venerdì 23 novembre 2007

Ricorso in cassazione, deposito copia autentica della sentenza


Cassazione civile sez. III, ordinanza 28.09.2007 n° 20430

Ricorso in cassazione – deposito copia autentica della sentenza – mancanza della relata di notifica – improcedibilità – sussistenza [art. 369 c.p.c.]

Sussiste l'onere di deposito della copia con la relata non risulta in alcun modo particolarmente gravoso ed è percepibile dalla semplice lettura della nonna di cui si ragiona, onde non si vede cime possa addebitarsi ad esso un sacrificio dell'effettività della tutela giurisdizionale, cui allude l'art. 13 della Convenzione, ma - in modo certamente superiore - la stessa nostra Carta Costituzionale, là dove, garantendo il diritto di azione, secondo la migliore dottrina del processo civile e la stessa interpretazione del giudice delle leggi esige che la garanzia del diritto di azione sia appunto effettiva. Sotto tale profilo, imporre al ricorrente in cassazione un adempimento formale da osservarsi necessariamente all'atto del deposito del ricorso o nel termine per il suo deposito di per sé non limita l'effettività della tutela giurisdizionale, giacché - lo si ripete - trattasi di adempimento facilmente percepibile ed osservabile.

(1) In senso conforme Cassazione civile ordinanza 15396/2007.




SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Ordinanza 17 maggio – 28 settembre 2007, n. 20430

Ritenuto quanto segue:

§ 1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 4 maggio 2005, ha respinto l'appello principale proposto dall'Anas s.p.a. (già Anas-Ente Nazionale per le Strade) ed accolto parzialmente alcuni appelli incidentali proposti da altre parti, relativamente alla sentenza, con la quale il Tribunale di Milano aveva tra l'altro riconosciuto la responsabilità per il 65% della stessa e per il 35% degli eredi di A. B., per la causazione di un sinistro stradale occorso il 31 gennaio 1985 sulla S.S. n. 639 Como-Lecco, nel territorio del Comune di Pulsiano, facendo, quindi, luogo a corrispondenti condanne a favore di vari soggetti che, essendo rimasti danneggiati a causa del sinistro, avevano esercitato le relative pretese risarcitorie in via principale o in via di intervento.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione in via principale l’Anas s.p.a. Contro ...vari... e le Assicurazioni Generali s.p.a..

Il ricorso si fonda su quattro motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi A. M. e R. B., le Assicurazioni Generali s.p.a. e, congiuntamente, E. A., G. A., P. B., M. B. e M. R. M., i quali hanno svolto, inoltre, ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

§2. Il Procuratore Generale presso la Corte ha chiesto decidersi il ricorso principale in camera di consiglio, in ragione della sua manifesta improcedibilità, con consequenziale assorbimento dell'incidentale condizionato.

La ricorrente ha depositato memoria nell'imminenza dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato quanto segue:

§1. Preliminarmente al ricorso principale va riunito quello incidentale condizionato, che è stato proposto in relazione al primo.

Le conclusioni del Pubblico Ministero sono state del seguente tenore:

«I1 ricorso principale è improcedibile.

La ragione di improcedibilità sussiste, in quanto nel ricorso si allega che la sentenza - depositata il 4 maggio 2006 - è stata notificata in data 4 luglio 2006, ma non si è prodotta, depositandola cori il ricorso, copia autentica della sentenza impugnata recante la relata di notifica, come prescrive a pena di improcedibilità l'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., bensì solo copia autentica della sentenza, senza la relata di notifica (si veda Cass. n. 19654 del 2004, secondo cui: «La previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica: (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la telata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine, di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione»; La stessa sentenza ha precisato: «Nell’ipotesi in cui il ricorrente per Cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di Cassazione deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo e procedere all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti del fascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Corte di Cassazione, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all'onere del deposito della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 e dichiarare improcedibilità il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità del ricorso per cassazione precede quello dell'eventuale sua inammissibilità»; in senso conforme, Cass. n. 888 del 2006; n. 1590 del 2006).

Conseguentemente alla improcedibilità del ricorso principale deve reputarsi assorbito quello incidentale condizionato».

§2. Il Collegio condivide le conclusioni della relazione, che non sono infirmate dalle osservazioni svolte dalla parte ricorrente nella memoria.

Va in primo luogo rilevato che l'orientamento posto a base della rilevata improcedibilità ha ricevuto nella giurisprudenza di questa Corte ulteriori conferme, almeno nella sua principale proposizione.

Si rileva, infatti, che alla sentenza n. 19654 del 2004 si sono conformate anche Cass. n. 1089 del 2007 e Cass. n. 3008 del 2007 (che, per il vero, vi si conforma indirettamente, richiamando expressis verbis Cass. n. 888 del 2006).

Va, poi, segnalato che Cass. n. 5263 del 2005, alla quale fa riferimento il ricorrente nella memoria ha statuito che «la previsione, contenuta nel secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ., dell'onere di deposito a pena d'improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte del giudice di legittimità, a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale e della tempestività dell'esercizio del diritto d'impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Pertanto, nell'ipotesi in cui il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per Cassazione dev'essere dichiarato improcedibile. Qualora (come nella specie) l'intimato non abbia svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione - e quindi non possa farsi questione dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine da parte del controricorrente -, e non si rinvenga nel fascicolo d'ufficio la copia notificata della sentenza impugnata, né sia stata separatamente depositata una copia con la relata, nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., (applicabile estensivamente, purché entro il termine, di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ.), neppure sorge il problema della possibilità di evitare la declaratoria d'improcedibilità».

Anche questa decisione nella sostanza ribadisce il principio affermato dalla giurisprudenza posta a base della relazione e, quanto alla possibilità che l’improcedibilità sia evitata da equipollenti (e precisamente come osserva in motivazione dal verificarsi delle seguenti evenienze: «a) dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero (b) del deposito da parte sua di una copia con la relata o (e) della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività») si è astenuta dal prendervi posizione sul rilievo che nella specie l'intimato non aveva svolto alcuna attività difensiva.

§3. Peraltro, nella specie le parti intimate che hanno svolto attività difensiva nei loro controricorsi: aa) non hanno formulato alcun rilievo espresso sulla tempestività del ricorso in relazione alla notificazione della sentenza; bb) non hanno in alcun modo preso alcuna posizione sulla data di notificazione della sentenza impugnata; cc) non hanno eccepito l’improcedibilità per il mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata; dd) non hanno prodotto una copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica.

In tale situazione, l'unico equipollente che astrattamente potrebbe venire in rilievo sarebbe la mancanza di una contestazione della tempestività del ricorso.

Nella sua memoria la parte ricorrente sostiene la non condivisibilità dell'orientamento cui si è richiamato il Pubblico Ministero con due argomenti.

Il primo è proprio nel senso che la produzione della copia autentica della sentenza senza la relata della sua notificazione, nonostante l'allegazione che quest'ultima è avvenuta, dovrebbe assumere rilievo soltanto qualora via sia una contestazione della parte intimata, mentre non dovrebbe assumerlo qualora la parte intimata non formuli tale contestazione.

Il secondo insinua che il detto orientamento si risolverebbe in una interpretazione contraria all'art. 6, paragrafo 1 ed in particolare al principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

§4. Ora, recentemente questa stessa Sezione è tornata sull'orientamento cui si è richiamato il Pubblico Ministero in un caso simile a quello che qui si giudica (si tratta del ricorso iscritto al R.G. 16960, del 2006, deciso nell'adunanza collegiale del 13 aprile 2007 con l'ordinanza n. 15396/07).

Nella motivazione di detta ordinanza sono stati svolti una serie di rilievi a conferma di detto orientamento, che è opportuno qui ribadire, riportando la relativa motivazione, poiché essa, oltre ad occuparsi del possibile rilievo della non contestazione dell'intimato costituito, ha preliminarmente fornito ulteriori precisazioni a suo sostegno, che costituiscono nel contempo le premesse per il riconoscimento dell'irrilevanza della non contestazione e, come si dirà, palesano anche le ragioni dell'insussistenza del lamentato contrasto con la Cedu.

§4.1. Nella suddetta occasione il ricorrente, nella sua memoria, non aveva fatto, peraltro, riferimento al possibile rilievo della mancanza di contestazione, ma si era doluto dell'indicato orientamento giurisprudenziale sotto tre diversi profili, riguardo ai quali la motivazione ha cosi argomentato:

«[…] Il primo è che l'orientamento sarebbe del tutto formalistico e non avrebbe pregio, là dove vorrebbe preclusa la possibilità di un deposito della copia autentica della sentenza recante la relata di notificazione una volta scaduto il termine per il deposito del ricorso: ciò, perché l'esigenza di mettere la Corte di cassazione nella possibilità di accertare se la sentenza sia stata impugnata tempestivamente e, quindi, non abbia eluso l'esigenza pubblicistica del rispetto del giudicato formale, potrebbe trovare soddisfazione anche attraverso una produzione successiva, in quanto per suo tramite l'accertamento della tempestività dell'impugnazione potrebbe essere comunque effettuato e quell'esigenza assicurata.

Il secondo rilievo, consentaneo con il primo, sottolinea che l'inammissibilità del ricorso per tardività - a parte la possibilità del rilievo d'ufficio - troverebbe la sede naturale di rilevazione ad istanza diparte nel depositò del controricorso e, quindi, in un atto il cui deposito deve avvenire oltre la scadenza dei termine di cui all'art. 369, secondo comma, n. 2, onde questo darebbe ragione a quella autorevole dottrina che per tale ragione avrebbe escluso che quella norma possa prevedere un termine perentorio e concluso che il deposito possa avvenire oltre il termine da essa fissato: se mal non si intende l'argomento si vorrebbe, in sostanza, che la circostanza che la tardività sia rilevabile ad istanza di parte solo con il controricorso dovrebbe implicare che l'inosservanza della previsione formale di deposito della copia notificata non possa essere insuperabile, perché altrimenti si verificherebbe una contraddizione fra l'insorgenza del potere della controparte di rilevare la tardività del ricorso in un momento successivo alla scadenza del termine per il deposito del ricorso e la verificazione in un momento antecèdente - appunto tale scadenza - della preclusione della possibilità di evidenziare la tempestività dell'impugnazione mediante la copia con la relata.

Un terzo argomento viene prospettato con un'argomentazione imperniata sul rilievo che nella specie dovrebbe riconoscersi allo scopo della previsione. Ciò, nel quadro del rilievo generale che nel sistema delle nullità processuali si attribuisce allo "scopo dell'atto". Si osserva che, pur ammesso che il deposito della copia con la relata oltre il termine di venti giorni per il deposito del ricorso determini una nullità, si dovrebbe ritenere che, identificandosi lo scopo della previsione di cui si discorre nel mettere in condizione la Corte di cassazione di valutare che non si sia formatoli giudicato, esso sarebbe comunque assicurato dal deposito nei termini di cui all'art. 372 cod. proc. civ., ed una diversa conclusione sarebbe, pertanto, del tutto formalistica.

[...] Nessuno degli argomenti svolti nella memoria ha la forza di incrinare la validità dell'orientamento posto a base della relazione.

Detti argomenti trovano anzi sostanziale risposta negativa nella motivazione della sentenza n. 19654 del 2004, della quale, pertanto, appare opportuno riprodurre la relativa parte di motivazione.

Osserva detta sentenza quanto segue: «L'art. 369, secondo comma n. 2, esige, infatti, a pena di improcedibilità, che con il ricorso abbia luogo il deposito di "copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; (…)”.

La previsione dell'onere di deposito della copia della decisione con la relazione di notificazione, ove avvenuta, si spiega in funzione del riscontro, da parte della Corte di Cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitatile soltanto con l'osservanza del termine cosiddetto breve, di cui al secondo comma dell'art. 325 cod. proc. civ. in relazione al primo comma dell'art. 326 cod. proc. civ. (per là sostanziale affermazione di tali principi si vedano: Cass. 18 gennaio 1979, n. 357, secondo cui "la norma dell'art. 379, n. 2, cod. proc. civ., nell'imporre che la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata da depositare nella Cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, dev'essere quella che reca la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, è dettata allo scopo di porre la Corte e le altre parti in condizioni di accertare la tempestività del ricorso in relazione al termine perentorio posto dall'art. 325 cod. proc. civ. e risponde al principio che spetta al ricorrente dare la prova di tale circostanza"; in precedenza, citata dalla decisione ora richiamata, (Cass. 2 luglio 1953, n. 1805, nonché Cass. 9 aprile 1965, n. 618). Peraltro, va rilevato che, lo scopo della previsione della produzione della copia con la relata, se sia avvenuta la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine per l’impugnazione con il ricorso per cassazione, dev'essere, secondo la valutazione espressa dal legislatore con la comminatoria della sanzione della improcedibilità per il caso di inosservanza del relativo onere, raggiunto entro il termine previsto per il deposito del ricorso. Ciò dev'essere tenuto presente, ai fini di una corretta applicazione della norma, il riscontro della cui osservanza da parte della Corte di Cassazione si atteggia, evidentemente, diversamente, secondo che la parte ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentènza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l'impugnazione) che la sentenza contro cui ricorre sia stata notificata; oppure non formuli alcuna allegazione. Nel primo caso, (fermo che non pone problemi l’allegazione implicita, atteso che essa soddisfa senz'altro il precetto legislativo), l'allegazione espressa del ricorrente determina a suo carico l'onere, in ragione del citato n. 2 del secondo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. ed in ottemperanza alla regola di giudizio sull'onere della prova (non a caso già riecheggiata dalla cit. Cass. n. 357 del 1979), applicata alla dimostrazione dei presupposti e delle condizioni di regolarità del processo, di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, unitamente al ricorso (od anche - a norma del secondo comma dell'art. 372, applicabile estensivamente ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso - separatamente, ma comunque entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369: Cass. sez. un., 25 novembre 1998, n. 11932; in senso conforme: Cass. n. 14240 del 2000; e più di recente: Cass. n. 12100 del 2004; n. 12385 del 2004; n. 6350 del 2004; n. 3128 del 2003; n. 6622 del 2002). Ove tale produzione non avvenga, la sanzione della improcedibilità non è eludibile (vedi Cass. sez. un. n. 11932 del 1998, ora citata, sia pure in relazione al mancato deposito della copia autentica della sentenza; nonché le altre decisioni conformi sopra citate) non solo per effetto della mancata contestazione da parte dell'intimato che abbia resistito al ricorso, ma anche attraverso equipollenti, come il deposito di una copia con la relata di notifica da parte del controricorrente o come la circostanza che nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal giudice a quo risulti inserita una copia con detta relata. Infatti, ammettere tali equipollenti contraddirebbe la previsione dell'onere di depositò a pena di improcedibilità, quale adempimento che deve essere eseguito entro il termine per il deposito del ricorsa, in funzione dell'ordinato svolgimento del giudizio di cassazione ed inoltre, nel primo caso, metterebbe la sorte del giudizio di cassazione nelle mani del controricorrente, dalla cui decisione di produzione della suddetta copia con la relata dipenderebbe la procedibilità.

Né, in riferimento ai suddetti equipollenti, potrebbe giustificarsi l'esclusione della sanzione di improcedibilità sulla base del principio del raggiungiménto dello scopo della previsione dell'indicata produzione, cioè considerandosi che diviene possibile la valutazione della tempestività dell'impugnazione. A tale applicazione di uno dei principi regolatori della disciplina generale delle nullità formali osta, infatti, la circostanza che l'adempimento dell'onere del deposito della copia con la relata di notifica è assoggettato, come si è detto, al termine di deposito del ricorso e, pertanto, lo scopo della previsione di tale onere (da identificarsi nella messa a disposizione della Corte di Cassazione della copia della sentenza con la relata entro quel termine) non potrebbe apparire raggiunto per effetto del deposito avvenuto con il controricorso dell'intimato della copia con detta relata o della sua presenza nel fascicolo d'ufficio, collocandosi detti eventi dopo là scadenza di quel termine.

Nell'ipotesi di mancata allegazione dà parte del ricorrente del fatto dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata e di produzione soltanto della copia autentica della sentenza stessa, la Corte di Cassazione deve, invece, ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il termine lungo ed il suo potere di riscontro della tempestività di detto esercizio si accentrerà su tale verifica.

Qualora, tuttavia, o per eccezione dell'unica o di alcuna delle parti controricorrenti (che rilevino che, invece, era avvenuta la notificazione e producano la copia della sentenza con la relata della stessa) o, anche in difetta di tale eccezione, sulla base dell'esame delle produzioni delle parti (cioè sia del ricorrente, sia di parti controricorrenti) od anche dello stèsso fascicolo d'ufficio, la Corte riscontri che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno dell'esercizio del diritto di impugnazione rispetto al termine breve da quella notificazione decorrente, deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all'onere di deposito della copia notificata della sentenza e dichiarare la improcedibilità del ricorso (ed il rilievo di tale improcedibilità, come in altra occasione questa Corte ha ritenuto, precede quello dell'eventuale inammissibilità dell'impugnazione, eccepita o meno che sia, per l'intempestività del ricorsa in relazione al termine breve dalla notificazione decorso: vedi Cass. 5 febbraio 2001, n 1630).

La valutazione inerente l’improcedibilità del ricorso, in quanto relativa alle modalità minime necessarie, perché abbia luogo lo svolgimento dell'esercizio del diritto di impugnazione e, quindi, il processo di impugnazione in cassazione, appare, infatti, preliminare alla valutazione della tempestività di quell'esercizio».

[...] A quanto emerge dalla riportata motivazione, possono aggiungersi i seguenti rilievi.

In ordine al primo ed al terzo argomento svolto nella memoria - fermo che vengono in evidenza le precisazioni della riportata motivazione, le quali sottolineano che lo "scopo'' della previsione dell'art 369, secondo comma, n. 2 dev'essere raggiunto necessariamente nel termine per il deposito del ricorso e non ne è concepibile la realizzazione successivamente - ad ulteriore esplicitazione di questo assunto deve rilevarsi che nella specie il legislatore ha adoperato come categoria formale di sanzione di una inosservanza (in senso lato) delle forme; cioè del mancato rispetta di ima previsione di compimento di una certa attività, la nozione della improcedibilità.

Ora, quando il legislatore ricollega al mancato compimento di un’attività processuale doverosa entro un certo termine valutazione legale tipica circa il significato e le implicazioni di tale mancato compimento, che si risolve nel comando al giudice di applicare la sanzione senza poter in alcun modo esprimere alcun apprezzamento sul se lo scopo cui doveva assolvere il compimento dell'attività possa essere considerato raggiunto altrimenti ed in particolare per il tramite di evenienze verificatesi nel successivo svolgimento dell'attività processuale. La possibilità di dar rilievo m fini del conseguimento dello scopo a tale svolgimento è chiaramente esclusa dalla dichiarata volontà del legislatore di sanzionare il mancato compimento dell'attività entro il termine fissato con una sanzione che vuole esprimere l'irreparabilità del vizio di attività e che volutamente non riceve qualificazione in termini di nullità, ma appunto in termini di improcedibilità. L'uso di tale termine impedisce al giudice di "procedere " e, pertanto; di formulare un'ulteriore valutazione circa il raggiungimento dello scopo che si sarebbe dovuto assicurare per il tramite dello svolgimento tempestivo dell'attività.

Ne consegue che, per un elementare principio di non contraddizione, è reso irrilevante lo svolgimento processuale successivo alla scadenza di tale termine, o meglio è reso inidoneo a spiegare effetti impeditivi dell'applicazione della sanzione.

A tutto voler concedere, in presenza di ima comminatoria di improcedibilità, se il raggiungimento dello scopò della previsione del tempestivo compimento dell'attività nonostante può concepirsi ammissibile quando l'attività non sia stata esercitata nel termine, ciò potrebbe concepirsi senza contraddire la valutazione legale tipica del legislatore quando la fattispecie della realizzazione dello scopo dell'attività mancata risulti, in ipotesi, assicurato per il modo di essere dello svolgimento processuale al momento Stesso di scadenza del termine perentorio per il compimento dell'attività mancata.

Un esempio lo può evidenziare.

Si immagini che una sentenza pubblicata il giorno x venga assoggettata a ricorso per cassazione con indicazione della data della sua notifica e che sia mancata la produzione della copia della sentenza conia relata, e si consideri il caso in cui la data di notificazione del ricorso abbia a collocarsi entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. In tal caso, al momento di scadenza del termine per il deposto del ricorso, la Corte di cassazione è nella condizione di poter apprezzare che certamente l'esercizio del diritto di impugnazione è avvenuto tempestivamente, perché fra la data di deposito della sentenza e la notifica del ricorso intercorre un tempo minore del ed. termine breve di sessanta giorni per la notifica del ricorso in cassazione, onde è certo che il decorso di tale termine non può essere avvenuto. Ebbene, in questo caso lo scopo cui assolve la produzione della copia con la relata di notificazione appare raggiunto nonostante la sua mancata produzione tale fin dal momento entro il quale il legislatore con la valutazione legale tipica ha voluto che lo scopo stesso apparisse nella scansione processuale assicurato, cioè già al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso.

L'argomentare della memoria, là dove vorrebbe applicati i principi della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo non tiene, dunque, conto che la categoria della improcedibilità (ma non diverso discorso deve farsi per l'inammissibilità), per come rivela l'uso da parte del legislatore di una qualificazione diversa da quella della nullità, sfugge - salva l'ipotesi appena formulata -alle regole che in punto di raggiungimento dello scopo sono proprie della nullità.

E ciò, perché è lo stesso legislatore ad aver escluso l'applicabilità di tali regole con l'adozione della qualificazione della conseguenza del vizio (di attività) in termini di improcedibilità.

Il ricorso alla categoria della nullità ed ai suoi principi regolatori sarebbe stato legittimo se, nella specie, il legislatore si fosse limitato ad imporre il deposito della copia con la relata della notificazione entro il termine per il deposito del ricorso, senza qualificare come improcedibilità la sanzione per sua inosservanza, e Imitandosi a qualificare il termine come perentorio: in tal caso e solo in tal caso sarebbe lecito dare rilievo alla sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo anche quale effetto di attività processuali collocantisi al di là del termine (perentorio) per il deposito, restando semmai preclusa solo la possibilità che l'attività sanante potesse compiersi da parte dello stesso ricorrente, atteso che tale legittimazione avrebbe contraddetto il significato della perentorietà del termine.

Avendo invece il legislatore sanzionato l’inosservanza dell’onere di compimento dell'attività entro il termine perentorio con la sanzione della improcedibilità, resta preclusa la possibilità di valutare il raggiungimento dello scopo per effetto di attività processuali successive alla scadenza del termine.

Il meccanismo è certamente formalistico r ma il formalismo è da addebitare al legislatore ed è come tale ineludibile. Nella specie, poi, si tratta di formalismo che non appare nemmeno irragionevole, posto che l'onere di deposito della copia con la relata non risulta in alcun modo particolarmente gravoso ed è percepibile dalla semplice lettura della norma di cui si ragiona.

[...] Va, del resto, rilevato che una dottrina che ha commentato la sentenza n. 19654 del 2004 occupandosi in generale del problema della improcedibilità che qui si considera e dei limiti in cui ad essa può (o meglio potrebbe) applicarsi il principio, proprio della nullità, della sanabilità per raggiungimento dello scopo, se ha sostenuto (inaccettabilmente, per quanto si è detto) che lo scopo potrebbe ritenersi raggiunto ove la copia della sentenza con la relata figuri presente nel fascicolo d'ufficio, ovvero venga prodotta dall’intimato, ha convenuto che in ogni casa il ricorrente non possa in alcun modo produrre la copia con la relata oltre il termine per il deposito del ricorso perché altrimenti si verificherebbe una contraddizione con lo stesso sanzionamento della sua mancata attività. Ed ha anche escluso che, stante la rilevabilità d'ufficio della improcedibilità (immanente alla stessa previsione di simile qualificazione del vizio) possa avere rilievo la non contestazione, cioè la mancata rilevazione della tardività o della improcedibilità da parte dell'intimato costituito.

Con riferimento alla possibilità di dare rilievo al rinvenimento della copia con la relata nel fascicolo d'ufficio (ipotesi per vero improbabile, atteso che non si comprende a che titolo essa vi potrebbe essere stata inserita) o alla sua produzione da parte del resistente resta, per la verità, inspiegabile come possano dette evenienze assumere rilievo in presenza della comminatoria da parte del legislatore della improcedibilità. Infatti, implicando tale sanzione che ''non si possa procedere oltre", ove la Corte constati la mancata produzione della copia con la relata, è evidente che il dar rilievo a dette evenienze postulerebbe proprio un "procedere oltre", quale l'esame del fascicolo d'ufficio del giudice della sentenza impugnata e del fascicolo di parte dell'intimato e, dunque, sarebbe in contraddizione con la previsione stessa della improcedibilità. In ogni caso, questa questione non merita d'essere approfondita in questa la sede perché non si è verificata alcuna delle due ipotesi in discorso.

Quanto poi all’ipotesi della non contestazione da parte dell'intimato costituito, è sufficiente sottolineare che il dare rilievo alla non contestazione confliggerebbe manifestamente con la rilevabilità d'ufficio della improcedibilità e soprattutto darebbe rilievo -contro la volontà del legislatore - ad un'evenienza processuale relativa allo svolgimento successivo al momento di scadenza del termine per il deposito entro il quale, come si è detto, lo "scopo" della previsione dev'essere raggiunto o deve apparire raggiunto.

Naturalmente, ove il resistente svolga un ricorso incidentale sarà lui ad essere onerato di produrre la copia recante la relata di notificazione, poiché altrimenti il suo ricorso incidentale sarà a sua volta anch'esso improcedibile. Va anzi evidenziato che, proprio la prospettiva che il resistente che svolga ricorso incidentale ben potrebbe eccepire l’improcedibilità del ricorso principale ed essere interessato alla trattazione di quello incidentale ed all'uopo produca la copia con la relata, palesa ulteriormente che non è sostenibile attribuire rilevanza all’atteggiamento processuale del medesimo.

[…] Quanto al secondo argomento, sempre se si è bene interpretato l'argomentare del ricorrente, si osserva che non è dato intravedere il nesso di incompatibilità fra la possibilità che il potere della parte intimata di rilevare l’improcedibilità si possa estrinsecare solo con il controricorso ed il fatto che la stessa divenga irrimediabile entro il termine per il deposito del ricorso. È sufficiente osservare che, quando esercita quel potere la parte, gli effetti che si postulano avvenuti sul processo sono sempre effetti ricollegantisi al mancato compimento dell'attività entro il termine per il deposito del ricorso. E, del resto, anche il rilievo officioso non si può estrinsecare se non dopo la scadenza del termine per il deposito del controricorso, non essendo possibile che la Corte di cassazione possa esaminare, sia pure agli effetti del nuovo art. 375 cod. proc. civ. un ricorso prima che questo termine sia scaduto».

§4.2. Ebbene le motivazioni che si sono qui riprodotte danno ampia giustificazione oltre che della infondatezza dei rilievi della pagina sei della memoria in ordine ad una pretesa incongruenza della motivazione della sentenzia n. 19654 del 2005, anche del perché il pur diffuso argomentare della memoria in ordine al rilievo che dovrebbe avere la non contestazione non sia in alcun modo condivisibile.

§4.3. Resta da dire del preteso contrasto dell'orientamento con la Cedu: è sufficiente richiamare il rilievo già svolto nella riportata motivazione in ordine al fatto che l'onere di deposito della copia con la relata non risulta in alcun modo particolarmente gravoso ed è percepibile dalla semplice lettura della nonna di cui si ragiona, onde non si vede cime possa addebitarsi ad esso un sacrificio dell'effettività della tutela giurisdizionale, cui allude l'art. 13 della Convenzione, ma - in modo certamente superiore - la stessa nostra Carta Costituzionale, là dove, garantendo il diritto di azione, secondo la migliore dottrina del processo civile e la stessa interpretazione del giudice delle leggi esige che la garanzia del diritto di azione sia appunto effettiva. Sotto tale profilo, imporre al ricorrente in cassazione un adempimento formale da osservarsi necessariamente all'atto del deposito del ricorso o nel termine per il suo deposito di per sé non limita l'effettività della tutela giurisdizionale, giacché - lo si ripete - trattasi di adempimento facilmente percepibile ed osservabile.

§5. Il ricorso principale è, dunque, dichiarato improcedibile.

Ne consegue l'assorbimento di quello incidentale condizionato.

Il fatto che l'improcedibilità sia stata rilevata soltanto dal Pubblico Ministero costituisce giusta ragione per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale. Assorbito il ricorso incidentale. Compensa per giusti motivi le spese del giudizio di cassazione.

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