giovedì 24 gennaio 2008

Estromissione, processo civile, è questione di merito


"Allorché la parte, come nella specie, riconosca fondata la difesa avversa che negava la responsabilità risarcitoria (solidale e/o concorrente) concludendo per la loro "estromissione" rinuncia più propriamente alla domanda (oltre che all'azione) proposta nei loro confronti, determinando una pronuncia non di carattere processuale, ma di merito, equivalendo al rigetto della domanda rinunciata.

Tale rinuncia non necessità di alcuna accettazione da parte dei convenuti "rinunciati".

Per altro verso, secondo questo giudice (tribunale di Firenze) non si versa in ipotesi propria e tipica di estromissione come processualmente disciplinata dagli art. 108 e 109 C.P.C. cui pure fanno riferimento le parti.

Circa l'esito formale di tale situazione mentre in dottrina appare consistente l'orientamento secondo cui deve espressamente rigettarsi la domanda Ia giurisprudenza appare prevalentemente attestata nel senso che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Si nota peraltro che il contrasto è più apparente che di sostanza. Infatti anche la giurisprudenza rileva che si tratta pur sempre di pronuncia nel e sul merito (v. ad es. Cass. sez. lav. 2268/1999) idonea ed efficiente all'eccezione di cosa giudicata sostanziale non di mera pronuncia processuale (quale è quella estintiva del processo).“

Tribunale di Firenze

Sentenza 30 luglio 2007

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il tribunale di Firenze, II sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alfonso Florio,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nel procedimento iscritta a n. 6047/2002 Rg.ac.

Promosso da ZP, residente in *****, elett.te. dom.to in Firenze, Via

Attore

contro

Società a

convenuto

Società b

convenuto

Società c

convenuto

Società d

convenuto

Società e

convenuto

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata ZP in giudizio le società a, b, c, d, e, assumendo le seguenti testuali conclusioni <<>

A sostegno di tali conclusioni esponeva di essere proprietario di un fondo costituito da fabbricati e annesso rurale e terreni posti nel territorio di, fondo destinato ad azienda agricola; che la società a eseguiva o faceva eseguire nelle adiacenze della proprietà di esso attore, per realizzare una nuova abitabilità di collegamento tra la strada provinciale e la strada traversa.

Le opere comportavano anche un intervento sulla strada comunale, della quale veniva realizzato un nuovo tratto in fregio al fondo di proprietà di esso attore. Le opere avevano avuto inizio nel 1997 e si erano protratte fino ai primi mesi del 1999; che i lavori erano stati materialmente realizzati su commissione della società a – da altre imprese che erano raggruppate in ati (associazione temporanea imprese) società b, società c, società di, società e.

In concomitanza ed a causa delle dette opere e lavori ei erano verificati gravi danni al fondo di sua proprietà che riguardavano tanto le strutture murarie della casa colonica (quadro fessurativo nelle pareti) e cedimenti strutturali nell’annesso agricolo. Inoltre si era alterata la circolazione idrogeologica con perdita della falda acquifera che prima alimentava il pozzo che pertanto si era essiccato. Questo in particolare era avvenuto per effetto di rulli vibranti utilizzati nella esecuzione delle opere per la realizzazione della massicciata stradale sia per la sistemazione della strada comunale e per il ripetuto ed intenso transito di autocarri pesanti. I danni, inoltre, per il corso dei lavori si erano aggravati.

Con raccomandata del 11 giugno 1988 aveva contestato alla società a quanto stava accaduto e quella società aveva interessato del sinistro denunciato il suo assicuratore; che ulteriore contestazione era avvenuta nel 2001 e dell’agosto 2002.

Tutte le richieste di risarcimento erano risultate però inutili poiché la società assicuratrice della società a aveva offerto la irrisoria somma di £.26.000.000.

Del pari anche la società b aveva ammesso l’esecuzione dei lavori e di aver interessato la società a che era già intervenuta con la sua impresa assicuratrice.

Deduceva che il rapporto di causalità tra interventi operati erano stati evidenziati nella relazione di proprio tecnico di fiducia, mentre la responsabilità ex art.2'043 c.c. gravava solidalmente su tutti i convenuti. La società a in quanto ente a cui i lavori erano riferibili, la società b per avere operato in concreto le opere ed anche perché impresa mandataria dell’ati. Le altre tre imprese temporaneamente associate dovevano rispondere in quanto facenti parte del gruppo associato, né per esso attore era possibile individuare quale delle tre avesse anche operato materialmente nei lavori dannosi.

Si costituivano tutti gli evocati in giudizio.

La società b concludeva per il rigetto della domanda “ritenuta la totale estraneità” di essa convenuta o nel caso in cui dovesse emergere responsabilità degli altri convenuti condannar questi a tenerla indenne.

A sostengo rilevava che era vero che essa era associata nell’ati e che questa associazione temporanea era aggiudicataria (in subappalto) da parte della società a di lavori relativi all’opera, ma essa società c non aveva realizzato alcun lavoro o intervento in concreto e neppure sapeva se e quali lavori fossero stati eseguiti. Di qui la totale estraneità ai fatti dannosi asseriti dall’attore.

Peraltro rilevava che qualora fosse emerso una qualche responsabilità a carico della società a e/o dell’ati, era suo diritto essere rilevata indenne da ogni richiesta che potesse derivare dall’invovato, ma contestato, vincolo di solidarietà

La società c costituendosi rilevava di non aver realizzato alcune delle opere che secondo la prospettazione dell’attore avevano arrecato danni (la cui prova competeva al deducente). Era quindi esclusa in radice la configurabilità di una sua responsabilità quale autore ex art.2043 c.c. dell’illecito.

Neppure poteva assumersi una sua responsabilità “contrattuale” poiché essa gravava esclusivamente sulla mandataria (dell’Ati).

In via gradata eccepiva inoltre la prescrizione del diritto al risarcimento (i lavori erano iniziati nel 1997) e nessuna richiesta di risarcimento era ad essa pervenuta.

Infine contestava in ogni caso l’esorbitanza del pregiudizio patrimoniale esposto e la conseguente eccessività della misura del risarcimento del danno addotta.

Infine in via ulteriore asseriva di essere coperto dalla Assicurazione e quindi (ma senza formulare richiesta di chiamata di terzo e differimento di udienza) era tenuta ad essere manlevata dall’assicuratore nonché dalla società b quale autore delle lavorazioni in ipotesi indicate come dannose e mandataria ati.

La società d eccepiva in via preliminare ed assorbente di non essere passivamente legittimata.

Rilevava che con contratto del 14.11.1996 tra società a e società b (quale mandataria dell’ati costituita da quest’ultima unitamente alla società c, d, ed e) veniva affidata in subappalto alla “seconda” l’esecuzione dei lavori di costruzione della strada; che essendo pacifico anche per quanto dedotto dall’attore, ne risultava che trattandosi di associazione temporanea di imprese, unica legittimata processuale passivamente legittimata era la società capogruppo, mandataria dell’ati e non questa o la singola impresa associata come mandante.

Ognuna delle imprese associate manteneva la sua autonomia e non dava luogo a soggetto distinto ed autonomo, mentre una responsabilità solidale di tutte le associate poteva configurarsi esclusivamente nei confronti dell’appaltante. Cosa che nella specie non aveva senso, poiché rispetto all’attore dei danni non poteva che rispondere chi li aveva eseguito

Subordinatamente contestava anche l’an ed il quantum della domanda risarcitoria.

Concludeva quindi perché invia preliminare venisse accertata la mancanza di legittimazione passiva e pronunciarsi la sua estromissione; nel merito perché venisse respinta la domanda di risarcimento; in ipotesi per il caso in cui fosse stata accertata la responsabilità delle società a e c dichiarare queste obbligate a tenerla indenni.

Si costituivano anche (con i medesimi difensori e atto unitario), la società a nonché la società d e questa anche in veste di mandataria dell’ati.

Rilevava che la realizzazione delle tratte stradali cui l’attore faceva riferimento era ineriva alle opere di urbanizzazione connesse ed accessorie ai lavori. La società a quale affidatario dei lavori nonché la società d in proprio e quale mandataria dell’ati agivano, pertanto, per lo svolgimento di attività lecita e di pubblica utilità nonché pubbliche nella loro essenza.

L’art.2043 c.c. – così proseguivano – non poteva essere invocato nella specie, poiché quel che al massimo i proprietari dei fondi interessati da attività in questione erano indennizzi secondo le previsioni degli art.46 e 70 L. 2359/1865.

In ogni caso contestavano che i danni asseriti dall’attore fossero riferibili all’esecuzione di lavori. Mai essi avevano riconosciuto la propria responsabilità, in quanto l’offerta effettuata dall’assicuratore era solamente diretta ad evitare un costoso contenzioso.

Concludevano quindi per il rigetto di tutte le domande come formulate da parte attrice.

All’udienza del 10.4.2003 issata per gli incombenti di cui all’art.183 cpc compariva personalmente il solo attore 8che peraltro non veniva liberamente interrogato). In quella stressa udienza, il procuratore di parte attrice il quale “preso atto” delle comparse di risposta di tutte le parti e quindi che “la società a e la società b e si sono dichiarate esclusive responsabili dei lavori” dichiarava di concordare con l’estromissione del giudizio delle società a, b e c.

Il g.i. assegnava comune i termini per il deposito di memorie ex art.183 c.5 cpc ed all’udienza successiva pure quelli istruttori ex art.184 cpc.

Indi, questo giudice istruttore ammetteva alcune delle prove richieste dalle parti, rilevando che le questioni relative all’estromissione implicando pronuncia sul merito delle domande nonpotevano che essere risolte con sentenza.

All’udienza del 1.10.2004 chiamata l’assunzione delle prove ammesse, il procuratore di parte attrice insisteva perché venisse operata la separazione delle cause. A tale richiesta si associavano i procuratori delle società b e c.

Questo giudice quindi revocata formalmente la ordinanza ammissiva di prove e fissava per la precisazione delle conclusioni.

Esse stono state rassegnate all’udienza del 14.2.2005 nei seguenti termini.

Per l’attore come in citazione limitatamente alle domande proposte nei confronti della società a e della società b quale impresa mandataria ati con il vincolo di solidarietà passiva tra questi. Dichiarare cessata la materia del contendere tra l’attore e la società c, d ed e. a seguito di quanto dichiarato dall’attore a verbale dell’udienza del 10.4.2003 e disporre l’estromissione delle suddette società compensando le spese tra le medesime e l’attore. In via istruttoria ammette le prove richieste.

Per la società, per l’estromissione dal giudizio della società con condanna della parte attrice alle spese del giudizio.

Per la società a e b come in comparsa di risposta rifiutando le domane nuove formulate dll’attore nei confronti della società a e b con opposizione all’ammissione delle prove.

Per la società d, come in atti, in particolare di provvedere per l’estromissione del convenuto. Vittoria di spese.

Per la società c come in atti, come indicato in comparsa, con la condanna della parte attrice alla refusione delle spese del giudizio.

Nel termine assegnato le parti hanno scambiato mediante deposito comparse conclusionali e note di replica.

Motivi della decisione

A seguito delle difese di alcuni dei convenuti, come si è rilevato nella parte espositiva dello svolgimento del processo, l'attore ha concordato con "l'estromissione" di queste dal processo.

Più in particolare si è rilevato che all'udienza del 10.4.2003, presente di persona lo stesso attore, il suo procuratore dichiarava "di concordare l'estromissione dal giudizio di B. T., X. e G., evidenziando la sussistenza di giustificati motivi, che saranno valutati dai giudice, per la compensazione delle spese di lite tra l'attore e le suddette società".

L’espressione non può essere intesa come manifestazione di rinuncia agli atti del giudizio (che necessita in linea di massima di accettazione avversa e che suppone l'accollo delle spese di lite a carico del rinunciante a seguito dell'estinzione del procedimento). La rinuncia agli atti e quindi l'estinzione del giudizio comporta la definizione "in rito" del processo (nel caso di specie, non essendo ritenuta per opinione maggioritaria una estinzione "parziale, occorreva una previa separazione delle cause ed estinguere solo quella per cui l'effetto estintivo era maturato)

Allorché invece la parte, come nella specie, riconosca fondata la difesa avversa che negava la responsabilità risarcitoria (solidale e/o concorrente) concludendo per la loro "estromissione" rinuncia più propriamente alla domanda (all'azione) proposta nei loro confronti, determinando una pronuncia non di carattere processuale, ma di merito, equivalendo al rigetto della domanda rinunciata.

Tale rinuncia non necessità di alcuna accettazione da parte dei convenuti "rinunciati".

Per altro verso, secondo questo giudice non si versa in ipotesi propria e tipica di estromissione come processualmente disciplinata dagli art. 108 e 109 C.P.C. cui pure fanno riferimento le parti.

Non il primo poiché neppure secondo la prospettazione dell'attore vi è obbligo di garanzia (propria o impropria) ma piuttosto solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria (anche ex art.2055) e non ricorre la seconda ipotesi poiché non-vi è alcuna parte (ed--in particolare la Cavet-Pontello) che si sia dichiarata pronta all'adempimento della prestazione in quanto alternativamente richiesta a tutti i convenuti.

Piuttosto la difesa delle convenute si consolida in una difesa nel merito (e non meramente processuale -finendo con l'assumere di non essere obbligati come autori o in via solidale perchè associati in Ati al risarcimento del danno che l'attore deduce.

Deve quindi concludersi, secondo questo giudice, che la dichiarazione resa avanti all'istruttore della parte, personalmente comparsa, di concordare con l'estromissione di alcuni convenuti configura" rinuncia alla domanda nei confronti di questi.

Circa l'esito formale di tale situazione mentre in dottrina appare consistente l'orientamento secondo cui deve espressamente rigettarsi la domanda Ia giurisprudenza appare prevalentemente attestata nel senso che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Si nota peraltro che il contratto è più apparente che di sostanza. Infatti anche la giurisprudenza rileva che si tratta pur sempre di pronuncia nel e sul merito (v. ad es. Cass. sez. lav. 2268/1999) idonea ed efficiente all'eccezione di cosa giudicata sostanziale non di mera pronuncia processuale (quale è quella estintiva del processo).

E questo perché il nostro processo è retto pur sempre dal principio dispositivo (della domanda) e quindi la formula ellittica di cessazione della materia del contendere (che nel processo civile. a differenza di quello amministrativo o tributario non ha una specifica delineazione) è formula che non integra una modo autonomo di definizione del processo .civile, ma di un mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, .quando questa dà luogo al venir meno della ragione di essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, atto a far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio, atteso che sulla sentenza che dichiari cessata la materia del contendere può essere fondata un'exceptio rei iudicatae, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata (così nella S.C. sopra citata e anche ad esempio in Cass 8219/96, nello stesso senso Cass 23 aprile 1966 n.1047)

Pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda ed all'azione come dall'attore proposta nei confronti delle società convenute B. T. X. e G. Cav. F. senza che neppure debba valutarsi "virtualmente" la fondatezza o meno delle domande contro di loro avanzate.

Definendo la presente sentenza della domanda come proposta nei confronti dei convenuti per cui vi è stata rinuncia si tratta di statuire in ordine alle spese di lite tra esse e l’attore.

Di per sé la rinuncia alla domanda determina che le spese del processo siano a carico dell’attore e questo non tanto in applicazione più o meno analogica dell'art. 306 C.P.C. ma del principio generale di soccombenza e di causalità che è a questo sotteso (è infatti l’attore che con la sua evocazione in giudizio ad aver provocato la costituzione e difesa delle parti contro cui poi rinuncia all'azione-determinandola particolare situazione di cessazione della materia del contendere).

La compensazione delle spese deve essere invece disposta per il caso tutte le parti concordino in tal senso. Ipotesi questa che pacificamente non ricorre nel caso di specie. Sostiene l'attore, però che sussistono giusti motivi di compensazione. Infatti esso è stato indotto a convenire in giudizio anche le singole imprese associate in ati (a parte la Pontello che era anche mandataria) in quanto non era per lei agevole individuare quale fosse il soggetto responsabile dei danni di cui pretende il risarcimento.

Sostengono invece i convenuti che un minimo di diligenza ben avrebbe reso subito edotto l'attore della erronea individuazione di essi come responsabili, fermo restando che è comunque a carico dell'attore nel prospettare la domanda l'onere di individuazione del soggetto contro cui avanzarla. Secondo questo giudice non sussistono motivi che giustifichino la deflessione alle regole generali di causalità (e soccombenza) nella ripartizione delle spese di lite.

In effetti la ragione per cui sono state evocate le imprese di cui l'attore stesso riconosce che debbano essere "estromesse" non è tanto nella difficoltà di individuazione delle stesse come autori materiali dei lavori, ma sulla base di una supposta corresponsabilità solidale delle stesse in quanto associate. Determinazione che deriva da una impostazione "in diritto" (che questo giudice non è chiamato stante la rinuncia all'azione nei loro confronti, a delibare) che la stessa parte ha poi "abbandonato". Del resto non è dato ravvisare nei menti prodotti dalla parte che le società oggi "estromesse" (per usare la terminologia dell’attore) abbiano dato alcuna indicazione da cui possa ricavarsi che siano state quelle società ad indurre in errore l’attore (ad esempio qualificandosi o dando per assodato che erano esse ad avere operato i lavori che si assumono dannosi).

Semmai la proposta transattiva (che ovviamente non assume nessun significato di per sé confessorio) era-stata formulata dalla società assicuratrice che neppure assumeva di agire per conto o nell'interesse delle convenuti B.-T., o X. o G. F..

Esse quindi hanno diritto al rimborso delle spese processuali.

Non sussistono, invece secondo questo giudice, i presupposti per-la condanna dell’attore al risarcimento del danno per responsabilità ex art. 96 C.P.C. sollecitata da alcune delle parti.

Invero da un lato non si ravvisa il danno ulteriore derivante dall'evocazione in giudizio e dall’altro lato la questione relativa alla loro responsabilità solidale in quanto associate si poneva -in relazione a configurazione “di diritto”che di per sé non denota comportamento processuale doloso o gravemente colposo.

La liquidazione delle spese è effettuata tenendo conto del valore della causa, nonché dell'attività svolta (per i diritti in riferimento alle tariffe vigenti al momento della loro prestazione) e tenendo conto in particolare (quanto agli onorari) delle conclusioni concordi in punto di estromissione che quindi rileva in riferimento alla importanza e complessità delle questioni trattate nelle conclusionali. Il giudizio deve proseguire nei confronti del Consorzio Cavet e della Pontello s.p.a. (chiamata anche quale mandataria Ati).

La decisione non può essere assunta sulla base degli atti e pertanto deve essere disposta la rimessione sul ruolo della relativa controversia a cui si provvede con separata ordinanza.

p.q.m.

Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione da parte dell'attore ZP relativamente alle domande come da lui proposte nei confronti delle società c, de ed e; 2) condanna ZP al rimborso in favore della Società a S.p.a. delle spese di lite, liquidate in Euro 1.838;60 per diritti, Euro 4.000,00 per onorario, 12,50 per cento di diritti ed onorario per spese generali, oltre c.p.a. se ed in quanto dovuta nella misura di legge; condanna altresì ZP al delle spese di lite in favore società c liquidate in Euro 2.308,20 per diritti, Euro 4.000,00 per onorario, 12,50 per cento di diritti ed onorario per spese generali, oltre c.p.a. ed I.v.a. se ed in qua-rito dovuta in misura di legge. Condanna infine ZP al rimborso delle spese di lite in favore della società d liquidate in euro 1.829,00 per diritti euro 3.931,00 per onorario 12.50 per cento di diritti e onorario per spese generali, oltre cpa e di se e in quanto dovuta nella misura di legge.

Dispone la prosecuzione del giudizio quanto alla domanda come proposta da ZP ,nei confronti della società a e della società b con rimessione sul ruolo come da separata ordinanza.

Firenze, 30.7.2007

Il giudice

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 AGOSTO 2007.

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