che invece aveva riconosciuto l'estensione degli effetti della citata sentenza a tutte le procedure ancora in corso:

estensione derivante peraltro dal disposto dell'art. 136 della Costituzione, che impedisce di fare applicazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si deve decidere nel merito, annullando il verbale oggetto dell'opposizione, nella parte relativa alla decurtazione dei punti dalla patente di guida di D. L..

Stante la decisione adottata, occorre provvedere in questa sede sulle spese dell'intero giudizio, le quali vengono compensate tra le parti, stante la reciproca loro soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, annulla il verbale oggetto dell'opposizione, nella parte relativa alla decurtazione dei punti dalla patente; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

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