L’ordine di demolizione di un’opera abusiva va indirizzato al proprietario dell’area su cui sorge la stessa opera abusiva. (1)
(1) Sull’abusività di opere realizzate su beni protetti da vincoli ambientali, si veda Cassazione penale 21220/2007.
Il costruttore del fabbricato abusivo non risulta titolare ad alcun titolo alla condonabilità dell’opera, non può chiedere il condono medesimo e l'amministrazione, pertanto, è tenuta al diniego.
Consiglio di Stato
Sezione IV
Decisione 14 maggio 2007, n. 2424
(Pres. Riccio, Est. Mele)
N.2424/2007
Reg. Dec.
N. 8445
Reg. Ric.
Anno 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8445/06, proposto da
N. G.,
rappresentata e difesa dall’avv. Oreste Morcavallo e presso lo stesso elettivamente domiciliata, in Roma, via Arno, 6;
CONTRO
IL COMUNE DI ROSSANO CALABRO,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Spataro ed elettivamente domiciliato, in Roma, viale America, 11, presso l’avv. Francesco Lilli;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sez. II, n. 463 del 3 maggio 2006, resa “inter partes”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Rossano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007, il Consigliere Eugenio Mele;
Uditi l’avv. Morcavallo e Staparo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Impugna in appello la sentenza indicata in epigrafe la signora G. N., la quale chiede, in riforma della sentenza appellata, l’annullamento del provvedimento del Comune di Rossano circa il diniego di condono di un immobile e l’ordine di demolizione dello stesso.
Rileva l’appellante che è incerta la demanialità dell’area su cui insiste il fabbricato abusivo, essendo mancata una esatta delimitazione delle aree, mentre il nulla-osta paesistico non doveva essere richiesto essendo stato introdotto il vincolo successivamente alla realizzazione del manufatto, oltre al fatto che il Comune ha mostrato acquiescenza all’opera autorizzando i vari allacci civici.
Si costituisce in giudizio il Comune di Rossano, il quale rileva alcuni aspetti di inammissibilità sia dell’appello che del ricorso di primo grado, nonché l’infondatezza nel merito dell’appello per essere stata accertata la demanialità dell’area con sentenza (del giudice penale) passata in giudicato (n. 89 del 2001), oltre al fatto che il diniego di condono è sorretto anche da altri elementi (vincolo paesistico, mancata dimostrazione di un titolo di proprietà o di altro diritto reale, mancata dimostrazione dell’epoca di completamento dell’edificio).
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007.
DIRITTO
Prima di decidere la presente controversia, occorrono alcune precisazioni, che sono indispensabili al fine di rendere chiara ed intellegibile una vicenda che appare, invece, ad una prima lettura degli atti, terribilmente complicata.
Innanzitutto, la natura dell’area su cui insiste l’immobile di cui l’appellante ha chiesto il condono è stata definitivamente ed irrevocabilmente accertata con sentenza passata in cosa giudicata (n. 855 del 28 aprile 2003 della Corte d’appello penale di Catanzaro), per cui essa è in parte demanio pubblico dello Stato e in parte particella intestata ad altro soggetto (M. S.), e sul punto, quindi, non vi è più possibilità di contestazione, salvo che non sopravvengano vicende nuove, che allo stato non sono a conoscenza del Collegio.
In secondo luogo, pur confermandosi che la richiesta di condono è stata correttamente e legittimamente denegata alla signora G. N., in quanto soggetto estraneo all’immobile in parola e da considerarsi occupante occasionale senza titolo dell’immobile stesso, l’ordine di demolizione dell’abuso non può riguardare la medesima G. N., in quanto la sentenza penale prima richiamata ordinava la confisca dell’immobile in parola per la parte di esso che ricadeva sull’area demaniale e la sua distruzione.
Pertanto, l’ordine di demolizione dell’opera abusiva non va inviato alla signora N. ma, per quanto concerne la parte dell’immobile che si trova sull’area demaniale, la stessa va eliminata direttamente dal soggetto pubblico titolare della demanialità (nella specie, il Comune), mentre, per la parte che ricade su area privata altrui va indirizzata al soggetto proprietario dell’area, cui accede la costruzione abusiva.
Con tali precisazioni, si intende peraltro che l’appellante, in quanto non risulta titolare ad alcun titolo alla condonabilità dell’opera, non poteva chiedere il condono medesimo e che il diniego dello stesso operato dall’Amministrazione comunale è da considerarsi legittimo.
L’appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in motivazione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 16 gennaio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Stenio RICCIO - Presidente
Pier Luigi LODI - Consigliere
Anna LEONI - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.
Sandro AURELI - Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eugenio Mele Stenio Riccio
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
Depositata in Segreteria il 14/05/2007.
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