domenica 28 gennaio 2007

Distanza legale fra le costruzioniI

a) articoli 873 al 907 del codice civile

1) Edifici, costruzioni che non siano costruiti in aderenza o appoggio; 3 metri.
2) Muro di cinta la cui altezza misura meno di 3 metri di altezza; 0 metri.
3) Muro di cinta la cui altezza misura più di 3 metri di altezza; 3 metri.
4) Travi, tasselli, tubi interni in muro divisorio comune a due proprietari; 5 cm dalla superficie della parete del vicino.
5) Pozzi, cisterne, fosse latrine; 2 metri.
6) Tubi esterni, condutture (acqua, gas ecc.); 1 metro.
7) Forni, camini, stalle, casotti caldaia; in base ai regolamenti o in loro mancanza in base alla distanza di sicurezza.
8) Canale o fosso; distanza uguale alla profondità del fosso.
9) Alberi di alto fusto; 3 metri.
10) Alberi a basso fusto, inferiore a 3 metri di altezza; 1,5 metri.
11) Viti, arbusti, sieti vive, piante da frutto (con una altezza inferiore a 2,5 metri);1 metro.

b) distanze tra finestre e pareti secondo il DM del 1968 n. 1444 considerando fabbricati che non abbiano in mezzo una strada a traffico veicolare;

1) Nuovi edifici; 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate.
2) Nuovi complessi insediati in zone a bassa edificazione c.d. zone C; distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto tra pareti con finestre o tra un'unica parete con finestre e un'altra senza che si fronteggino per più di 12 metri.
3) Centri storici c.d. zona A; ristrutturazioni totali a distanze non inferiori a quelle esistenti, senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

c) distanze tra finestre e pareti secondo il DM del 1968 n. 1444 considerando fabbricati che abbiano in mezzo una strada a traffico veicolare;

1) Strade con una larghezza minore di 7 metri; larghezza più di 5 metri per lato.
2) Strade con una larghezza compresa fra 7 e 15 metri; larghezza più di 7,5 metri per lato.
3) Strade di larghezza superiore a 15 metri; larghezza più di 10 metri per lato.

d) distanze secondo quanto è disposto dal Codice della Strada fuori dai centri abitati;

1) Autostrade; 60 m. edifici in generale; 30 m. edifici in zone previste come edificabili; 5 m. muri di cinta.
2) Strade extraurbane principali; 40 m. edifici in generale; 20 m. edifici in zone previste come edificabili; 5 m. muri di cinta.
3) Strade extraurbane secondarie; 30 m. edifici in generale; 10 m. edifici in zone previste come edificabili; 3 m. muri di cinta.
4) Strade locali; 20 m. edifici in generale; non previste edifici in zone previste come edificabili; 3 m. muri di cinta.
5) Strade vicinali; 10 m. edifici in generale; non previste edifici in zone previste come edificabili; non previste muri di cinta.

e) distanze secondo quanto è disposto dal Codice della Strada nei centri abitati;

1) Autostrade; 30 m. edifici in generale; 30 m. edifici quando manca uno strumento urbanistico vigente; 3 m. muri di cinta.
2) Strade urbane di scorrimento; 20 m. edifici in generale; 20 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta.
3) Strade urbane di quartiere; non previste per gli edifici in generale; 20 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta.
4) Strade locali; non previste per gli edifici in generale; 10 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; non previste per i muri di cinta.


f) normativa speciale:

Legge dello Stato 24/03/1989 n. 122
Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale. (c.d. Legge Tognoli)
(Gazzetta ufficiale 06/04/1989 n. 80)

Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

g) codice della strada

Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
(Suppl. ordinario G.U. 18/05/1992 n. 114)

vedi il regolamento attuativo

Decreto Pres. Repubblica 16/12/1992 n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
(Gazzetta ufficiale 28/12/1992 n. s.o. 303)


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