mercoledì 31 gennaio 2007

ingiunzione a demolire ed obbligo ex art. 7 L. 7.8.1990, n. 241

ingiunzione a demolire: la giurisprudenza, a più riprese, ha avuto modo di affermare che: è’ illegittimo l’ordine di demolizione di un manufatto se non preceduto dall’avviso dell’avvio del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. 7.8.1990, n. 241


n. 10359/06 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale

della Campania

Sezione Seconda

composto dai Signori Magistrati:

dr. ANTONIO ONORATO Presidente

dr.ssa ANNA PAPPALARDO Consigliere.

dr. UMBERTO MAIELLO Primo Ref. , relatore

ha pronunciato all’udienza camerale del 23.11.2006 la seguente

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

Sul ricorso n. 6318.2006 proposto dalla soc. CLP Project – Clean Power Project s.r.l. -, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Annunziata Chiarizio ed elettivamente domiciliata in Napoli presso la Segreteria T.A.R.;

contro

il Comune di ROCCARAINOLA, in persona del Sindaco pro – tempore, non costituito

per l’annullamento

1) dell’ordinanza di demolizione n°40 del 25.5.2006;

2) della relazione tecnica prot.llo 3552 del 5.4.2006 e di ogni altro atto preordinato e connesso;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Udito il relatore Primo Referendario dr. UMBERTO MAIELLO

Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034,.

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso,

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto;

FATTO E DIRITTO

Con il provvedimento oggetto di gravame è stata contestata alla ricorrente l’esecuzione di opere abusive consistenti in: n°8 plinti in cemento armato…”

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Segnatamente, vanno, anzitutto, condivise le censure con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento.

Com’è noto, l’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nell’imporre alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre l’effetto finale, ha recepito un nuovo criterio di regolamentazione dell’azione dei pubblici poteri, incentrato sulla valorizzazione del metodo dialettico come forma inderogabile di esercizio della funzione amministrativa.

Tanto in ragione dell’auspicata partecipazione al procedimento dei soggetti direttamente interessati, con evidenti positive ricadute in relazione all’attuazione degli obiettivi di massima trasparenza nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, garantita dalla piena ed immediata ostensione del potere amministrativo nello stesso momento della sua formazione.

D’altronde, il rispetto del principio in esame, nel momento stesso in cui promuove l’emersione di tutti gli interessi coinvolti ed attua la ponderata comparazione degli stessi, risulta in stretta correlazione con i canoni di rango costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, e, quindi, assicura la cura ottimale dell’interesse pubblico ed, in via tendenziale, un’anticipata composizione dei conflitti.

Orbene, sulla scorta delle suddette premesse deve riconoscersi alle garanzie di partecipazione in argomento la dignità giuridica di principio generale dell’ordinamento, con conseguente natura eccezionale di ogni disposizione derogatoria che escluda o limiti tale diritto.

Un ulteriore corollario di tale affermazione si coglie, in aderenza ad un orientamento già espresso dalla Sezione ( cfr. ex multis Tar Campania, Seconda Sezione n°9737/2004), sul punto conforme ad autorevoli pronunce giurisprudenziali (Cass. SS. UU, 1.4.2000, n. 82; C. di S., sez. I, 6.4.2000, n. 286; C. di DS., Sez. V, 9.10.1997, n. 1131; C. di S., Sez. V, 23.4.1998, n. 474), rispetto alla portata precettiva della disposizione in commento, da intendersi estesa fino a ricomprendere i provvedimenti vincolati e basati su presupposto verificabili in modo immediato ed univoco.

In definitiva, deve concludersi nel senso che la regola in commento non patisce eccezione nel caso di esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi: con più specifico riferimento all’ingiunzione a demolire, la giurisprudenza, anche di questa Sezione, a più riprese ha avuto modo di affermare che: << è’ illegittimo l’ordine di demolizione di un manufatto se non preceduto dall’avviso dell’avvio del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. 7.8.1990, n. 241 >> (cfr. Tar Campania, Seconda Sezione n°9737/2004; Tar Campania – Sezione Seconda 5353/2005; 5559/2005 Consiglio di stato, Sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1095; T.A.R. Liguria, Sez. I, 28.3.2002, n. 306 ; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 10.12.2001, n. 1991).

Tale orientamento ha trovato vieppiù conferma nelle recenti modifiche introdotte dalla legge 11 febbraio 2005 che, nel ribadire la necessità di assicurare effettività alle garanzie di partecipazione procedimentale, già evincibile dall’originario impianto normativo, si è limitata ad introdurre, in via di eccezione, una deroga al regime di annullabilità dell’atto per vizi formali, inibendo la pronuncia di decisioni a contenuto demolitorio qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Inoltre, proprio in relazione al vizio derivante comunicazione dell'avvio del procedimento, il legislatore ha espressamente stabilito che il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Orbene, la piana lettura delle disposizioni in commento riflette con assoluta evidenza la chiara intenzione del legislatore di estendere in via ordinaria – così come già evidenziato da questa Sezione - l’applicazione del regime procedimentale definito agli artt. 7 e ss. della legge 241/1990 anche agli atti a contenuto vincolato, rimanendo ininfluente un’eventuale violazione delle garanzie di partecipazione nei soli casi di evidente superfluità, da un punto di vista fattuale e/o giuridico, di ogni apporto collaborativo rispetto al contenuto precettivo delle determinazioni da assumere.

Sotto il suddetto profilo, mette conto evidenziare che l'amministrazione intimata, nemmeno costituita in giudizio, non ha dimostrato – in ossequio al nuovo schema probatorio introdotto dal legislatore con la recente novella normativa ( legge 15/2005) - che “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” ( cfr. Tar Campania, Seconda Sezione, 20463/2005).

La rilevata mancanza è vieppiù significativa nel caso di specie essendo rimasti inesplorati i profili di doglianza dedotti dal ricorrente a sostegno del proposto gravame, segnatamente in ordine alla esatta ubicazione dell’intervento, agli effetti della comunicazione di inizio attività presentata dalla società ricorrente, al regime giuridico delle opere in contestazione.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone l’annullamento dell’atto impugnato.

Resta esclusa ogni valutazione sulla sanabilità dell’opera, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare nel rispetto delle divisate garanzie partecipative.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2006.

Il Primo Ref. Estensore

Il Presidente

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