T.A.R. Sardegna - Cagliari Sezione II Sentenza 22 luglio 2009, n. 1375
"premesso che la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci nel quadro normativo, soccorrono, allo scopo, l’esistenza di criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto. In particolare, si è recentemente affermato che il centro abitato va identificato nella situazione di fatto determinata dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità.
Ai fini dell’applicazione della deroga di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, la questione della riconducibilità delle strutture alberghiere tra gli "edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico” è stata già affrontata e risolta dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di ritenerle comprese nell’ambito di applicazione dell’anzidetta previsione, trattandosi di un servizio offerto alla collettività e caratterizzato da una pubblica fruibilità, con la correlativa possibilità di concessioni in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore.
Laddove il territorio interessato possieda una vocazione turistica prevalente, la riconduzione all'interesse pubblico dell'edificio alberghiero non richiede affatto un'interpretazione estensiva ed è anzi compatibile con una lettura restrittiva rispetto a diverse attività economiche che non presentino le medesime caratteristiche di rilevanza urbanistica e culturale, ma che solo possano accampare il loro peso economico."
T.A.R.
Sardegna - Cagliari
Sezione II
Sentenza 22 luglio 2009, n. 1375
(Pres. Panunzio, Est. Aru)
N. 01375/2009 REG.SEN.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 696 del 2005, proposto da:
sul ricorso n. 696/2005 proposto dai signori: [VARI], tutti rappresentati e difesi per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall'avv. Gianmarco Tavolacci ed elettivamente domiciliati in Cagliari, via n. Carbonia n. 22, presso lo studio del medesimo legale, ed i signori D. V. e F. B., parimenti domiciliati, rappresentati e difesi dall’avv. Gianmarco Tavolacci in forza di procure speciali notarili allegate all’atto introduttivo del giudizio,
contro
il Comune di Sant’Anna Arresi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Corrado Murru e Paolo Sedda ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via San Saturnino n. 85/A, presso il loro studio legale,
nei confronti di
- [VARI], non costituiti in giudizio,
- F. B., rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Maria Grazia Longo ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via G.B. Tuveri n. 54, presso lo studio dell’avv. Maria Elena Mameli;
- la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio,
per l'annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Sant’Anna Arresi n. 8 del 21 marzo 2005;
di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi comprese:
- la delibera del Consiglio comunale di Sant’Anna Arresi n. 31 del 19.7.2004;
- la delibera del Consiglio comunale di Sant’Anna Arresi n. 60 del 23.12.2003;
- la delibera del Consiglio comunale di Sant’Anna Arresi n. 25 del 25.6.2004;
- la delibera del Consiglio comunale di Sant’Anna Arresi n. 37 del 6.10.2004;
- la convenzione stipulata tra il Comune di Sant’Anna Arresi e i controinteressati in data 5.11.2004,
nonché, nei limiti di cui alle censure, il piano di fabbricazione del Sant’Anna Arresi, comprese le norme di attuazione, il regolamento edilizio e gli elaborati cartografici, nella parte in cui classificano quale sottozona Br di risanamento e completamento urbanistico e viario il sito di Porto Pinetto;
nonché, con 1° ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
- della concessione edilizia n. 22 del 6 maggio 2005;
- delle medesime delibere e della convenzione del 5.11.2004, già impugnate con l’atto introduttivo del giudizio, sotto diversi profili,
nonché, con 2° ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
- della concessione edilizia n. 118 del 6 ottobre 2006;
- delle medesime delibere e della convenzione del 5.11.2004 già impugnate con l’atto introduttivo del giudizio, sotto diversi profili.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Anna Arresi;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. F. B.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 01/07/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti sono tutti proprietari di abitazioni site nel Comune di Sant’Anna Arresi, in località Porto Pinetto.
Nel dicembre 2004, a seguito di comunicazione degli uffici comunali, acquisivano conoscenza dell’istanza presentata da taluni proprietari di aree del comprensorio per il rilascio, in deroga rispetto allo strumento urbanistico vigente, del permesso di costruire un insediamento turistico alberghiero sulle loro proprietà.
A seguito di accesso presso i medesimi uffici venivano altresì a conoscenza che:
- con delibera 55/2003 i signori [VARI] erano stati autorizzati a procedere allo studio complessivo dei comparti F1-BR del vigente piano di fabbricazione ed alla presentazione di un piano attuativo avente valore di piano particolareggiato nella zona Br, preordinato al generale interesse dello sviluppo turistico del territorio;
- che con delibere n. 60/2003 e n. 25/2004 era stato adottato e approvato il piano attuativo di iniziativa privata con valenza di piano particolareggiato in zona Br per la realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero e studio della viabilità e parcheggi dei comparti F1-Br;
- che con delibera n. 31/2004, su richiesta dei controinteressati, era stata autorizzata l’elevazione - in deroga - dell’indice di edificabilità dei loro terreni da mc/mq 0,4 a mc/mq 0,95;
- che con delibera n. 37/2004 era stata adottata una variante non sostanziale al piano attuativo di iniziativa privata di cui sopra;
- che con delibera n. 50/2004 era stata disposta la sospensione degli effetti della predetta delibera n. 31/2004, al fine di consentire la comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai proprietari delle aree confinanti con quelle dei sigg.ri B. e più;
- che in data 5 novembre 2004, a rogito Notaio G. R., era stata stipulata la convenzione di lottizzazione tra il Comune di Sant’Anna Arresi e i controinteressati.
In relazione a tali riscontri, i ricorrenti formulavano delle osservazioni oppositive alla concessione della deroga agli indici di edificabilità delle aree interessate dall’intervento, contestando altresì la legittimità dell’insediamento turistico alberghiero approvato dal Comune di Sant’Anna Arresi.
Con delibera n. 8 del 14 marzo 2005, tuttavia, il consiglio comunale deliberava di rigettare le osservazioni di cui sopra e di revocare la sospensione della delibera n. 31/2004 disposta con la delibera n. 50/2004, stabilendo altresì:
I) di approvare e far propria la proposta presentata dal Sindaco avente per oggetto: "concessione (permesso di costruire) deroga indici di attuazione del PRG in zona Br per la realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero" così come segue:
II) di autorizzare l’elevazione dell’indice di edificabilità del lotto di terreno distinto in catasto al foglio 508 mappali 66, 67, 254, 262, 687, 688, 685, 3ac, 253, interessante una superficie pari a mq. 12.972, ricadente in zona Br di proprietà dei signori [VARI] in deroga ai parametri di zona del P.R.G., così modificati: indice di edificabilità fondiaria = 0,95;
III) di dare atto che il potere di deroga non riguarda le modifiche di destinazione di zona;
Con ricorso notificato il 13 giugno 2005 e depositato il successivo giorno 21, i ricorrenti hanno impugnato l’anzidetta delibera, nonché gli atti presupposti precisati in epigrafe, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
A) Violazione degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 8/2004 – Eccesso di potere per carenza dei presupposti – Difetto di istruttoria. Illogicità – Sviamento della causa tipica – Illogicità. Contraddittorietà – Violazione dei principi generali in tema di disciplina urbanistica del territorio: in quanto l’insediamento per cui è causa dovrebbe essere realizzato in terreno costiero compreso nella fascia dei 2000 metri dalla battigia marina, in violazione dell’art. 3 punto a) della legge regionale n. 8/2004, che sottopone i citati ambiti al divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione. Ed invero l’ambito territoriale interessato dall’intervento, costituito da un agglomerato di case sparse, non potrebbe definirsi "centro abitato" ai fini dell’operatività dell’eccezione di cui all’art. 4, comma 2°, della stessa legge n. 8/2004. In ogni caso sarebbe illegittima, ed espressamente si impugna, la delibera di approvazione del piano di fabbricazione del comune di Sant’Anna Arresi – comprese le norme di attuazione ed il regolamento edilizio - nella parte in cui classifica sottozona Br di risanamento e completamento urbanistico e viario il sito di Porto Pinetto;
B) Violazione dell’art. 14 del DPR n. 380/2001 e succ. mod. – Difetto di istruttoria – Carenza dei presupposti – Illogicità – Sviamento della causa tipica: per insussistenza dei presupposti di interesse pubblico necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia in deroga;
C) Violazione dell’art. 14 del DPR n. 380/2001 e succ. mod. –– Eccesso di potere per carenza dei presupposti – Difetto di istruttoria – Sviamento della causa tipica: in quanto la destinazione turistico alberghiera dell’insediamento proposto dai controinteressati non consentirebbe comunque il rilascio di concessioni in deroga;
D) Violazione dell’art. 14 del DPR n. 380/2001 e succ. mod. – Violazione dl D.Lgvo n. 152/99, del D.A. 21.1.1997 n. 34 e degli allegati 4 e 5 della Deliberazione Comitato per la Tutela delle Acque dall’inquinamento – Eccesso di potere per carenza di presupposti – Difetto di istruttoria – Violazione dell’art. 3 della legge reg. n. 14/2000: in relazione alla collocazione del depuratore previsto in progetto ad una distanza dalle abitazioni dei ricorrenti inferiore ai minimi previsti dalla normativa di settore;
E) Violazione dell’art. 14 del DPR n. 380/2001 e succ. mod. e del D.Lgvo n. 42/2004 – Difetto di istruttoria: in quanto, malgrado l’intervento in questione debba realizzarsi entro il limite di 300 metri dalla battigia, il comune non avrebbe operato alcuna valutazione di tipo paesaggistico – ambientale;
F) Violazione del piano di fabbricazione del comune di Sant’Anna Arresi – Erroneità dei presupposti – Difetto di istruttoria: in quanto la destinazione turistico-alberghiera non rientrerebbe tra quelle consentite per la sottozona Br, limitata esclusivamente e residenze e servizi accessori;
G) Violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, con particolare riferimento all’art. 7 – Contraddittorietà interna ed esterna – Erroneità dei presupposti – Difetto di istruttoria: in quanto, dopo aver autorizzato i controinteressati a procedere allo studio complessivo dei comparti F1-Br del vigente PRG, il comune ha approvato il piano presentato di signori B. e più ancorché limitato ai terreni di loro proprietà. Inoltre non sarebbe stata data ai proprietari dei terreni ricadenti nell’ambito di sottozona Br tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento ai fini di una effettiva salvaguardia delle garanzie procedimentali;
H) Violazione degli artt. 20 e 21 della legge reg. n. 45/1989 – Erroneità dei presupposti: in quanto, nell’approvazione della variante al piano attuativo, avente valore di piano particolareggiato, non sarebbe stato rispettato il procedimento previsto dalla normativa regionale.
Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.
Con 1° ricorso per motivi aggiunti, depositato l’11 ottobre 2006, i medesimi ricorrenti, ad eccezione dei signori Z. G. e O. P., hanno impugnato la concessione edilizia n. 22 del 6 maggio 2005, concernente le opere di urbanizzazione dell’intervento per cui è causa, ed hanno ulteriormente censurato gli atti deliberativi già oggetto di impugnazione con l’atto introduttivo del giudizio.
In particolare, rilevando l’avvenuta emanazione del Piano Paesaggistico Regionale (di seguito PPR) approvato con delibera della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 e successivo decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7 settembre 2006, hanno contestato, comunque, la realizzabilità dell’intervento in questione per contrasto con le previsioni di cui agli artt. 12, commi 2° e 3°, e 15 delle NTA del PPR. nella parte in cui stabiliscono l’assoluta inedificabilità dei terreni costieri per una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
Hanno, inoltre, proposto le seguenti ulteriori censure:
I) Violazione degli artt. 3 e 4 della legge reg. n. 8/2004 – Eccesso di potere per carenza di presupposti – Difetto di istruttoria – Illogicità – Sviamento della causa tipica – Contraddittorietà – Violazione dei principi generali in tema di disciplina urbanistica del territorio – Violazione del D.Lgvo n. 42/2004 – Difetto di istruttoria: in quanto il rilascio della concessione edilizia n. 22 del 6 maggio 2005, relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione della lottizzazione, sarebbe in contrasto con l’art. 3, punto a) della legge n. 8/2004. I ricorrenti, in sostanza, riproducono la censura sub A), secondo la quale l’intervento in questione non rientrerebbe tra le eccezioni consentite dall’art. 4 dello stesso testo normativo.
Inoltre osservano, i ricorrenti, nell’ambito di tale motivo di censura:
I.2) il rilascio della concessione edilizia n. 22/2005 non sarebbe stato preceduto da valutazioni di tipo paesaggistico – ambientale, né tanto meno, dalle necessarie autorizzazioni paesaggistiche;
I.3) sarebbe illegittimo il piano di fabbricazione del comune di Sant’Anna Arresi nella parte in cui classifica sottozona Br di risanamento e completamento urbanistico e viario il sito di Porto Pinetto;
L) Violazione dell’art. 3 della legge n. 8/2004 - Eccesso di potere per carenza di presupposti – Illogicità - Violazione dei principi generali in tema di disciplina urbanistica del territorio: in quanto la convenzione di lottizzazione, stipulata in data 5 novembre 2005, sarebbe illegittima per violazione dell’art. 3, comma 1°, della cd. legge Soru che poneva, tra l’altro, il divieto di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione fino all’approvazione del PPR (avvenuta, come detto, nel settembre 2006), senza che la fattispecie in esame rientrasse in nessuna delle deroghe applicative previste dalla stessa legge.
M) Violazione dell’art. 14 del DPR n. 380/2001 e succ. mod. - Violazione dl D.Lgvo n. 152/99, del D.A. 21.1.1997 n. 34 e degli allegati 4 e 5 della Deliberazione Comitato per la Tutela delle Acque dall’inquinamento – Eccesso di potere per carenza di presupposti – Difetto di istruttoria – Violazione dell’art. 3 della legge reg. n. 14/2000: con il presente motivo i ricorrenti reiterano, anche alla luce di una nuova perizia dell’Ing. Todde, la censura sub D) relativa alla collocazione del depuratore a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di settore;
N) Erroneità dei presupposti – Difetto di istruttoria – Mancata e/o erronea valutazione degli interessi – Illogicità – Contraddittorietà - Violazione dei principi generali in tema di disciplina urbanistica del territorio: in quanto dall’esame delle tavole progettuali, ed in particolare dal Planovolumetrico (tavola 7 bis):
a) risulterebbero inclusi nel perimetro della lottizzazione porzioni di terreno di proprietà altrui;
b) risulterebbero inglobati all’interno della lottizzazione gli attuali passaggi comuni a servizio di tutti proprietari delle aree limitrofe, con illegittima acquisizione degli stessi da parte dei lottizzanti.
c) risulterebbe totalmente modificata la viabilità interna, con interclusione di alcuni lotti ed eliminazione degli attuali accessi al mare di uso comune.
d) risulterebbero non rispettate le distanze minime dal confine per l’edificazione dei fabbricati della lottizzazione;
O) Mancata e/o erronea valutazione degli interessi – Difetto di istruttoria – Illogicità - Contraddittorietà - Violazione dei principi generali in tema di disciplina urbanistica del territorio: con riguardo alla permuta di terreni di cui all’art. 4 della convenzione. In particolare sarebbero state cedute ai lottizzanti aree destinate, fin dal 1970, alla funzione di parcheggi pubblici e di stradello di comunicazione col passaggio di accesso al mare in cambio di terreni lontani dalle abitazioni e raggiungibili in via diretta solo dalla strada di percorrenza principale, risultando dunque dette aree, di fatto, ad uso esclusivo della lottizzazione anziché a quello di tutti i cittadini.
Inoltre, a compensare il diverso valore delle aree, pari a 26.400,00 euro in favore dei lottizzanti, si è prevista a carico della lottizzazione la realizzazione di infrastrutture primarie (rete idrica, rete fognaria, rete telefonica) che, a ben vedere, costituiscono lavori di urbanizzazione del comparto che sarebbero dovuti ricadere esclusivamente sui privati lottizzanti.
P) Violazione della legge 24 maggio 1989 n. 22 (cd. legge Tognoli) - Difetto di istruttoria – Illogicità - Contraddittorietà - Violazione dei principi generali in tema di disciplina urbanistica del territorio: in quanto la previsione di un parcheggio privato di cui all’art. 6 della convenzione non troverebbe riscontro nella tavola progettuale 7 bis, con violazione della disposizione che impone la realizzazione di parcheggi nella misura del 10% della volumetria insediata;
Q) Violazione degli artt. 20 e 21 della legge regionale n. 45/1989 – Erroneità dei presupposti – Violazione del giusto procedimento: si reitera la censura di cui al punto H) dell’atto introduttivo del giudizio in ordine al mancato rispetto, nell’approvazione della variante al piano attuativo avente valore di piano particolareggiato, del procedimento previsto dalla normativa regionale.
Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.
Con 2° ricorso per motivi aggiunti, depositato il 7 giugno 2007, i ricorrenti, oltre a censurare nuovamente gli atti deliberativi citati in epigrafe, hanno impugnato anche la concessione edilizia n. 118 del 6 ottobre 2006 rilasciata per la realizzazione dell’insediamento urbanistico-alberghiero.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
R) Violazione degli artt. 12 e 15 del PPR - Erroneità dei presupposti – Difetto di istruttoria: si ripropone, nei medesimi contenuti, la censura del 1° ricorso per motivi aggiunti, con la quale si è contestata la realizzabilità dell’intervento in questione per contrasto con le previsioni di cui agli artt. 12, commi 2° e 3°, e 15 delle NTA del PPR. nella parte in cui stabiliscono l’assoluta inedificabilità dei terreni costieri per una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
S) Violazione dell’art. 15 del PPR - Erroneità dei presupposti – Difetto di istruttoria – Illogicità – Contraddittorietà – Violazione dei principi di buona amministrazione: in particolare:
S.1) Violazione dell’art. 15, comma 7°, nella parte in cui, salvo casi particolari non ricorrenti nella specie, non si ammette il rilascio di concessioni edilizie in deroga ai sensi dell’art. 14 del T.U. n. 380/2001;
S.2) la concessione n. 118/2006, rilasciata in deroga, diversamente da quanto richiesto, non richiama espressamente presupposti giustificativi che ne avrebbero potuto consentire il rilascio;
T) Violazione dell’art. 14 del DPR n. 380/2001 e succ. mod. e del D.Lgvo – n. 42/2004 – Violazione del PPR e dei principi di buona amministrazione – Violazione del giusto procedimento – Difetto di istruttoria – Erroneità dei presupposti per la mancata valutazione dei profili paesaggistico – ambientali (censura analoga a quella sub I.1);
U) Erroneità dei presupposti - Difetto di istruttoria - Illogicità – Contraddittorietà - Violazione dei principi generali in tema di disciplina urbanistica del territorio: in quanto le tavole progettuali assentite dal comune quali elaborati allegati alla concessione edilizia n. 118/2006 non corrisponderebbero con quelli allegati alla convenzione;
V) Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto - Difetto di istruttoria – Violazione del D.A. 20.12.1983 n. 2266/U (cd. decreto Floris) - Illogicità – Contraddittorietà - Violazione dei principi generali in tema di disciplina urbanistica del territorio, in particolare:
V.1) con riguardo alle modalità di calcolo delle volumetrie come risultanti dalle tavole progettuali allegate alla concessione n. 118/2006;
V.2) la cubatura effettiva sarebbe comunque superiore anche a quella consentita dalla concessione in deroga;
Z) Violazione della legge n. 447/1995 e del D.P.C.M. 14.11.1997 – Violazione della delibera della Giunta regionale n. 30.9 dell’8 luglio 2006 – Difetto di istruttoria - Violazione dei principi generali in tema di disciplina urbanistica del territorio: con riguardo alle carenze documentali, anche relative alle emissioni sonore, a corredo dell’impianto di condizionamento previsto per l’insediamento alberghiero;
W) Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Illogicità – Contraddittorietà – Erroneità dei presupposti - Illogicità – Contraddittorietà - Violazione dei principi generali in tema di disciplina urbanistica del territorio: per la mancata indicazione degli atti presupposti giustificativi della concessa deroga.
Inoltre la concessione n. 118/2006 sarebbe illegittima in via derivata per i vizi inficianti gli atti indicati in epigrafe e anch’essi oggetto di gravame.
Concludevano, quindi, i ricorrenti chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio sia il comune di Sant’Anna Arresi che il controinteressato B. F., che ne hanno chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza n. 291 del 12 luglio 2007 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione proposta dai ricorrenti.
In vista dell’udienza di discussione tutte le parti hanno integrato, con memorie, le loro difese, insistendo, infine, nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 1° luglio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dalle parti resistenti circa la carenza di interesse dei ricorrenti all’annullamento degli atti impugnati.
Assumono, in particolare, le eccipienti che gli odierni ricorrenti non subirebbero alcun pregiudizio dagli atti dei quali chiedono l’annullamento e che, al contrario, trarrebbero un significativo vantaggio dalla realizzazione, nelle aree cedute dai controinteressati all’amministrazione, di servizi e di nuove opere di urbanizzazione di pubblica fruizione (ad es., il depuratore fognario a cui potranno allacciarsi tutti i proprietari interessati).
L’eccezione è priva di fondamento.
In tema di impugnazione di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo edificio, l'interesse a ricorrere del proprietario di un’area situata in prossimità del sito interessato dall’intervento edificatorio trova piena giustificazione quando esiste una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dalla costruzione e quest’ultima sia idonea ad arrecare, se illegittimamente assentita, un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima.
Pertanto, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2849).
Con la conseguenza che, riconosciuta la legittimazione ad agire, la valutazione sull’utilità o meno dei provvedimenti impugnati al fine di chiederne o meno l’annullamento, non può che essere rimessa alle determinazioni insindacabili del titolare del diritto all’azione, non potendosi certamente ritenere insussistente l’interesse alla pronuncia caducatoria sulla base dei contrapposti apprezzamenti discrezionali delle parti resistenti.
Ciò premesso può passarsi all’esame del merito del ricorso che, tuttavia , è infondato.
Per ragioni di chiarezza espositiva si procederà, salvi gli accorpamenti legati all’omogeneità delle questioni da trattare, nel rispetto della classificazione alfabetica con la quale sono stati riportati i motivi di impugnazione.
A) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 3 lett. a) della legge regionale n. 8/2004, che sottopone i territori costieri compresi nella fascia entro i 2000 metri al divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché a quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione.
A loro avviso, infatti, nel caso di specie, non troverebbe applicazione l’eccezione di cui all’art. 4, comma 2° della medesima legge regionale n. 8/2004, ai sensi del quale negli ambiti territoriali di cui all’art. 3 sono ammissibili gli interventi edilizi nelle zone omogenee A e B dei centri abitati, giacchè l’ambito territoriale interessato dall’intervento, costituito da un agglomerato di case sparse prive di forme di urbanizzazione, non potrebbe definirsi "centro abitato".
Assumono ancora i ricorrenti che, comunque, sarebbe illegittimo lo strumento urbanistico del Comune di Sant’Anna Arresi che classifica quale sottozona Br di risanamento e completamento urbanistico e viario il sito di Porto Pinetto.
Il Collegio rileva, anzitutto, la tardività dell’impugnazione proposta avverso il piano di fabbricazione comunale nella parte in cui attribuisce la predetta classificazione urbanistica al sito di Porto Pinetto.
Ed invero, come risulta dalle difese dell’Amministrazione, i ricorrenti non solo erano da lungo tempo a conoscenza della destinazione urbanistica del sito come impressa dallo strumento urbanistico, ma loro stessi ne hanno consapevolmente beneficiato, addivenendo alla costruzione delle loro case in base al regime della concessione diretta proprio di tale classificazione.
Di qui, pertanto, la sicura tardività dell’impugnazione contro lo strumento urbanistico comunale.
Non trovano, inoltre, accoglimento, neppure le censure di merito proposte col motivo in esame.
Sostengono in particolare i ricorrenti che il sito di Porto Pinetto sarebbe costituito da un agglomerato di circa 30 abitazioni sparse per un vastissimo fronte e prive di qualsiasi forma di urbanizzazione, insuscettibile di essere classificato "centro abitato" ai fini dell’art. 4, comma 2°, della legge regionale n. 8/2004.
Osserva il Collegio che la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci nel quadro normativo, soccorrendo, allo scopo, l’esistenza di criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto.
In particolare, si è recentemente affermato che il centro abitato va identificato nella situazione di fatto determinata dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità (cfr: TAR Lombardia, Sez. II, 20 marzo 2009 n. 1768).
Orbene, dalla documentazione in atti si evince - contrariamente a quanto asserito nel ricorso - che la zona in cui dovrebbe essere realizzato l’insediamento turistico alberghiero, considerata nel suo insieme, non è affatto priva di costruzioni, ma è già ampiamente edificata e parzialmente provvista delle opere di urbanizzazione.
Risultano, infatti in essa un alto numero di case di civile abitazione (34), nonché (cfr. le osservazioni alle perizie tecniche dell’ing. N. T., a firma dell’ing. G. S., con illustrazioni fotografiche, allegato n. 25 delle produzioni del controinteressato) la linea elettrica ENEL alla quale le stesse risultano allacciate, la linea telefonica della Telecom, la rete di acquedotto pubblico e la rete stradale pubblica a servizio di tutti i lotti privati.
Si deve quindi concludere che la zona in questione è senz’altro suscettibile di essere ricompresa, ai fini che qui rilevano, nella categoria di centro abitato, atteso che quest’ultimo non va inteso soltanto con riferimento al centro cittadino o ad un agglomerato edilizio organizzato mediante l'impianto di servizi essenziali ma in senso più ampio, comprendendo anche la zona che, essendo contigua ad essi, può considerarsi parte integrante del medesimo perché destinata alla sua espansione.
Di qui la reiezione del motivo.
B e C) Sostengono ancora i ricorrenti che nel caso di specie l’amministrazione intimata avrebbe fatto illegittimo uso dell’istituto della concessione edilizia in deroga, non sussistendo, nella specie, i presupposti di interesse pubblico che avrebbero potuto legittimare il rilascio di un titolo edilizio in contrasto con la normativa urbanistica comunale.
L’art. 14 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, che i ricorrenti assumono violato, stabilisce testualmente che "Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia".
Osserva il Collegio che ai fini dell’applicazione della predetta deroga, la questione della riconducibilità delle strutture alberghiere tra gli "edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico" è stata già affrontata e risolta dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di ritenerle comprese nell’ambito di applicazione dell’anzidetta previsione "trattandosi di un servizio offerto alla collettività e caratterizzato da una pubblica fruibilità, con la correlativa possibilità di concessioni in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore" (Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2002 n. 5913).
Inoltre, nel caso di specie, con la delibera n. 31 del 19 luglio 2004, di approvazione della concessione della deroga recante l’elevazione dell’indice di edificabilità da 0,4 mc/mq a 0,95 mc/mq, il Consiglio comunale ha espressamente evidenziato, in termini affatto irragionevoli, ulteriori profili di interesse pubblico dell’opera, rilevando che la struttura alberghiera in questione è funzionale allo sviluppo economico del Comune di Sant’Anna Arresi con particolare riferimento all’incremento del settore turistico ed alle ricadute occupazionali dell’indotto; nonché con riguardo alla sviluppo ed alla valorizzazione dell’intera area.
In proposito la giurisprudenza ha altresì precisato che "laddove il territorio interessato possieda una vocazione turistica prevalente, la riconduzione all'interesse pubblico dell'edificio alberghiero non richiede affatto un'interpretazione estensiva ed è anzi compatibile con una lettura restrittiva rispetto a diverse attività economiche che non presentino le medesime caratteristiche di rilevanza urbanistica e culturale, ma che solo possano accampare il loro peso economico" (Consiglio Stato , sez. IV, 28 ottobre 1999 , n. 1641).
Di qui il rigetto della censura.
D) Con il presente motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 14, comma 1° e comma 3° del DPR n. 380/2001, laddove subordina il rilascio delle concessioni in deroga al rispetto delle normative di settore aventi incidenza sull’attività edilizia (1° comma) e delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza (3° comma).
In particolare sostengono che l’ubicazione del depuratore previsto dagli elaborati progettuali presentati dai controinteressati sarebbe in contrasto con gli artt. 4 e 5 della Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, che prevedono per gli impianti quale quello che si intende realizzare, una fascia di rispetto assoluto, con vincolo d’inedificabilità dell’area circostante dell’impianto, non inferiore a 100 metri.
Dalla perizia redatta dall’ing. N. T., infatti, tale distanza sarebbe sensibilmente inferiore con riguardo alle abitazioni di taluni ricorrenti.
L’argomento non appare decisivo.
In conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge 10 maggio 1976 n. 319, come successivamente modificata e integrata, il Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con delibera 4 febbraio 1977, ha proceduto, tra l’altro, alla determinazione di norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.
Secondo tale delibera, la scelta della localizzazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata in modo da proteggere i centri abitati da rumori ed odori molesti.
Prescrive inoltre tale delibera (Allegato 4, par. 1.2), per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto.
La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non può essere inferiore ai 100 metri.
Orbene, la lettura organica dell’anzidetta delibera del comitato interministeriale induce il Collegio a ritenere che tali prescrizioni siano state dettate con riferimento agli impianti di depurazione a cielo aperto, per i quali effettivamente si pone la necessità di evitare la diffusione aerea di microorganismi o di sostanze potenzialmente pericolose per la salute o, più in generale, suscettibili di arrecare pregiudizio alla salubrità ambientale.
Per contro, nel caso di specie, è stata prevista la realizzazione di un impianto di smaltimento totalmente coperto e interrato, restando evidentemente inapplicabile, rispetto ad esso, il limite di distanza dalle abitazioni previsto dall’anzidetto atto deliberativo, in quanto queste ultime non subiscono dallo stesso alcun effetto pregiudizievole.
Non è superfluo inoltre rilevare quanto afferma, incontestato l’ing. S., perito di parte del controinteressato B., a pag. 9 della sua relazione, e cioè che il depuratore previsto in progetto a servizio dell’insediamento turistico-alberghiero :
- risulta perfettamente a norma, secondo le più restrittive recenti leggi;
- non emette in atmosfera odori fastidiosi o poco gradevoli;
- è completamente interrato e non presenta per i proprietari dei lotti contermini alcun impatto paesaggistico o visivo.
Di qui l’infondatezza anche di tale censura.
E) Con il motivo in esame i ricorrenti lamentano che il Comune di Sant’Anna Arresi avrebbe rilasciato ai controinteressati la concessione edilizia in deroga senza operare alcuna valutazione di tipo paesaggistico-ambientale, in spregio del D.Lgvo n. 42/2002.
L’infondatezza della censura discende pacificamente dal rilievo, evidenziato anche nelle difese delle parti resistenti, che l’art. 142, comma 2°, lett. A del D.Lgvo n. 42/2004 esclude l’interesse paesaggistico, ai fini dell’applicazione ex lege delle norme del titolo sulla tutela e valorizzazione dei bei paesaggistici, delle aree che alla data del 6 settembre 1985, erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B (il piano di fabbricazione del Comune di Sant’Anna Arresi, che classifica l’area in questione sottozona Br, risale al 1976).
F) Con questo motivo i ricorrenti lamentano l’illegittimità della delibera consiliare n. 25 del 25 giugno 2004 per violazione del piano di fabbricazione del Comune di Sant’Anna Arresi, in quanto tale strumento urbanistico prevede espressamente, quale destinazione per la sottozona Br, "residenze e servizi accessori", tra le quali non rientrerebbe quella turistico-alberghiera concessa ai contro interessati.
L’infondatezza nel merito della censura consente al Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti nell’assunto che la delibera n. 25/2004 fosse conosciuta, e doveva essere immediatamente impugnata, fin dall’accesso del dicembre 2004.
Ed invero, la questione risulta essere già stata definita, con argomentazioni condivise dal Collegio, dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli EE.LL., Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza Edilizia, che, rispondendo ad un quesito posto da altra amministrazione comunale (nota n. 3048/D.G. del 24 ottobre 2002), ha rilevato che sulla base dei parametri della compatibilità (da valutarsi sotto diversi profili) e della complementarietà (da intendersi come attività che svolgono una funzione integrativa di quella principale) con la destinazione d’uso residenziale, "non sembrano sussistere incertezze sulla riconducibilità delle strutture alberghiere ai "servizi connessi", in quanto sono senza dubbio compatibili e complementari con la destinazione d’uso residenziale".
G) Con la censura in esame i ricorrenti lamentano che, dopo aver autorizzato (con delibera n. 55/2003) i controinteressati a procedere allo studio complessivo dei comparti F1-Br del vigente PRG, il comune ha approvato il piano presentato dai signori B. e più ancorché limitato ai terreni di loro proprietà. Inoltre non sarebbe stata data ai proprietari dei terreni ricadenti nell’ambito di sottozona Br tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento ai fini di una effettiva salvaguardia delle garanzie procedimentali.
Orbene, quanto alla ritenuta violazione del contraddittorio procedimentale, il Tribunale richiama, anzitutto, la propria sentenza Sez. II, 19 maggio 2006 n. 1022, ove ha precisato che "L’art 13 della legge n. 241 del 1990 dispone che le disposizioni di cui al capo III della legge, tra cui è ricompreso l’art. 7 ritenuto violato dalla parte ricorrente, "non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione".
In virtù della riportata disposizione non sussiste l’obbligo della previa comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’adozione e successiva approvazione di un piano particolareggiato, e ciò sia perché è un atto a contenuto generale e sia perché la disposizione vale per gli atti di pianificazione urbanistica generale come per quelli di pianificazione attuativa, per i quali esiste già una particolare disciplina (nella regione Sardegna artt. 20 e 21 della L.R. 22.12.1989), che assicura il contraddittorio tra le parti pubbliche e private nell’ambito delle scansioni in cui si articola il relativo procedimento di formazione: adozione, pubblicazione all’albo, affissione manifesti, presentazione di osservazioni, esame, controdeduzioni, approvazione".
Quanto, invece, alla ritenuta contraddittorietà delle deliberazioni comunali che, dopo aver autorizzato i contro interessati a procedere allo studio complessivo dei comparti F1-Br del vigente PRG, si sono limitate ad approvare il piano presentato dai signori B. e più ancorché limitato ai terreni di loro proprietà, non può che rilevarsi l’inammissibilità del motivo, non ravvisandosi nella mancata pianificazione del comparto F1, con riguardo all’interesse azionato in questo giudizio, alcun apprezzabile interesse dei ricorrenti alla proposizione della censura.
E ciò anche a prescindere dall’indagine dei motivi (indicati dall’amministrazione resistente nella sopravvenuta approvazione della legge c.d. salva coste), per i quali quest’ultima ha ritenuto di soprassedere, in occasione dell’approvazione del piano proposto dai contro interessati, al progetto di lottizzazione della zona F1.
H) Con l’ultimo motivo contenuto nell’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti lamentano che nell’approvazione (con delibera n. 37/2004) della variante al piano attuativo, avente valore di piano particolareggiato, approvato con la delibera n. 25/2004, non sarebbe stato rispettato il procedimento previsto dalla normativa regionale.
Osserva il Collegio che l’impugnata delibera di variante era esclusivamente finalizzata ad una nuova localizzazione dell’impianto di depurazione all’interno della zona Br, nonché alla realizzazione di alcune opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree oggetto di cessione nell’adiacente zona F1, riguardanti la strada di collegamento e il parcheggio.
Ebbene, tale variante al piano particolareggiato, per le sue minime implicazioni rispetto a quanto originariamente assentito, ben può classificarsi come variante c.d. "non essenziale".
Essa, cioè, costituiva un mero sviluppo della pianificazione approvata, non richiedendosi, dunque, per essa, il rispetto dei passaggi procedimentali richiesti dalla normativa regionale invocata dai ricorrenti da applicarsi, invece, per le varianti c.d. essenziali, che sono quelle che introducono modifiche del progetto di pianificazione originariamente assentito le quali comportino aumenti della cubatura o delle superfici o, comunque, un mutamento sostanziale delle caratteristiche dell'intervento edilizio tale da implicare una nuova valutazione complessiva dell’amministrazione.
Anche tale censura deve, pertanto, respingersi.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno contestato, anzitutto, la realizzabilità dell’intervento in questione per contrasto con le previsioni di cui agli artt. 12, commi 2° e 3°, e 15 delle NTA del PPR. nella parte in cui stabiliscono l’assoluta inedificabilità dei terreni costieri per una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
La censura dev’essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, giacchè con sentenza n. 2241 del 13 dicembre 2007 di questo Tribunale (pagg. 68-71) sono stati annullati i commi 2 e 3 del citato art. 12, residuando l’art. 15, comma 2° , che consente l’attività edilizia assentita, l’amministrazione quindi per effetto della suddetta decisione non potrebbe che confermare, sotto questo profilo, il provvedimento contestato.
I) Con tale censura i ricorrenti, in sostanza, riproducono la censura sub A) secondo la quale l’intervento in questione non rientrerebbe tra le eccezioni consentite dall’art. 4, comma 2°, dello stesso testo normativo.
Ai fini della declaratoria della sua infondatezza, dunque, è sufficiente rinviare a quanto sopra esposto con riguardo al motivo sub A);
L) Con questo motivo i ricorrenti lamentano che la convenzione di lottizzazione, stipulata in data 5 novembre 2005, sarebbe illegittima per violazione dell’art. 3, comma 1°, della cd. legge Soru che poneva, tra l’altro, il divieto di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione fino all’approvazione del PPR (avvenuta, come detto, nel settembre 2006), senza che la fattispecie in esame rientrasse in nessuna delle deroghe applicative previste dalla stessa legge.
In relazione a tale censura non può non trovare accoglimento l’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti.
La stipulazione in data 5.11.2005 della convenzione edilizia costituiva circostanza di fatto ben conosciuta dai ricorrenti fin dalla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio (vedi epigrafe di tale atto).
Orbene, il vizio di legittimità denunciato col ricorso per motivi aggiunti (violazione dell’art. 3 della legge n, 8/2004) non costituisce, evidentemente, conseguenza delle acquisizioni di cui alla richiesta di accesso ai documenti cui fa riferimento il ricorrente, sicchè esso doveva essere dedotto con l’atto introduttivo del giudizio, restando dunque tardiva la sua proposizione col ricorso per motivi aggiunti.
M) Con questo motivo i ricorrenti ripropongono la questione della collocazione del depuratore previsto in progetto ad una distanza dalle abitazioni dei ricorrenti inferiore ai minimi previsti dalla normativa di settore.
La questione ha già costituito oggetto di disamina al punto D, alla quale può rinviarsi ai fini dell’esplicazione dell’infondatezza, giacché le nuove argomentazioni proposte con l’atto di motivi aggiunti costituiscono delle mere precisazioni in fatto della situazione ma non aggiungono nulla alle argomentazioni sostanziali della censura.
N) Il motivo in esame si articola in articolate censure, assumendosi che dall’esame delle tavole progettuali, ed in particolare dal Planovolumetrico (tavola 7 bis):
a) risulterebbero inclusi nel perimetro della lottizzazione porzioni di terreno di proprietà altrui;
b) risulterebbero inglobati all’interno della lottizzazione gli attuali passaggi comuni a servizio di tutti proprietari delle aree limitrofe, con illegittima acquisizione degli stessi da parte dei lottizzanti.
c) risulterebbe totalmente modificata la viabilità interna, con interclusione di alcuni lotti ed eliminazione degli attuali accessi al mare di uso comune.
d) risulterebbero non rispettate le distanze minime dal confine per l’edificazione dei fabbricati della lottizzazione;
Il motivo sub a) è inammissibile per genericità e carenza di interesse, giacché non risultano precisate né l’individuazione topografica né la titolarità delle aree di proprietà altrui che verrebbero incluse nel perimetro della lottizzazione, con conseguente non riconducibilità del danno lamentato e quindi dell’interesse azionato ai ricorrenti .
Il motivo sub b) è del pari inammissibile per genericità in quanto, a prescindere dal rilievo della censura e salvi gli eventuali diritti di passaggio maturati, gli stessi ricorrenti non assumono alcun titolo giuridico sulle aree comprese nella lottizzazione, non evidenziando in alcun modo quali passaggi comuni a servizio di tutti proprietari delle aree limitrofe "risulterebbero inglobati all’interno della lottizzazione… con illegittima acquisizione degli stessi da parte dei lottizzanti".
I motivi sub c) e d) sono del pari inammissibile per genericità, giacché anche in questo caso la contestazione dei ricorrenti circa il mancato rispetto delle distanze minime dal confine previste per l’edificazione dei fabbricati è fondata sulla mera affermazione che la sagoma del perimetro della lottizzazione, come riportata nella tavola di progetto n. 7 bis, sarebbe errata, senza tuttavia indicare sotto quali profili, e a danno di chi, sia stata eventualmente operata l’inclusione nella lottizzazione di aree di proprietà altrui, e fermo restando, in ogni caso, che eventuali lesioni dominicali potranno trovare tutela, su azione dei soggetti legittimati, nella competente sede giudiziaria.
O) Con la presente censura i ricorrenti contestano la legittimità della permuta di terreni di cui all’art. 4 della convenzione. In particolare lamentano che sarebbero state cedute ai lottizzanti aree destinate, fin dal 1970, alla funzione di parcheggi pubblici e di stradello di comunicazione col passaggio di accesso al mare, in cambio di terreni lontani dalle abitazioni e raggiungibili in via diretta solo dalla strada di percorrenza principale, risultando dunque dette aree, di fatto, ad uso esclusivo della lottizzazione anziché di tutti i cittadini.
Inoltre, a compensare il diverso valore delle aree, pari a 26.400,00 euro in favore dei lottizzanti, si sarebbe prevista, a carico della lottizzazione, la realizzazione di infrastrutture primarie (rete idrica, rete fognaria, rete telefonica) che, a ben vedere, costituiscono lavori di urbanizzazione del comparto che sarebbero dovuti ricadere esclusivamente sui privati lottizzanti
Il motivo, considerata la natura dell’interesse azionato dai ricorrenti, è inammissibile per carenza di interesse, giacchè, in ultima analisi, lo stesso, più che a contestare profili di illegittimità dell’atto deliberativo impugnato, appare diretto a perseguire il mantenimento di aree pubbliche, di comoda utilizzazione, a parcheggio di uso comune, contestando la decisione dell’amministrazione, tra l’altro insindacabile nel merito, di permutare dette aree di sua proprietà con altre, anch’esse da destinare a parcheggi, ma di meno comoda fruibilità.
In ogni caso, dalle produzioni dei controinteressati (in particolare, allegato n. 2, recante la tavola progettuale 5 bis "Organizzazione della viabilità e delle aree a parcheggi", risulta per tabulas l’agevole fruibilità per l’uso comune delle nuove aree destinate a parcheggi.
P) Con la censura in esame si contesta il fatto che la previsione di un parcheggio privato di cui all’art. 6 della convenzione non troverebbe riscontro nella tavola progettuale 7 bis, con violazione della disposizione che impone la realizzazione di parcheggi nella misura del 10% della volumetria insediata.
La censura è inammissibile.
Essa, infatti, più che profili di illegittimità degli atti impugnati, ipotizza la violazione dell’obbligo di cui all’art. 6 della convenzione, posto a carico dei lottizzanti, di realizzare un parcheggio privato di 3000 (tremila ) m.q. in adiacenza al parcheggio pubblico, secondo le misure indicate nella tavola 7 del progetto (ora 7 bis).
Essa pertanto, non vale a condurre alla declaratoria dell’illegittimità degli atti impugnati, fermo restando, naturalmente, il dovere del comune di vigilare sul corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti dai lottizzanti e posti alla base del rilascio del titolo edificatorio.
Q) Con questa censura i ricorrenti riproducono la medesima censura di cui al motivo H), ben potendosi dunque ad essa rinviare per le argomentazioni che ne comportano l’infondatezza.
Quanto al 2° ricorso per motivi aggiunti.
R) La censura proposta con questo motivo è sostanzialmente identica a quella contenuta nel 1° ricorso per motivi aggiunti, con la quale si contesta la realizzabilità dell’intervento in questione per contrasto con le previsioni di cui agli artt. 12, commi 2° e 3°, e 15 delle NTA del PPR. nella parte in cui stabiliscono l’assoluta in edificabilità dei terreni costieri per una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
Vale sul punto il medesimo rilievo d’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della censura, giacchè, come detto, con sentenza n. 2241 del 13 dicembre 2007 di questo Tribunale (pagg. 68-71) sono stati annullati i commi 2 e 3 del citato art. 12, residuando l’art. 15, comma 2° , che consente l’attività edilizia assentita in zona B, l’amministrazione quindi per effetto della suddetta decisione non potrebbe che confermare, sotto questo profilo, il provvedimento contestato.
S) Analogamente il presente motivo, concernente la ritenuta violazione dell’art. 15, comma 7°, del PPR va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse giacché questo TAR, con sentenza n. 498 del 10 aprile 2009 (pagg. 22/23), ha annullato proprio l’art. 15, comma 7°, ritenuto violato dai ricorrenti,
T) Con questa censura i ricorrenti riproducono la medesima censura di cui al motivo E), ben potendosi dunque ad essa rinviare per le argomentazioni che ne comportano l’infondatezza.
U) Con il presente motivo i ricorrenti lamentano che il Comune intimato avrebbe rilasciato la concessione edilizia n. 118/2006 per una volumetria totale edificabile pari a mc 9815, 90 (rectius: 9816,90), superiore a quella risultante dalle tavole progettuali allegate alla convenzione urbanistica stipulata.
Sul punto, in realtà, è sufficiente osservare che gli stessi ricorrenti mostrano di aver ben compreso le ragioni del differente dato volumetrico, restando sufficiente rilevare che il titolo edilizio è del tutto coerente con la convenzione edilizia come integrata per effetto della delibera del consiglio comunale n. 8/2005, recante l’elevazione degli indici di edificabilità.
V) Con quest’altro motivo i ricorrenti contestano, sotto diversi profili, le modalità con le quali i progettisti dei controinteressati hanno calcolato la volumetria dell’intervento, assumendo la sostanziale violazione dell’art. 4 del D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/U.
Neppure tale censura si rivela fondata.
La relazione tecnica dell’ing. G. S., consulente di parte dei controinteressati, prodotta in replica alle considerazioni dell’ing. N. T. poste a fondamento della argomentazioni dei ricorrenti, evidenzia, anche con richiamo alle circolari regionali esplicative del computo dei volumi edificabili, la legittimità dei criteri di calcolo posti a fondamento del titolo edilizio contestato.
Trova infatti applicazione, in questa materia, la Circolare dell’Assessore regionale degli EE.LL., Finanze e Urbanistica del 20 marzo 1978 n. 2-A, dettata nella vigenza del c.d. decreto S. di contenuto identico, sul punto, all’attuale decreto Floris, per la quale "Per il computo dei volumi si assume come altezza il segmento verticale che ha per estremi:
a) il punto medio della linea formata dall’intersezione del piano verticale esterno della muratura sul prospetto a monte con il piano di campagna naturale o, qualora questo venga modificato, con il piano di sistemazione definitivo del terreno o del marciapiede, purché la relativa quota altimetrica sia stabilita specificamente dall’Amministrazione comunale in relazione a proprie esigenze tecniche".
Ebbene, dalle stesse tavole progettuali indicate dal ricorrente si ricava che il calcolo dei volumi del fabbricato in questione è corretto ove riferito alla linea del terreno come risultante dopo la sua sistemazione secondo il progetto approvato, con reiezione anche di questa censura.
Z) Anche il presente motivo, concernente le asserite carenze documentali, relative, tra l’altro, alle emissioni sonore, a corredo dell’impianto di condizionamento previsto per l’insediamento alberghiero è infondato.
Ed invero (allegati 21 e 22 delle produzioni comunali) l’insediamento alberghiero per cui è causa ha ottenuto il parere favorevole sia del comando provinciale dei vigili del fuoco relativo agli impianti termici, che del dipartimento di prevenzione, servizio igiene pubblica, dell’Azienda USL n. 7 di Carbonia.
W) Con l’ultimo motivo i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione e di istruttoria per la mancata indicazione, nel titolo edilizio assentito, degli atti presupposti giustificativi della concessa deroga.
Tale motivo, tuttavia, si rivela evidentemente infondato alla luce della stessa documentazione versata agli atti del giudizio, dalla quale emerge l’adeguata istruttoria svolta dall’amministrazione comunale e riportata, nelle sue risultanze finali, nella parte motiva
degli atti procedimentali finalizzati al rilascio del titolo impugnato.
Dalla reiezione di tutte le censure esaminate consegue, infine, l’infondatezza della censura di invalidità derivata dedotta contro la concessione n. 118 del 6 ottobre 2006.
In conclusione, quindi, il ricorso si rivela in parte irricevibile, in parte inammissibile, in parte improcedibile e per il residuo infondato, secondo quanto sopra precisato.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara in parte irricevibile, in parte inammissibile, in parte improcedibile e per il residuo respinge, secondo quanto precisato in motivazione, il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 22/07/2009.
Libero Professionista, esercente la professione forense nel Foro di Brindisi, distretto Corte d'Appello di Lecce (Italy)- già Magistrato, abilitato innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale)
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Erchie (Brindisi - Italy) via Principe di Napoli, 113
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