domenica 11 novembre 2007

Omicidio colposo, deflagrazione bombolone gas, responsabilità

Sezione di Francavilla Fontana del Tribunale Penale di Brindisi del 13.2.2007

Il Giudice dott. Francesco ALIFFI


L'art. 7 D.Lgs. n. 626 del 1994 nel prevedere in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia pure con riferimento al caso specifico di esecuzione dei lavori all’interno dell’azienda, sia l’obbligo dell’imprenditore committente di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici sia l’obbligo sempre in capo ai committenti di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del committente medesimo con riferimento esclusivo alle precauzioni dettate da regole non richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale (come nel caso di specie in cui il committente in attuazione di obbligo generale di collaborazione antinfortunistica doveva limitarsi ad informare l’appaltatore degli specifici rischi connessi alla manutenzione di un impianto “anomalo” e più pericoloso degli altri) una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall'appaltatore la cui esistenza prescinde anche dalla forma giuridica dello specifico contratto concluso dal committente sia esso appalto di opere o appalto di servizi o appalto di manodopera (per questi principi cfr. di recente: Cass. Pen. Sez. III n° 15927 del 12/01/2006, Sez. IV n° 45068 del 30/03/2004 Sez. III, n° 2946 del 11/11/2003 Sez. IV, n° 11360 del 10/11/2005, Sez. IV, n° 30857 del 14/07/2006 Sez. IV, n° 31296 del 17/05/2005).

In tema di lesioni e di omicidio colposo, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 c.p. e la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. (Cfr. Cass. Pen. Sez. IV n° 11360 del 10/11/2005).



N 239/2006 R.G.

.TRIBUNALE PENALE DI BRINDISI

SEZIONE DI FRANCAVILLAFONTANA

MOTIVI DELLA DECISIONE


B. A., L. M., V. A. e N. R. con decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice competente del Tribunale di Brindisi in esito all’udienza preliminare del 23 marzo 2006 sono chiamati a rispondere, avanti questo giudice, del reato di omicidio colposo commesso ai danni di M. M. L. e D. A. meglio descritto nel capo di imputazione.

Nella fase dell’udienza preliminare si sono costituiti parti civili D. L., B. A., D. A., L. P. C. D. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori L.P. T. e L. P. S., M. S., M. P. e S. A., tutti a vario titolo prossimi congiunti di MML e LM, deceduti a seguito della condotta delittuosa ascritta agli imputati.

Su richiesta delle parti civili venivano chiamati in causa quali responsabili civili le società L.GAS s.p.a. ed A.GAS S. s.r.l. che si costituivano in giudizio.

Nel corso del procedimento LPS, raggiunta la maggiore età si costituiva parte civile in proprio.

A seguito dell’acquisizione della notizia di reato e delle risultanze delle indagini preliminari, il P.M. ha ipotizzato la violazione per cui è processo ed ha esercitato l’azione penale.

Il processo è stato istruito: con l’escussione dei testi e consulenti indicati dalla pubblica accusa (PC, il quale ha riferito sulle indagini e gli accertamenti eseguiti nella qualità di appartenente al Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell’AUSL di Brindisi, il mar.. CC BR il quale ha riferito sulle indagini svolte nell’immediatezza per ricostruire la dinamica del sinistro e l’ing. VM il quale ha illustrato gli esiti della consulenza eseguita su incarico del P.M. nel corso delle indagini preliminari), dalla difesa delle parti civili (D G, S I, D M F, D V R, D C, D L, D D, D A, C S e M A), dalla difesa degli imputati e dei responsabili civili (L E, P G, N C, I F C, S F, A N e C A).

Nel corso dell’istruttoria su richiesta di tutte le parti sono stati acquisiti, oltre ad alcuni atti irripetibili (le consulenze autoptiche eseguite dal P.M. ai sensi dell’art. 360 c.p.p. dal dott. T, i verbali di sequestro eseguiti dai Carabinieri e dagli ispettori dello S.P.E.S.A.L. ed infine, ai sensi dell’art. 512 c.p.p. per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, il verbale di s.i.t. rese da LM prima del suo decesso), documenti di varia natura (tra i più rilevanti: il modello di contratto di comodato regolante i rapporti tra la L.GAS e gli utilizzatori di serbatoi GPL, il contratto di cessione di ramo d’azienda tra la T.GAD e la L.GAS, il contratto di manutenzione tra la L.GAS e l’A.GAS il fascicolo fotografico e gli altri rilievi eseguiti dallo S.P.E.S.A.L. di cui all’elenco acquisito all’udienza del 24-10-2006 e le relazioni scritti eseguite dai consulenti delle parti M, D V e I) e, ai sensi dell’art. 513 c.p.p. a seguito della contumacia dagli imputati, i verbali di interrogatorio resi da questi ultimi nel corso delle indagini preliminari.

Ne corso delle udienze svoltesi il 20 marzo ed il 17 aprile 2007 il P.M. ed i difensori delle altre parti hanno concluso nei termini indicati nei verbali.

Il processo infine è stato definito, come da dispositivo all’udienza del 17 aprile 2007.

Il materiale probatorio è costituito in sintesi: dalle dichiarazioni rese in dibattimento da alcune persone che hanno assistito alla deflagrazione che ha causato, dopo qualche settimana, il decesso della M e del D (lo stesso D sentito nelle indagini preliminari, S Immacolata e D P M Filomena), dalle persone a conoscenza delle abitudini di vita del D (D Cosimo, D Loretta, D Donato, D Antonio, C Silvestro e M Antonio) o dei rapporti tra quest’ultimo e l’A.GAS SERVICE s.r.l o comunque dell’organizzazione di questa impresa (S Ferdinando, A Nicola e C Angela), dalle risultanze degli atti di indagine compiuti fin dall’immediatezza per ricostruire la dinamica del sinistro (ing. P Cosimo, mar.. CC B Roberto, D Giuseppe, L Emilio, P Giovanni, N Cosimo), dalle dichiarazioni rese dagli imputati ed infine dagli accertamenti e dalle valutazioni espresse dai consulenti delle parti (ing. Vito M per il Pubblico Ministero, ing. D V Raffaele per le partici civili e l’ing. I Filippo Carlo per la difesa degli imputati B e N).

Dall’esame dell’illustrato materiale probatorio si evince, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale degli imputati B.A. V A e N R e l’estraneità agli addebiti di LM.

Per comprendere le ragioni che giustificano queste conclusioni è necessario ricostruire in modo analitico l’episodio oggetto dell’imputazione distribuendo tra: 1) le modalità, la causa e la dinamica della deflagrazione in esito alla quale è avvenuto il decesso di M M L e di LM ed 2) il coinvolgimento nella causazione del duplice evento mortale della condotta degli imputati inosservante di norme cautelari specificamente rivolte ad evitare rischi del tipo di quelli in concreto realizzatisi con il decesso della M e del D.

Infine sarà trattato 3) l’argomento relativo alle sanzioni inflitte agli imputati ritenuti penalmente responsabili.

1) le modalità, la causa e la dinamica della deflagrazione

Sulla scorta delle emergenze probatorie la concatenazione di eventi e di situazioni conclusesi con il decesso di M Maria Lucia e LM può così sintetizzarsi:

  • il 3 giugno 1998 LM, dipendente da due giorni della ditta A.GAS, è inviato dal datore di lavoro presso l’abitazione dei coniugi LP M, ubicata in E nella v V per eseguire un intervento di manutenzione sul serbatoio GPL ed in particolare per sostituire la valvola di sicurezza (cfr. dichiarazioni rese dal D e le consulenze redatte dagli ingegnere M, Incorvaia e Di Viaggiano nonché gli accertamenti eseguiti dal personale dello S.P.E.S.A.L.);
  • il detto serbatoio è sistemato in fondo ad cortile di forma rettangolare posto sul retro dell’abitazione e delimitato su tre lati da un muro di cinta alto circa due metri e sul quarto lato da una delle pareti dell’abitazione. Precisamente il serbatoio è posto in aderenza ai descritti muri di confine sotto una tettoia con strutture precarie (cfr. dichiarazioni rese ai testi M, L, P, le fotografie e la planimetria allegate alla consulenza M ed acquisite in esito all’esame del teste P nonché le foto scattate dai carabinieri e dagli ispettori dello S.P.E.S.AL.);
  • di fronte al serbatoio ed in aderenza alla parete posteriore dell’abitazione è posta una scala a cielo aperto che scende fino al piano interrato adibito a garage e deposito di attrezzi agricoli dove è anche installata una caldaia alimentata a GPL;
  • il serbatoio, pertanto, è stato dapprima installato e, negli anni successivi, tenuto in esercizio con il rifornimento continuativo di GPL senza rispettare alcune delle norme dettate dal D.M. 31-3-1984 con riferimento ai depositi di G.P.L. di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi destinati ad alimentare gli impianti civili ed in particolare: 1) senza rispettare le dimensioni minime dell’area in cui è sistemato il serbatoio (art. 2. comma 2 lett. b), 2) in vicinanza di scale che consentono l’accesso al piano cantinato (art. 4 comma 3° 1 e); 3) in difetto del progetto approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco (cfr. sul punto le dichiarazioni convergenti rese dai consulenti di tutte le parti e dai testi P e L);
  • il serbatoio inoltre è stato tenuto in esercizio nonostante gli interessati (i comodatari ed il fornitore di GPL) non avessero mai richiesto ed ottenuto il certificato di prevenzione incendi, il cui preventivo rilascio è imposto dalla normativa vigente all’epoca dei fatti oggetto del procedimento ed attualmente per tutte le attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco tra le quali è annoverata il deposito di gas (articoli 2 e 4 legge 16-7-1965 n° 966, 15 del DPR 29-7-1982 n° 577 e dall’art. 4 lett. B dell’elenco allegato al D.M. 16-2-1982);
  • il D, servendosi di una chiave in acciaio, procedeva a smontare la valvola di sicurezza del serbatoio che era pieno di GPL senza eseguire operazioni preliminari o un sopralluogo accurato (cfr. verbale di sommarie informazioni rese in data 15-6-1998da LM il quale precisa di avere soltanto controllato “a prevenzione” che non vi erano“fiamme libere” e che nessuno fumasse D le operazioni );
  • nel corso dell’operazione di smontaggio, a causa della mancata tenuta della sottovalvola montata sotto la valvola di sicurezza, iniziava a fuoriuscire il GPL con una forte pressione e per parecchi minuti al punto che alcuni vicini avvertivano distintamente per un periodo di tempo prolungato il sibilo caratteristico della perdita di gas sotto pressione (il cattivo funzionamento della sottovalvola viene concordemente e convincentemente indicato quale causa esclusiva della fuoriuscita del GPL non solo da tutti i consulenti sentiti in dibattimento ma anche dallo stesso D mentre sia S Immacolata che D P M F., presenti al momento della deflagrazione nelle rispettive abitazioni ubicate a qualche metro da quella dei coniugi l P M, hanno sentito il sibilo prolungato);
  • il D, nonostante la perdita ingente di gas, preferiva non interrompere l’attività di manutenzione riavvitando la vecchia valvola di sicurezza ma iniziava a montare una nuova valvola (probabilmente prelevata a bordo della sua autovettura), che tuttavia riusciva ad avvitare solo parzialmente e comunque non in modo sufficiente a bloccare completamente la fuoriuscita di GPL (cfr. oltre alle dichiarazioni del D, quelle rese da tutti i consulenti e dai testi P, D e L i quali fanno anche riferimento alla necessità avvertita in occasione dell’intervento dei Vigili del Fuoco di chiamare un idraulico il quale fu incaricato di bloccare la valvola);
  • nel frattempo il GPL, che fuoriusciva a forte velocità dalla valvola rimasta aperta, dopo essere stato proiettato verso l’alto, veniva deviato a causa del peso (il GPL è più pesante dell’aria per cui a contatto con quest’ultima di deposita immediatamente negli strati più bassi) e della tettoia, posta proprio sopra il serbatoio, verso il basso ed iniziava a diffondersi all’interno del cortile dal quale non poteva in alcun modo allontanarsi per la presenza del muro di cinta e dell’abitazione (sul punto c’è ampia convergenza tra le dichiarazioni rese dai consulenti, cfr. per esempio pag. 7 della relazione dell’ing. M e pag. 7 della relazione dell’ing. I);
  • il GPL, una volta convogliato all’interno del cortile nella parte più basse dell’atmosfera, seguiva l’unica via di fuga esistente a quella altezza rappresentata dal vano scala di collegamento con lo scantinato posto al piano interrato ed in questa zona si concentrava progressivamente sempre in maggiori quantitativi;
  • ad un certo punto proprio in prossimità della zona del vano scala la c.d. nube, composta da GPL altamente concentrato, ha trovato una fonte di innesco idonea a provare una forte deflagrazione, fonte che, come si evince dalle tracce di anNmento provocate dalla fiammata presenti su un tubo PVC di colore arancione (che incominciano a circa 15 cm dal pavimento e proseguono per l’intera lunghezza del tubo che arriva fino alla sommità dell’abitazione) e dalle ustioni riportate dal D (principalmente localizzate nella parte superiore del corpo), era localizzata ad una certa altezza dal piano di calpestio (cfr. le valutazioni sostanzialmente convergenti rese dai consulenti sulla dinamica della deflagrazione ma non sul tipo di fonte di innesco individuata dagli ingegneri P e M in un mozzicone di sigaretta rinvenuto nelle adiacenze del vano scale e dall’ing. I in un’altra sorgente di calore quali i fili dell’impianto elettrico o una dispersione di energia);
  • a seguito dell’esplosione tanto la M che il D riportavano vastissime ustioni di II° e III° grado diffuse in gran parte della superficie corporea che, a loro volta, hanno provocato gravissime alterazioni metaboliche fino all’arresto cardiorespiratorio che, qualche settimana dopo, ne ha cagionato la morte (sul punto vedi più ampiamente le perizie autoptiche eseguite dal dott. T il quale ha accertato, sia con riferimento alla M che con riferimento al D, la “sussistenza di uno stretto legame eziologico diretto ed unico” tra le vastissime ustioni riportate da entrambi in occasione della deflagrazione avvenuta il 3 giugno 1998 ed il loro decesso avvenuto in epoca successiva);

Riassumendo deve ritenersi certo:

  • che il D nel corso delle operazioni di sostituzione della valvola di sicurezza non è riuscito a bloccare tempestivamente il rilascio di consistenti quantitativi di GPL provocato dalla mancata tenuta della sottovalvola del serbatoio e quindi ad evitare la successiva esplosione perché non ha posto in essere la manovra più idonea ad interrompere il rilascio che, nelle condizioni esistenti ed in particolare per la posizione in cui si trovava il serbatoio, era rappresentata dall’immediato riavvitamento della valvola da sostituire e dalla interruzione di ogni operazione di manutenzione (sul punto si veda pag. 16 deposizione del consulente M e pag. 41 della deposizione del consulente Incorvaia);
  • che la deflagrazione eziologicamente legata al decesso di MML e LM è stata provocata dalla coesistenza di due fattori scatenanti: 1) una fonte di innesco non individuata con precisione e non costituente da sola una fonte autonoma di pericolo (un mozzicone di sigaretta eventualmente abbandonato da persone diverse dal D, una perdita nell’impianto elettrico l’eccessivo riscaldamento di materiale metallico ecc.) e 2) l’accumulo in prossimità della detta fonte di innesco all’interno del vano scala di collegamento con il piano interrato di un quantitativo consistente e concentrato del GPL;
  • che l’accumulo del GPL in così elevato livello di concentrazione comunque superiore ai c.d. limiti di infiammabilità che rendono possibile l’incendio della miscela GPL – aria (sul punto si vedano le interessanti precisazioni contenute alla pag. 6 della consulenza redatta dall’ing. Incorvaia secondo il quale “il GPL è una sostanza infiammabile e la combustione avviene quando la sostanza è miscelata con aria in opportune quantità … per concentrazioni inferiori la miscela GPL aria non si incendia anche in presenza di fonte di innesco in quanto troppo povera di combustibile”) si è verificato esclusivamente per la posizione in cui si trovava il serbatoio e della conseguente mancanza di ventilazione dell’area interessata. Il serbatoio, infatti, era collocato sotto una tettoia, all’interno di un cortile chiuso da muri di cinta alti due metri ed in prossimità di un piano interrato dove si dirige naturalmente il gas che eventualmente fuoriesce dal serbatoio sia perché più pesante dell’aria sia per gli ostacoli frapposti dalla tettoia e dai muri di recinzione (sul punto si vedano oltre alle chiare indicazioni contenute nella relazioni scritte dei consulenti M e Incorvaia la deposizione resa da quest’ultimo, cfr. pag. 35).

La condotta colposa degli imputati e loro collegamento causale con gli eventi lesivi

Ciò premesso, è evidente che devono essere chiamati a rispondere dell’omicidio colposo di MML e LM soltanto gli imputati che, trovandosi in una posizione di garanzia e ponendo in essere una condotta, commissiva o omissiva, in violazione di norme cautelari sia specificamente previste dalla normativa vigente o da atti negoziali sia imposte dagli ordinari canoni di diligenza, prudenza e perizia, si siano in qualche modo inseriti nella delineata concatenazione degli eventi apportando un contributo alla loro complessiva realizzazione (condotta negligente, imprudente ed imperita del D e successivo svilupparsi o aggravarsi dei fattori scatenanti della deflagrazione che ha determinato il decesso di MML e LM).

Per procedere a tale valutazione è però necessario chiarire dettagliatamente il ruolo svolto da ogni imputato.

V A rivestiva all’epoca di verificazione del sinistro di cui ci si occupa la carica di legale rappresentante della L.GAS, società proprietaria del serbatoio nonché fornitrice esclusiva del GPL in esso contenuto.

Esattamente la L.GAS ha acquistato il serbatoio in uso ai coniugi La Porta Masilla, insieme con altri dello stesso tipo, dalla TOTIGAS s.r.l. in virtù di un contratto di cessione di ramo d’azienda concluso in data 30.12.1997 che tra l’altro prevede la cessione dei detti serbatoi “nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al trapasso della proprietà” fatta salva comunque la possibilità per la L.GAS di ottenere una “riduzione”del prezzo di vendita per i serbatoi affetti da“irregolarità insanabili di qualsiasi natura”.

La L.GAS, pertanto in esecuzione del contratto di cessione di ramo d’azienda è senz’altro subentrata nel “contratto di comodato e fornitura GPL” concluso in precedenza (sembrerebbe in data 20-11-1991) tra la TGAS e MML assumendo nei confronti di quest’ultima tutti gli obblighi a suo tempo assunti dalla TGAS (va comunque notato che pur essendo incontestata l’esistenza del contratto tra la TGAS e la Masilla ed il successivo subentro della L.GAS alla TGAS nonché l’operatività anche al serbatoio in uso alla M del contratto di manutenzione concluso tra L.GAS e la A.GAS con riferimento a tutti i serbatoi di proprietà della L.GAS, non è stato mai prodotto, né D le indagini né in dibattimento, il documento contenente il contratto in questione probabilmente perché nessuna delle parti, ben consapevole delle anomalie legate all’installazione in spregio a tutte le norme di sicurezza, aveva interesse ad una stipula dell’atto negoziale in forma scritta).

Secondo le clausole contrattuali mentre la M è obbligata, tra l’altro, a “richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative dei Vigili del Fuoco nonché a pagare ogni onere in relazione alla installazione, alla gestione ed al controllo del serbatoio …a rifornirsi esclusivamente dalla L.GAS ”, la L.GAS, oltre ad essere autorizzata a rimuovere immediatamente il serbatoio in caso di inadempienza ai menzionati obblighi della controparte compresi quelli inerenti la richiesta e l’ottenimento delle autorizzazioni da parte dei Vigili del Fuoco, è obbligata a rifornire periodicamente la M di GPL.

La L.GAS con contratto i cui effetti sono iniziati a decorrere dal 1° aprile 1998 ha affidato alla ditta A.GAS SERVICE i lavori di manutenzione dei serbatoi di sua proprietà.

B.A. e N R rivestivano, all’epoca della verificazione del sinistro, la carica rispettivamente di legale rappresentante e responsabile unico dello stabilimento di Taranto della A.GAS s.r.l. competente per l’esecuzione degli interventi di manutenzione anche in provincia di Brindisi. Il N, come ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio, si era poi personalmente occupato dell’assunzione del D.

Sia il N che il B in passato avevano svolto mansioni assimilabili a quelle appena descritte per conto della società I TGAS s.r.l. vale a dire della società che fino al settembre 1997 era stata proprietaria del serbatoio i uso ai coniugi L P M e che, in virtù del contratto di fornitura poi ceduto alla L.GAS, aveva operato in modo continuativo per un lungo periodo (per circa sei anni) le forniture di GPL necessarie per tenere in esercizio l’impianto installato nell’abitazione dei detti coniugi ubicata nella via Verdi n° 68 di Erchie (sul punto si vedano le dichiarazioni rese dal consulente M, i documenti relativi alla T allegati alla relazione scritta di consulenza redatta dallo stesso M e le dichiarazioni rese da S sul forte collegamento tra le compagini sociali della TGAS ed A.GAS).

L’A.GAS, in virtù del contratto stipulato con la L.GAS, era obbligata ad eseguire una serie di prestazioni richieste di volta in volta tra le quale la sostituzione annuale e biennale della valvola di sicurezza dei serbatoi in esercizio da effettuarsi: “servendosi della apposita attrezzatura dopo essersi accertati della avvenuta chiusura della sottovalvola”; “controllando lo stato della guarnizione di tenuta fra valvola e sottovalvola di sicurezza … cospargendo sulla connessione sottovalvola-valvola di sicurezza una soluzione tensioattiva” e comunque “controllando la tenuta della valvola di sicurezza e relativa sottovalvola con eliminazione di eventuali perdite” ed infine spedendo alla filiale L.GAS di competenza “il certificato di collaudo unitamente ai dai matricolari del serbatoio interessato, del nominativo ed indirizzo dell’utenza”.

LM, infine, sarebbe stato, secondo l’impostazione accusatoria, l’installatore del serbatoio.

L’istruttoria dibattimentale non ha confermato questa circostanza non potendo considerarsi sufficienti elementi di prova né le informazioni assunte dal consulente del P.M. nel corso della adempimento dell’incarico né le dichiarazioni rese dallo stesso L nell’immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria senza l’assistenza del difensore e poi categoricamente smentiti nell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero.

Il delineato quadro probatorio rende superfluo approfondire la posizione del L che pertanto deve essere andato assolto per non avere commesso il fatto.

Il V, quale legale rappresentante della società proprietaria del serbatoio nonché committente dei lavori di manutenzione, ha indubbiamente contribuito con colpa alla causazione dell’evento lesivo sotto vari profili molti dei quali correttamente indicati nella contestazione elevata a suo carico dal Pubblico Ministero.

Innanzitutto, il V, agendo quale proprietario e titolare del contratto di fornitura, ha tenuto in esercizio, rifornendolo continuativamente di GPL, un serbatoio installato e funzionante in palese ed evidente violazione non solo della normativa antinfortunistica ma anche delle normali regole di prudenza.

Si tratta, in sintesi, di un serbatoio collocato in uno spazio che, per le già esaminate caratteristiche, costituiva una fonte di elevatissimo e costante pericolo pronto immediatamente a realizzarsi non appena si fosse verificato una perdita di GPL, vale a dire un evento tutt'altro che eccezionale ed imprevedibile nelle operazioni rouitnarie di manutenzione anche a prescindere dalla perizia e preparazione del tecnico incaricato di effettuarle.

In realtà, come bene ha osservato il consulente del P.M., la società proprietaria del serbatoio, peraltro al corrente della situazione precaria e rischiosa dell’impianto, se non altro perché privo del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, non avrebbe dovuto operare le forniture di GPL come peraltro espressamente previsto dal contratto di cessione in comodato del serbatoio e fornitura di GPL proprio nel caso in cui il comodatario, anche per sua colpa, non fosse stato in possesso della detta autorizzazione o comunque non l’avesse esibita al fornitore e proprietario del serbatoio.

Il V, in altri termini, dopo l’acquisto dei circa 8.000 serbatoi dalla TGAS, pur essendo stato informato dal venditore che almeno una parte dei serbatoi potevano essere affetti da“irregolarità insanabili di qualsiasi natura”, non ha predisposto prima di iniziare le forniture di GPL, come invece sarebbe stato imposto dall’osservanza di minime norme precauzionali e dalla vetustà degli stessi serbatoi, un piano generale e straordinario di controllo non solo dei serbatoi ma soprattutto delle altrettanto rilevanti modalità di installazione dei medesimi serbatoi in modo da rendere complessivamente gli impianti sicuri e conformi ai canoni di sicurezza imposti dalla normativa vigente e da eliminare le carenze funzionali e strutturali come quelle relative al cattivo funzionamento della sottovalvola, ma ha operato ugualmente le forniture di GPL accettando il rischio di verificazione degli eventi lesivi collegati all’esistenza di serbatoi installati in posizioni estremamente pericolose.

Il V, inoltre, operando anche come committente non ha fornito informazioni dettagliate alla società incaricata, dell’attività di manutenzione con apposito contratto di appalto.

In particolare la L.GAS non ha informato la controparte non solo dell’assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e delle esplosioni provocate da gas ma anche della presenza nell’impianto di gravi anomalie e di rischi specifici che avrebbero dovuto indurre l’appaltatore a compiere ogni attività manutentiva, anche la più semplice, con estrema cautela comunque maggiore a quella normalmente richiesta nelle operazioni dello stesso tipo compiuti in serbatoi in condizioni normali.

Inoltre, la L.GAS non si è nemmeno curata di apporre sul serbatoio una etichetta o altro segnale equivalente che evidenziasse le norme di sicurezza da adottare in caso di manutenzione non consentendo così a colui che doveva operare sul serbatoio di porre in essere le manovre di sicurezza necessarie o diversamente di evitare quelle che possono costituire causa di grave pericolo per il detentore e per i terzi.

In situazioni come queste è evidente che, qualora durante lo svolgimento dell’attività dell’appaltatore, si verifichi un evento lesivo, esso deve essere considerato causalmente collegato anche alla azione od omissione colposa del committente quando quest’ultimo abbia commissionato o comunque consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto pericolose di cui è a conoscenza e di cui non ha messo adeguatamente al corrente l’appaltatore (sul punto si veda Cass. Sez. IV 31450 del 12/06/2002).

Inoltre, va evidenziato come l'art. 7 D.Lgs. n. 626 del 1994 nel prevedere in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia pure con riferimento al caso specifico di esecuzione dei lavori all’interno dell’azienda, sia l’obbligo dell’imprenditore committente di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici sia l’obbligo sempre in capo ai committenti di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del committente medesimo con riferimento esclusivo alle precauzioni dettate da regole non richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale (come nel caso di specie in cui il committente in attuazione di obbligo generale di collaborazione antinfortunistica doveva limitarsi ad informare l’appaltatore degli specifici rischi connessi alla manutenzione di un impianto “anomalo” e più pericoloso degli altri) una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall'appaltatore la cui esistenza prescinde anche dalla forma giuridica dello specifico contratto concluso dal committente sia esso appalto di opere o appalto di servizi o appalto di manodopera (per questi principi cfr. di recente: Cass. Pen. Sez. III n° 15927 del 12/01/2006, Sez. IV n° 45068 del 30/03/2004 Sez. III, n° 2946 del 11/11/2003 Sez. IV, n° 11360 del 10/11/2005, Sez. IV, n° 30857 del 14/07/2006 Sez. IV, n° 31296 del 17/05/2005).

Evidentemente, l’avere il V contribuito a cagionare l’evento lesivo anche mediante l’inosservanza dell’esaminato obbligo generale di collaborazione antinfortunistica con gli altri imputati che ricoprono la specifica qualifica di datori di lavoro del lavoratore deceduto in occasione dell’infortunio oggetto del procedimento, assume specifica rilevanza in relazione alla imputazione della contestata aggravante della violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro.

E’ stato infatti chiarito che in tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 c.p. e la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. (Cfr. Cass. Pen. Sez. IV n° 11360 del 10/11/2005).

In conclusione il V, avendo tenuto in esercizio mediante ripetuti rifornimenti di GPL il serbatoio concesso in comodato ai coniugi LP e M nonostante l’estrema pericolosità della sua collocazione di cui si è detto ed avendo appaltato la manutenzione del medesimo serbatoio alla A.GAS senza fornire informazioni specifiche sui rischi specifici dell’impianto legati alla anomala ubicazione, ha senz’altro contribuito alla causazione del decesso della M e del D nei termini richiesti nell’ambito dei reati colposi realizzati in forma omissiva in quanto se il V, avesse posto in essere il c.d. comportamento alternativo lecito e quindi non avesse operato le forniture di GPL o per lo meno, dopo averle operate, avesse informato adeguatamente la ditta appaltatrice del servizio di manutenzione dei gravi e particolari rischi connessi alla ubicazione del serbatoio, l’evento lesivo non si sarebbe verificato nel senso che non si sarebbero attivato nessuno dei i fattori scatenanti la deflagrazione.

Tale conclusione, peraltro, rimane ferma se, come ritiene più corretto il Tribunale, si attribuisce natura commissiva alla causalità che lega la condotta del V all’evento lesivo contestatogli.

In astratto la distinzione tra causalità commissiva e causalità omissiva è del tutto chiara: nella prima viene violato un divieto;
nella seconda è un comando ad essere violato.

In concreto la distinzione è invece tutt’altro che chiara e infatti viene frequentemente ritenuta omissiva una condotta che non lo è: sono ben pochi i casi nei quali la condotta cui riferire l'evento dannoso è chiaramente attiva (un automobilista ha investito un passante sulle strisce pedonali; il chirurgo ha inavvertitamente tagliato un vaso durante l'intervento) o passiva (l'addetto al passaggio a livello non ha abbassato le sbarre durante il passaggio a livello; il medico ha colposamente omesso di ricoverare il paziente).
Con riferimento alla responsabilità del datore di lavoro - più vicina a quella del rifornitore di GPL V - si è, per esempio detto, criticando l'orientamento giurisprudenziale che riteneva omissiva la condotta del datore di lavoro che non aveva impedito che i lavoratori dipendenti fossero esposti ad agenti patogeni, che "l'omissione di cui all'art. 40 cpv. c.p., infatti, non è un' omissione di cautele, ma - più radicalmente e specificamente - un omesso impedimento”.

Nel caso in esame in particolare se si valorizza il fatto che il V ha violato il divieto di compiere un’attività pericolosa – la tenuta in esercizio del serbatoio in sua proprietà mediate rifornimento continuativo di GPL nelle condizioni anomale più volta evidenziate - senza l’adozione delle cautele necessarie, la condotta a lui ascritta non può che essere considerata commissiva (l'imputato ha "agito" e la sua azione è valsa a cagionare l'evento) con componenti omissive (nel fare ha omesso le cautele più volte indicate le quali, più che sul piano della causalità, rivelano sotto il profilo dell’elemento soggettivo).

Se così è diviene irrilevante sia la questione relativa all’esistenza di una posizione di garanzia in capo al V sia la questione relativa alla fonte dell'obbligo di protezione e di controllo in cui tale posizione si sostanzia perché la responsabilità del V è positivamente riconducibile alla sua condotta: l’avere svolto un’attività pericolosa, quale il rifornimento di GPL di un serbatoio irregolare, impone all’agente di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che vengano provocati danni a terzi.

Anche il N ed il B, quali datori di lavoro ed appaltatori del servizio di manutenzione del serbatoio e nell’ambito delle rispettive mansioni e competenze, hanno contribuito colposamente alla causazione dell’evento lesivo di cui ci si occupa in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Entrambi, pur titolari di una specifica posizione di garanzia avente ad oggetto la protezione del lavoratore dipendente e dei terzi eventualmente coinvolti nell’attività esplicata da quest’ultimo nell’interesse dell’impresa, non hanno adempiuto al dovere generico di formazione e di informazione del lavoratore LM previsto in materia di infortuni sul lavoro dal Decreto legislativo n. 626/1994.

Come, infatti, è stato chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo cfr. Cass. Pen. Sez. IV n° 41997 del 16/11/2006), il detto D.L.vo, pur prevedendo un obbligo di diligenza del lavoratore addirittura destinatario una previsione sanzionatoria a suo carico, non esime il datore di lavoro, e le altre figure ivi istituzionalizzate, dal debito di sicurezza nei confronti dei subordinati che consiste in primo luogo in un dovere generico di formazione e di informazione dei lavoratori orientato a rendere questi ultimi più esperti e tecnicamente competenti e quindi dotati della diligenza, perizia e prudenza, necessarie a prevenire i rischi connessi all’attività lavorativa.

Tale dovere di formazione e di informazione diventa ancora più stringente allorquando l’attività svolta dal lavoratore è particolarmente pericolosa.

Nel qual caso, infatti, norme specifiche, come il combinato disposto degli articoli 4 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, 37 e 38 del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 in materia di depositi di gas del tipo di quelli di cui ci si occupa, impone al datore di lavoro di rendere edotto i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti (cfr. Cass. Pen. Sez. IV n°41707 del 23/09/2004).

Al contrario il D - come dimostrato sia dalla condotta tenuta in occasione della verificazione del sinistro che dalle dichiarazioni rese dallo stesso D, dai testi S (il quale, nonostante gli stretti rapporti personali con la famiglia B alle cui dipendenze lavora da più di venti anni ed il tentativo palese di attenuare le responsabilità del suo datore di lavoro, ha fornito delucidazioni illuminanti sulla natura e lo scopo della brevissima attività di formazione svolta dal D prima di essere assunto dall’A.GAS) e A ed infine dalle dichiarazioni rese dagli stessi imputati B e N - prima di svolgere per conto dell’A.GAS l’attività di manutenzione dei serbatoi non ha ricevuto alcuna formazione specifica sui rischi cui andava incontro e soprattutto sulle precauzioni, anche più elementari, che avrebbe dovuto porre in essere per evitare che dalla sua attività lavorativa, nel coso di insorgenza di inconvenienti e complicazioni peraltro non eccezionali, derivassero danni gravi a sé stesso e a terze persone, nonostante i suoi datori di lavoro fossero per lo meno a conoscenza della vetustà del serbatoio interessato alla manutenzione e, in virtù dei pregressi rapporti con la TGAS (proprietaria e fornitrice di GPL fino al 1997), della concreta possibilità che alcuni dei serbatoi ceduti dalla TGAS alla L.GAS fossero affetti da“irregolarità insanabili di qualsiasi natura” come si legge nel contratto di cessione di ramo d’azienda.

Come si è già detto, il D non ha preventivamente ispezionato i luoghi al fine di verificare se l’ubicazione del serbatoio poteva in qualche modo incidere sull’operazione che si accingeva a compiere rendendola più rischiosa, non ha chiesto informazioni all’utilizzatore dell’impianto sull’esistenza di autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti tra cui i Vigili del Fuoco, non si è curato di porre a distanza di sicurezza le persone presenti, ha utilizzato per svitare la valvola una chiave in acciaio anziché uno strumento in materiale “antiscintilla”, non ha immediatamente richiuso la valvola dopo essersi accorto del rilascio del gas provocato dalla mancata tenuta della sottovalvola consentendo in tal modo la fuoriuscita di un quantitativo consistente di GPL che ha poi generato l’esplosione.

Il D ha posto in essere tale complessiva condotta negligente ed imprudente perchè non aveva la formazione e quindi il bagaglio di conoscenze necessarie per adeguarsi alle norme precauzionali migliori e più efficaci per affrontare senza rischi ed in sicurezza la situazione in cui è venuto a trovarsi.

Infatti, il D, tranne un brevissimo periodo dal 12-9-1994 al 6-10-1995 in cui è rimasto alle dipendenze di una ditta con la qualifica ben diversa di “installatore di serbatoi”, nel corso dell’anno 1997 e per circa un anno e mezzo, aveva svolto attività di manutenzione dei serbatoi GPL occupandosi anche della sostituzione delle valvole di sicurezza ma sempre operando in autonomia senza la supervisione di personale più specializzato, non aveva frequentato corsi specifici, se non un unico colloquio di qualche ora con il responsabile tecnico dell’A.GAS, lo S, finalizzato a saggiare le capacità tecniche ma non le conoscenze e la preparazione del lavoratore in materia di sicurezza e comunque le misure da adottare per prevenire ed evitare i rischi connessi all’attività lavorativa allorquando si fossero verificate situazioni diverse da quelle “di routine” (cfr. il libretto di lavoro e le dichiarazioni rese dal teste A N all’udienza del 27-2-2007 e dal teste S all’udienza del 20-3-2007 in particolare pag. 11 e seg.).

In altri termini, se il D fosse stato correttamente formato ed adeguatamente informato dal datore di lavoro, di certo non avrebbe neanche iniziato le operazioni di manutenzione del serbatoio in uso ai coniugi L P M mentre lo stesso era pieno di GPL evitando in tal modo la deflagrazione da cui è scaturito il decesso suo di MML.

In altri termini il D, ove fosse stato correttamente formato ed adeguatamente informato, avrebbe potuto rendersi conto, proprio sulla scorta delle conoscenze trasmessegli dal datore di lavoro, della più volte menzionata ubicazione “anomala” del serbatoio medesimo e, una volta constatato che la valvola di sicurezza da sostituire era ancora pienamente efficiente (la circostanza è certa e non contestata), avrebbe potuto valutare la sostituzione della detta valvola in quelle specifica situazione eccessivamente rischiosa per la sua integrità fisica e per quella delle altre persone presenti sul posto ed anziché procedere direttamente alla manutenzione del serbatoio pieno sarebbe stato messo nelle condizioni di optare per una soluzione tecnica diversa e più adeguata alla situazione di pericolo che si trovava ad affrontare quale quella - consigliata anche dal teste-esperto S (cfr. pag. 9 e seg.) - di sospendere momentaneamente le operazioni di manutenzione sul serbatoio pieno di GPL e sostituire la valvola in tutta sicurezza dopo lo svuotamento del serbatoio.

D’altra parte la sostituzione della valvola non costituiva affatto per il D, chiamato a svolgere un intervento ordinario programmato periodicamente dal suo datore di lavoro, sebbene reso obbligatorio dalla normativa vigente, ma non intervenuto di urgenza su richiesta del utilizzatore (il quale ad esempio segnalava il rilascio di GPL), un’operazione impostagli con urgenza dalla cogente necessità di evitare un pericolo di imminente realizzazione ma costituiva una operazione che ben poteva essere rimandata, anche di qualche giorno, in modo da consentire il preventivo svuotamento del serbatoio.

Sul punto sono illuminanti le dichiarazioni rese dal teste della difesa A, titolare di una ditta di manutenzione di serbatoi GPL, il quale ha precisato, riferendo una condivisibile e generale regola prudenziale, che il D, una volta accortosi che il serbatoio era stato installato in spregio di tutte le norme di sicurezza, lungi dal sostituire a tutti i costi la valvola si doveva limitare “a controllare che non ci fossero perdite” per evitare di lasciare una situazione di pericolo (cfr. ud. 27-2-2007 pag. 20 e seg.).

Chiarite le singole condotte colpose degli imputati V, N e B possono affrontarsi gli ulteriori problemi comuni a tutte le condotte: a) il ruolo assunto nel nesso causale dalla condotta imprudente posta in essere dal D e b) la mancata individuazione della fonte di innesco che ha cagionato la deflagrazione ed infine c) la sussistenza dell’elemento soggettivo.

a) Per quanto riguarda la condotta del D va tenuto presente che le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia.

Ne segue che il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere ai sensi dell’art. 41 c.p. la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.

L’esclusione di responsabilità del datore di lavoro, invece, non opera, allorquando, come nel caso in esame, il comportamento, sebbene avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, non solo è stato posto in essere dallo stesso nello svolgimento delle mansioni cui era ordinariamente preposto ma è stato in buona parte determinato dalle carenze informative e dalla consequenziale deficitaria preparazione del lavoratore (cfr., ex ceteris, Cass. Pen. Sez. IV n. 12115/1999, Sez. IV n. 952/1997 e da ultima Sez. IV n. 2614/2006).

b) Per quanto concerne la fonte di innesco della deflagrazione, l’istruttoria dibattimentale (in particolare le dichiarazioni rese dai parenti più intimi del D, i quali hanno categoricamente escluso che lo stesso fumasse, e le condivisibili argomentazioni del consulente I, il quale ha evidenziato che se il mozzicone rinvenuto fosse stato la fonte di innesco ben difficilmente si troverebbe nelle condizioni in cui si trova tutt’ora nel fascicolo del dibattimento vale a dire integro e senza tracce di combustione) da un lato ha escluso con certezza che essa possa individuarsi nel mozzicone di sigaretta rinvenuto in prossimità del vano scala di collegamento con il piano interrato più di quindici giorni dopo l’esplosione avvenuta il 3 giugno 1998, esattamente il successivo 19 giugno, (quindi rinvenuto in un luogo che non risulta essere stato sottoposto a sequestro e che era stato in quegli stessi giorni visitato da molte persone quali come soccorritori, Vigili del Fuoco, carabinieri, ispettori dello S.P.E.S.A.L. e così via) dall’altro non ha consentito di individuare con altrettanta certezza un fonte di innesco diversa.

Tale carenza probatoria tuttavia non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione del nesso di causalità tra le condotte colpose degli imputati V, N e B ed il decesso di LM e di MML.

E’ stato infatti affermato in giurisprudenza che in tema di causalità, la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale, ed addirittura nei casi in cui l'innesco della serie causale possa essere attribuito a più condotte colpose alternative, purché ciascuna tra esse sia riferibile allo stesso imputato, e debba essere esclusa l’incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (Cass. Pen. Sez. IV n. 14358 del 06/02/2002 e n°. 988 del 11/07/2002).

Nella fattispecie in esame, invece, pur non potendo stabilirsi da quale fonte la deflagrazione è stata innescata, è stato adeguatamente provato che essa è stata causata da una fuoriuscita di gas e alla sua elevata concentrazione nell’atmosfera entrambe ricollegate, per come più volte osservato, alla condotta colposa degli imputati.

D’altra parte non si può pretendere che il giudice spieghi l’intero meccanismo di produzione dell'evento, e non lo si può pretendere perché non è possibile conoscere esattamente tutte le fasi intermedie, attraverso le quali la causa 'produce' l'effetto finale.
Ciò che conta per ritenere accertata l'esistenza del rapporto di causalità è l’accertamento della condotta colposa produttiva dell'evento e l’assenza di fattori esterni di natura accidentale ed imprevedibile.

Il nesso di causalità pertanto deve ritenersi provato non solo quando venga accertato compiutamente il meccanismo causale che ha dato luogo all'evento ma, altresì, in tutti quei casi nei quali, pur non essendo compiutamente descritto o accertato il complessivo succedersi della concatenazione causale, l'evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa dell'agente (in tal senso cfr anche Cass., sez. 4^, 15 marzo 1995 n. 2650).

c) per potere formalizzare l'addebito colposo non è sufficiente verificare la violazione della regola cautelare ma occorre verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa mediante più accertamenti graduali.

Innanzitutto è necessario accertare la regola cautelare violata fosse diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi, altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva giustificata dal mero "versari in re illecita".

Ne consegue che, sul versante oggettivo della colpevolezza, occorre verificare la cosiddetta "concretizzazione del rischio" mediante una valutazione che deve prendere in considerazione l'evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell'agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire.

In secondo luogo occorre verificare, sul versante c.d. soggettivo della colpevolezza, con valutazione "ex ante", se era prevedibile che la condotta dell’agente avrebbe potuto provocare quell'evento.

Tale valutazione va effettuata dal punto di vista dell'agente (non di quello che ha concretamente agito, ma dell'agente modello il c.d. '"homo eiusdem professionis et condicionis") al quale deve potersi addebitare di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere.

Nel giudizio di "prevedibilità", più precisamente, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione.

Nel caso in esame non vi sono dubbi che il V, il N ed il B hanno violato le già esaminate regole cautelari volte, in ragione della loro specifica natura di norme finalizzate ad evitare infortuni sul lavoro, a prevenire rischi del tipo di quelli che in concreto si sono realizzati ed hanno posto in essere - in considerazione dell’esperienza maturata nel settore, del ruolo apicale svolto all’interno delle rispettive aziende, della diretta partecipazione o alla stipula del contratto di acquisto dei serbatoi installati e tenuti in esercizio mediante fornitura del GPL ai comodatari nonostante le palesi difformità dalle prescrizioni di sicurezza imposte dalla normativa vigente o al contratto di appalto del servizio di manutenzione dei serbatoi o alle procedure di assunzione del D e di avviamento al lavoro di quest’ultimo senza una specifica formazione - condotte potenzialmente idonee a creare la situazione di danno del tipo di quella in concreto verificatasi.

3) le sanzioni

Gli imputati B.A., V A e N R meritano in considerazione dello stato di incensurati la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Nell’ambito del giudizio di comparazione con la circostanza aggravante di cui all’art. 589 comma 2° c.p. (violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e con quella di cui all’art. 589 comma 3° (morte di più persone) le dette attenuanti possono essere considerate equivalenti.

Non sussiste, infatti, motivo alcuno per fondare un giudizio di prevalenza delle concesse circostanze di cui all’art. 62 bis c.p. sulle riconosciute aggravanti, al contrario di quanto sostenuto dai difensori degli imputati per giustificare la richiesta formulata in sede di conclusione di una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

In particolare, lo stato di incensuratezza degli imputati è già stata positivamente valutata dal Tribunale con la concessione delle attenuanti generiche, nonostante la gravità dell’episodio, il coinvolgimento di più persone quali persone offese entrambe decedute ed il concreto disvalore del fatto che, in buona sostanza, si è potuto verificare grazie ad una inosservanza grave di norme cautelari di diffusa conoscenza da parte di tutti gli imputati i quali, conseguentemente, al fine evidente di perseguire i loro personali interessi economici ed imprenditoriali hanno tenuto un atteggiamento di spiccata trascuratezza verso beni fondamentali di rango primario quali la vita umana.

Il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti e la conseguente punizione del reato ascritto agli imputati B.A., V A e N R con la pena edittale di cui all’art. 589 comma 1° c.p. si ripercuote nella determinazione del termine massimo di prescrizione.

Infatti tale termine, in applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 10 comma 2° della legge 5-12-2005 n° 251, deve essere individuato in quello di dieci anni previsto dall’art. 157 n° 3) c.p. nel testo precedente all’entrata in vigore della citata legge 251/2005 perché più favorevole agli imputati del termine di dodici anni previsto dal combinato disposto dei commi 1°, 2° e 6° del nuovo testo dell’art. 157 c.p. (secondo i commi in esame “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale … e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto … Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilità per il reato consumato … senza tenere conto della diminuzione per le circostanze attenuanti .. i termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli … 589 secondo e terzo comma”).

Gli imputati B.A., V A e N R, riconosciuti colpevoli del reato aggravato ascrittogli, vanno condannati, previa concessione delle attenuanti generiche considerate equivalenti alle contestate aggravanti ed in applicazione di tutti i criteri indicati dagli articoli 133 e 133 bis c.p. (in particolare in considerazione del grado della colpa e della gravità del danno cagionato che sono sensibilmente più elevati negli imputati dotati di maggiori poteri organizzativi e dei mezzi finanziari necessari per evitare l’evento lesivo), il B ed il V alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed il N alla pena di anni uno di reclusione.

Sussistono i presupposti di legge per concedere a tutti e tre gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena potendo presumersi che gli stessi, in considerazione dello stato di incensurati, si asterranno dal commettere ulteriori violazioni della legge penale.

La concessione della sospensione condizionale della pena esclude allo stato l’applicazione agli imputati dell'indulto di cui agli articoli 1 e seg. della legge 241/2006 in quanto il benefico di cui agli artt. 162 e seg. c.p. potendo determinare, una volta realizzatesi le condizioni previste dalla legge, l’estinzione del reato prevale sull’indulto perché più favorevole al reo. (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n° 1315 del 07/01/2000, imp. D’A).

La condotta degli imputati B.A., V A e N R, infine, è certamente produttiva di danno risarcibile sicché gli stessi ed i responsabili civili costituiti A.GAS Service e L.GAS s.p.a devono altresì essere condannati in solido tra loro al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite D L, B A, D A in proprio e per i figli minori D D e D R, L C D anche per la figlia minore L T, L S, S A, M S e M P.

Il danno, stante le risultanze delle prove acquisite, non può essere allo stato liquidato in tutte le sue componenti, patrimoniali e morali, con la conseguenza che le parti per la detta liquidazione devono essere rimesse davanti al giudice civile.

Gli imputati B.A., V A e N R, in solido tra loro e con responsabili civili costituiti A.GAS Service e L.GAS s.p.a., devono essere altresì condannati a rifondere alle parti civili le spese di costituzione relative a questo grado di giudizio, spese che, tenuto conto della durata e del grado di complessità del procedimento nonché delle note spese documentate, possono liquidarsi in complessive euro tremila per ognuna delle parti civili.

In accoglimento della richiesta delle parti civili, B.A., V A e N R in solido tra loro e con i responsabili civili costituiti A.GAS Service e L.GAS s.p.a vanno condannati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei limiti del danno per cui si è raggiunta una prova certa.

Le somme previste a titolo di provvisionale vanno determinate nei seguenti termini: per D L e B A euro quindicimila ciascuno, per D A in proprio e per i figli minori D D e D R euro quarantamila complessive, per L C D e per la figlia minore L T euro trentamila complessive, per L S euro ventimila, per S A euro diecimila e per M S e M P euro cinquemila ciascuno.

Seguono per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Si fissa in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli articoli 533 e 535 c.p.p. ,

dichiara B.A., V A e N R colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti sulle contestate aggravanti, condanna il B ed il V alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed il N alla pena di anni uno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Visti gli articoli 538 e seg c.p.p. ,

Condanna B.A., V A e N R ed in solido i responsabili civili costituiti A.GAS Service e L.GAS s.p.a sia al risarcimento dei danni in favore di tutte le parti civili costituite, danno da liquidarsi in separata sede civile sia a rifondere alle predette parti civili le spese di costituzione che liquida in complessive Euro 3.000,00 (tremila) per ogni parte civile.

Visto l’art. 539 comma 2° e 540 comma 2° c.p.p. ,

in accoglimento della richiesta delle parti civili, condanna B.A., V A e N R ed in solido i responsabili civili costituiti A.GAS Service e L.GAS s.p.a al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle predette parti civili così determinata: per D L e B A euro 10.000 (quindicimila) ciascuno, per D A in proprio e per i figli minori D D e D R euro 40.000 (quarantamila) complessive, per L C D e per la figlia minore L T euro 30.000 (trentamila) complessive, per L S euro 20.000 (ventimila), per S A euro 10.000 (diecimila) e per M S e M P euro 5.000 (cinquemila) ciascuno.

Visto l’art. 530 c.p.p.,

assolve LM dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.

Visto l’art. 544 comma 3° c.p.p. ,

fissa il termine di giorni novanta per la motivazione.

Francavilla Fontana lì 13.2.2007

Il Giudice

dott. Francesco ALIFFI

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