CORTE DI CASSAZIONE, VI PENALE, Sentenza 18 luglio 2007, n. 28661
A seguito delle recenti novità normative, si ritiene necessario verificare i criteri della soglia drogante delle sostanze stupefacenti cedute nello spaccio, per cui la VI Sezione ha rimesso la questione alle SS.UU.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 18 luglio 2007, n. 28661
Svolgimento del processo
Con sentenza del 18.10.2004 la Corte d'appello di L'Aquila confermava la penale responsabilità di D.R.M. per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, per avere ceduto grammi 0,300 di eroina a D.N.G..
Ricorre il prevenuto, deducendo la mancanza di efficacia drogante del quantitativo di droga da lui ceduto.
Motivi della decisione
La Corte di merito ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione del reato, la dedotta circostanza del mancato raggiungimento della cd. "soglia drogante" del quantitativo di droga di grammi 0,300 ceduto dal D.R., recante principio attivo nella percentuale del 13,3%, rifacendosi in sostanza al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 9973 del 24.06.1998), secondo cui nel nostro ordinamento, in mancanza di una definizione farmacologica, la nozione di stupefacente non può che avere natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti, onde il fatto che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta "soglia drogante", in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, non ha rilevanza ai fini della punibilità del fatto.
Ad avviso del collegio, gli interventi normativi nel frattempo intervenuti e, in particolare, l'introduzione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, che conferisce un rilievo specifico, ai fini del presuntivo superamento della destinazione della droga ad esclusivo uso personale, alla quantità dello stupefacente, e, soprattutto, l'approfondimento dei principi già affermati dalla Corte costituzionale in tema di offensività riguardo alla coltivazione della droga (sent. n. 360 del 1995), inducono a dubitare della condivisibilità del citato indirizzo delle Sezioni Unite.
Se, infatti - come puntualizzato dal Giudice delle leggi (che, del resto, aveva già espresso analoghe affermazioni nelle sentenze nn. 333 del 1991 e 62 del 1986) - è innegabile che l'assoluta inidoneità dell'offensività specifica della singola condotta, in concreto accertata, a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, fa venir meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, in quanto la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente (in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile), non si vede come nel caso - quale quello di specie - in cui oggetto di cessione sia un definito e isolato quantitativo di droga recante principio attivo in misura talmente esigua da essere sicuramente insufficiente, ove assunto, a determinare un apprezzabile stato stupefacente, possa riconoscersi sussistente la detta offensività concreta e considerare, quindi, penalmente rilevante la condotta dell'agente.
Nè può validamente invocarsi in contrario (come in definitiva hanno fatto le Sezioni Unite nella cit. sent. n. 9973 del 1998) il sistema tabellare, cui è ispirata la nostra disciplina in materia di stupefacenti, in quanto il suo presupposto di fondo (desumibile dalla previsione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14, comma 1, lett. a), n. 4) è sempre la capacità di quanto inserito in tabella di determinare gli effetti tipici delle sostanze stupefacenti o psicotrope (incidenza sul sistema nervoso centrale con induzione di stati di dipendenza fisica e/o psichica); e una lettura del sistema in termini tali da derivarne applicazioni repressive di tipo automatico e prescindente dalla detta capacità appare inevitabilmente destinata a scontrarsi con i principi di cui agli artt. 3 e 25 Cost..
Si ritiene, pertanto, di dover nuovamente rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa alla sanzionabilità penale delle condotte di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 anche quando il quantitativo di stupefacente sia al di sotto della cd. "soglia drogante".
P.Q.M.
Visto l'art. 618 c.p.p., rimette il ricorso alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007.
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