martedì 1 gennaio 2008

Novità dal 2008, tra banche e clienti, IBAN, conti dormienti e accesso alle informazioni catastali e ipotecarie

Dal "il sole 24 ore" del 1.1.2008


"" Un 2008 carico di novità nei rapporti tra banche e clienti. Buona parte sono effetto di disposizioni introdotte per tutelare i risparmiatori-investitori alla luce di eventi del recente passato o per migliorare la situazione esistente. In altri casi si tratta di conseguenze di provvedimenti che hanno altri obiettivi (ad esempio contrastare il riciclaggio di denaro) ma che vanno a incidere anche su pratiche quotidiane. Agevolato l'accesso alle informazioni del catasto e ipotecarie

Conti dormienti
Il conto alla rovescia per i conti dormienti si sta avvicinando alla fine. Banche, intermediari finanziari, assicurazioni, Sim, Sgr e Poste hanno tempo fino al 17 febbraio per contattare i titolari dei conti non movimentati da 10 anni. Tali depositi sono infatti destinati ad alimentare il fondo che verrà utilizzato per risarcire le vittime di frodi finanziarie (come Parmalat e Cirio) ma anche per stabilizzare i precari del settore pubblico. Il Dpr 116/07 prevede che, a fronte di un conto non movimentato, gli intermediari debbano contattare il titolare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Una volta ricevuta la lettera, ci sono altri 180 giorni di tempo entro i quali movimentare le somme, bloccando così la procedura di trasferimento. In mancanza di operazioni, le banche e gli altri intermediari hanno quattro mesi per dirottare gli importi sul fondo. Tenuto conto del fatto che il titolare del conto potrebbe aver cambiato indirizzo o essere deceduto, la notifica potrebbe riservare qualche difficoltà (non a caso tra i provvedimenti previsti dal Bersani ter che potrebbe vedere la luce nel 2008 è incluso l'obbligo di indicare, in fase di apertura di un rapporto, tre persone da contattare a fronte di due anni di inattività di un conto).
Il meccanismo di utilizzo delle somme derivanti da questa operazione sarà definito da un regolamento attuativo del ministero dell'Economia che ancora non è stato varato. La bozza prevede, comunque, l'accesso al risarcimento dei risparmiatori che hanno subito un danno per violazione delle norme di comportamento da parte delle banche o altri intermediari, che si sia arrivati a una sentenza in giudicato o a un lodo arbitrale non impugnabile, che il danno non sia stato risarcito in tutto o in parte e che l'importo sia di almeno mille euro. Se tutte queste condizioni sono rispettate, è previsto un tetto di 100mila euro per singolo risarcimento (da commisurare al danno).
Quanto all'accesso al fondo, ci sono regole di priorità. Nell'ordine, le vittime di frodi, chi ha redditi lordi fino a 40mila euro, chi ha subito danni fino a 50mila euro e chi non ha avuto risarcimenti parziali.

Assegni e contanti
Dal 30 aprile, in seguito alle norme sull'antiriciclaggio, si dovranno fare i conti con nuove disposizioni su assegni e banconote: scenderà da 12.500 a 5mila euro il limite per il trasferimento di somme in contanti, libretti e assegni al portatore. In pratica non si potranno fare acquisti o pagare compensi per valori superiori a 5mila euro utilizzando le banconote. I libretti di assegni, ma anche gli assegni circolari di importo inferiore a 5mila euro, a loro volta, verranno emessi con la clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà richiedere per iscritto assegni trasferibili pagando un'imposta di bollo di 1,5 euro. Per effettuare la "girata" sarà comunque necessario indicare il codice fiscale del girante.

Libretti di risparmio
Sempre in tema di antiriciclaggio, è prevista la riduzione a 5mila euro del saldo massimo ammesso sui libretti di deposito bancari o postali al portatore. A fronte di giacenze superiori al nuovo limite i libretti devono essere estinti oppure si dovrà procedere alla riduzione del saldo entro il 30 giugno 2009. Infine, è vietata l'apertura di conti o di libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.

Mifid
È già entrata in vigore ma gli obblighi previsti saranno completati nei prossimi mesi, dato che c'è tempo fino al 30 giugno: è la normativa europea Mifid ( Markets in financial instruments directive) che impone agli intermediari il rispetto di alcuni punti fissi al fine di migliorare il rapporto con la clientela nonché fornire informazioni chiare e corrette, facilitando così le decisioni dei risparmiatori. Tra le disposizioni c'è l'aggiornamento (che deve essre completato entro la fine di giugno) del profilo finanziario dei clienti da parte delle banche e la loro classificazione in tre grandi categorie: a controparti qualificate, clientela professionale o in clientela retail.
Per questo si dovrà compilare un questionario così da fornire all'istituto di credito tutte le informazioni necessarie sul proprio profilo e, in particolare, quelle per valutare la conoscenza dello strumento di investimento da parte del cliente, definire la situazione finanziaria dello stesso e gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

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10 maggio 2007

Agevolato l'accesso alle informazioni del catasto e ipotecarie

Accesso, tramite il sito dell'agenzia del Territorio, da oggi, alle informazioni catastali, al classamento e alla rendita degli immobili. Mentre dal 1°giugno debutta la consultazione online diretta delle banche dati catastale e ipotecaria per tutti.
Chiunque potrà collegarsi agli archivi informatici del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari — in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del Dl 2/06, convertito dalla legge 81/06 —previa stipula di una convenzione e versamento dell'importo una tantum di 200 euro e di un successivo versamento annuale di 30 euro per ogni password disponibile.

A precisare date e procedure di accesso è il decreto 4 maggio 2007 dell'agenzia del Territorio, la cui pubblicazione — spiega una nota della stessa Agenzia —è prevista sulla «Gazzetta ufficiale » di oggi, 10 maggio.
Si realizza così il sogno di molti utenti, non solo professionali, finora esclusi dal collegamento riservato ai pubblici ufficiali, notai o tecnici abilitati ad operare negli atti catastali.

Dunque, da oggi — pubblicazione ed entrata in vigore immediata del decreto — sarà possibile consultare sul sito dell'Agenzia solo le informazioni sul classamento e la rendita degli immobili, individuati tramite gli estremi di identificazione catastale. Mentre, dal prossimo 1°giugno, partirà in via sperimentale l'accesso diretto alla banca dati ipotecaria, previa registrazione del richiedente alla «Porta dei pagamenti» di Poste Italiane, con il versamento telematico delle tasse ipotecarie dovute per ogni consultazione, aumentate del 50 per cento. E sempredal1°giugnosarà possibile consultare il database catastale in via sperimentale, previo accreditamento del richiedente.

Dal 1°gennaio 2008, invece, l'accesso potrà avvenire solo a seguito di convenzione stipulata con l'agenzia del Territorio, su istanza di parte, su schema già predisposto all'allegato B e alle condizioni previste dagli allegati A1 e A2 del decreto, sia per l'archivio catastale che per quello ipotecario.
La convenzione avrà la durata di tre anni, tacitamente rinnovabile alla scadenza, salvo disdetta inviata 60 giorni prima, con lettere raccomandata.
L'Agenzia potrà, ovviamente, stipulare convenzioni speciali con enti pubblici e con le associazioni di categoria professionali, alla condizioni previste dal decreto 6 settembre 2006.

Le somme versate per l'accesso e quelle dovute per le tasse ipotecarie, saranno versate, mediante costituzione di anticipazioni, su conto corrente postale unico per tutto il territorio nazionale.
Saranno successivamente riversate entro tre giorni alla Tesoreria centrale dello Stato e agli istituti tesorieri di Sicilia e Sardegna, sempre entro tre giorni lavorativi, con le modalità previste dal provvedimento dell'agenzia del Territorio del 2 marzo 2007.
I dati acquisiti per via telematica potranno essere utilizzati per fini consentiti dalla legge, nel rispetto e tutela dei dati personali e non potranno essere riutilizzati commercialmente. Pena, la sospensione immediata del servizio.

La convenzione potrà essere stipulata nella sede provinciale dell'agenzia del Territorio di residenza del richiedente, utilizzando gli schemi pubblicati.
Si completa così l'attuazione dei provvedimenti avviati dal precedente governo, per semplificare e rendere facilmente accessibili i dati di cui gli operatori del settore immobiliare hanno continua necessità.

Ma anche per consentire a qualunque cittadino l'accesso ai dati per fini fiscali o civilistici, evitandogli code agli uffici preposti al servizio.""

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