lunedì 23 luglio 2007

Provvigione d'agenzia, spetta già col preliminare

Tribunale Genova, sez. III, sentenza 24.04.2007


art. 1755 c.c.]

L'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte (Cass. 18779/2005, Cass. 4111/2001, Cass. 6599/2001 e Cass. 7400/1992 per tutte), e condiviso anche dalla III Sezione del tribunale di Genova con sentenza del 24.4.2007, è nel senso che: per affare compiuto deve intendersi un atto da cui è scaturito un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione per effetto dell'attività intermediatrice, che consenta loro di agire per l'esecuzione di esso, ritenendo sufficiente la conclusione di un contratto preliminare a fondare il diritto del mediatore alla provvigione.

N.d.r.: la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata sul punto



Tribunale di Genova

Sezione III

Sentenza 24 aprile 2007

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) La domanda di parte attrice, volta ad ottenere la condanna della Sig.ra G.G. al pagamento della somma di Euro 13.789,41 oltre IVA a titolo di provvigione per l'asserita conclusione dell'affare relativo all'immobile di proprietà della convenuta e sito in Genova Via xxx, appare infondata e non può essere accolta in forza delle ragioni che seguono.

Più specificamente con l'odierno procedimento C. Immobiliare ha ritenuto di adire codesto Tribunale, assumendo di essersi occupata della vendita dell'appartamento citato nell'interesse della convenuta e di aver reperito un potenziale acquirente nella persona del Sig. V.C. che, in data 5.5.2004, provvedeva a sottoscrivere proposta irrevocabile d'acquisto, accettata dalla convenuta prima della scadenza del termine.

In forza di tale accordo (prod. 1 attrice) l'Agenzia C. Immobiliare chiede la condanna della Sig.ra G. al pagamento della somma di Euro 13.789,41 oltre IVA a titolo di provvigione per l'attività prestata.

Nel costituirsi in giudizio la convenuta contesta l'assunto attoreo negando di aver mai conferito incarico all'attrice di reperire un potenziale acquirente per l'immobile di sua proprietà e invocando, comunque, l'inefficacia della proposta d'acquisto ex adverso allegata in quanto sottoscritta dalla convenuta per accettazione a seguito di inganno e/o dolo posto in essere dall'attrice che avrebbe falsamente rappresentato la realtà alla Sig.ra G.

Orbene da un attento esame della documentazione agli atti l'assunto attoreo non pare aver trovato idoneo conforto probatorio.

Come è ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 1755 c.c. il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.

Orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte (Cass. 18779/2005, Cass. 4111/2001, Cass. 6599/2001 e Cass. 7400/1992 per tutte), e condiviso anche dalla III Sezione di questo Tribunale, ha avuto modo di precisare in più occasioni che per affare compiuto deve intendersi un atto da cui è scaturito un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione per effetto dell'attività intermediatrice, che consenta loro di agire per l'esecuzione di esso, ritenendo sufficiente la conclusione di un contratto preliminare a fondare il diritto del mediatore alla provvigione.

Nel caso in esame la proposta d'acquisto (prod. 1 attrice), sottoscritta dal venditore e per accettazione dal compratore, non pare idonea a concretare la conclusione dell'affare di cui all'art. 1755 c.c. posto che detto documento non costituisce ex se un contratto preliminare, come si desume da un'attenta lettura dello stesso il quale, espressamente, fissa il termine del 7 giugno 2004 per la stipulazione del contratto preliminare e quella del 10.1.2005 per la stipulazione del rogito davanti al Notaio.

Tale argomentazione non pare confutabile neppure dalla pronuncia richiamata da parte attrice (Cass. 13067/2004), a mente della quale la proposta d'acquisto sottoscritta anche per accettazione costituirebbe già un preliminare anche laddove contenesse un termine per la stipula ad preliminare davanti al Notaio, posto che con tale formalità le parti si limiterebbero a riprodurre in forma più sicura (perché davanti al Notaio) un preliminare già concluso.

Ed infatti, nella proposta oggi in esame, risulta sì indicato il termine per la stipula del preliminare ma solo presso la sede dell'agenzia (e non ancora davanti al Notaio) e altro e successivo termine per la stipula del rogito, questa volta davanti al Notaio (sì a confermare che la proposta d'acquisto costituisce solo un atto meramente preparatorio alla conclusione dell'affare).

E conformemente a tale interpretazione pare deporre anche l'ultima clausola contenuta nella proposta d'acquisto allegata, che individua solo nell'atto della sottoscrizione del contratto preliminare (e non nella sottoscrizione della proposta d'acquisto) il momento in cui sorge l'obbligo del promissario acquirente di versare all'Agenzia mediatrice la provvigione del 3%.

A ciò si aggiunga che nella proposta d'acquisto non risulta previsto, una penale per il caso di ingiustificato recesso dalle trattative e che comunque, parte attrice si è limitata a richiedere il pagamento della provvigione e non anche l'eventuale risarcimento del danno.

Di talché, in forza delle considerazioni sopra esposte, la domanda attorea appare infondata e deve essere respinta.

2) Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, le stesse sono poste a carico dell'attrice in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica G.O.T. Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra C. Immobiliare in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) e la Sig.ra G.G. (convenuta), disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza,

- respinge la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva;

- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.450,00 di cui Euro 150,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per le ragioni di cui in parte motiva.

Così deciso in Genova il 24 aprile 2007.

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2007.

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