mercoledì 14 novembre 2007

Consigliere comunale, lite pendente, incompatibilità

TAR Puglia-Lecce, sez. I, ordinanza 27.06.2007 n° 602



questione di legittimità costituzionale [art. 63, T.U.E.L.]

Decadenza dalla carica di consigliere comunale derivante da lite pendente e profili di costituzionalità non manifestamente infondati con conseguente rimessione alla Corte Costituzionale


T.A.R.

Puglia - Lecce

Sezione I

Sentenza 27 giugno 2007, n. 602

Registro Ordinanze: 602/2007
Registro Generale: 806/2007

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

PRIMA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI Presidente

ETTORE MANCA Primo Ref.

MASSIMILIANO BALLORIANI Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 27 Giugno 2007

Visto il ricorso 806/2007 proposto da:

G. A.

rappresentato e difeso da:

Q.P.

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

Q.P.

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA

COMUNE DI K.

rappresentato e difeso da:

C. S.

C. G.

E. C.

con domicilio eletto in LECCE

VIALE LEOPARDI,15

presso

P. A.

e nei confronti di

B. A., non costituito;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione n. 18 del 22/5/2007 con la quale il Consiglio Comunale della Città di K. ha ritenuto, in via definitiva, sussistenti in capo al ricorrente le condizioni di incompatibilità per lite pendente ai sensi dell’art. 63 del T.U.E.L. e lo ha invitato a rimuoverle nel termine di gg. 10 dalla notifica con l’avviso che in difetto provvederà a dichiararla decaduto; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale e specificatamente della delibera del Consiglio Comunale di K. n. 13 del 24/4/2007;

nonchè, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell’avviso di convocazione del Consiglio Comunale a firma del Presidente del C.C. datato 7 giugno 2007;

nonchè, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle deliberazioni nn. 25 e 26 dell’11 giugno 2007 con le quali il Consiglio Comunale della Città di K. ha, rispettivamente, dichiarato la decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale e proceduto alla surroga con il sig. B. A.;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti i motivi aggiunti depositati il 8 – 12 e 13 Giugno 2007;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI K.

Udito il relatore Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI e uditi altresì per le parti l’Avv. Q., l’Avv. C. e l’Avv. C.;

Considerato che il Consiglio Comunale di K. ha ritenuto sussistenti in capo al ricorrente le condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 63 del T.U.E.L. per la pendenza di una lite con l’ente civico sul rimborso di spese legali e, dopo averlo invitato a rimuoverle nel termine di gg. 10, ha provveduto a dichiararlo decaduto;

considerato che il Collegio ritiene di dover sollevare d’ufficio la questione della legittimità costituzionale del richiamato articolo 63 del T.U.E.L., in relazione, tra l’altro, agli articoli 3,24,103 e 113 della Costituzione;

che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo agli atti procedimentali strumentali al provvedimento di decadenza;

che, nondimeno, il Collegio ritiene altresì di sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della giurisdizione ordinaria in materia di decadenza ai sensi dell’articolo 63 T.U.E.L., in relazione, tra l’altro, agli articoli 3,24,103 e 113 della Costituzione, in specie dopo le recenti pronunzie della Corte Costituzionale - tra cui la recente sentenza n.140 del 2007 –;

che sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile, anche nel rispetto della volontà manifestata dagli elettori;.

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

P.Q.M.

Accoglie (Ricorso numero 806/2007) la suindicata domanda cautelare sospendendo la decadenza del ricorrente, e per l’effetto reintegrandolo nelle funzioni di consigliere comunale, fino alla decisione della Corte Costituzionale sulle questioni che saranno rimesse da questo Tribunale con separata ordinanza.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 27 Giugno 2007

Aldo RAVALLI – Presidente

Massimiliano BALLORIANI – Estensore

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27 Giugno 2007.

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