giovedì 4 giugno 2009

Cane, danno e risarcimento

Cassazione civile , sez. III, sentenza 19.05.2009 n° 11570
principio di diritto:
“Non è configurabile il caso fortuito, cioè il caso imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale, idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario (o dell'utilizzatore) dell'animale nella ipotesi in cui il danneggiato, specie di età avanzata,per scendere gli scalini, onde accedere alla stazione della metropolitana, non lasci il corrimano di appoggio e passi vicino ad un cane, che lo attacchi e lo faccia cadere, anche se il cane sia legato alla barriera di ingresso della metropolitana stessa mediante guinzaglio e il proprietario si sia allontanato”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 3 marzo - 19 maggio 2009, n. 11570

(Presidente Senese - Relatore Uccella)

Svolgimento del processo

1. - Con sentenza del 10 maggio 2005 la Corte di appello di Milano rigettava l'appello principale e quello incidentale proposti rispettivamente da T. F. e G. A..

In punto di fatto, la T., mentre si accingeva ad imboccare le scale della Metropolitana Milanese - linea rossa -, appoggiandosi al corrimano installato su di lato dell'ingresso, veniva attaccata da un cane di piccola taglia, che proprietario aveva legato alla barriera di ingresso della metropolitana stessa mediante il guinzaglio, allontanandosi, per cui cadeva a terra e riportava lesioni.

Per il risarcimento dei danni la T. conveniva ex art. 2052 c.c., il G. avanti al Tribunale di Milano, che rigettava la domanda ritenendo la T. esclusiva responsabile dell'accaduto.

A seguito degli appelli di entrambe le parti la Corte di appello confermava la decisione del giudice di primo grado.

Avverso questa decisione insorge la T. con ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il G..

Resiste al ricorso incidentale la T..

Le parti hanno pure presentate memorie.

Motivi della decisione

1. I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.

I due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta interconnessione.

In sostanza, la ricorrente si duole che il giudice di appello abbia fatto malgoverno dell'art. 2052 c.c. anche in relazione al rapporto di causalità materiale e giuridico così come configurato dagli artt. 40 e 41 c.p., nonché sotto il profilo della motivazione.

2. Il ricorso va accolto.

2.1. È indubbio che la responsabilità ex art. 2052 c.c. è una responsabilità per colpa presunta juris et de jure a carico del proprietario o del possessore dell'animale che arrechi danni a terzi ed è, altresì, indubbio che, nel caso in esame, il giudice del merito ha escluso ogni responsabilità del G., rinvenendo nell'accaduto il caso fortuito.

La responsabilità esclusiva della T. è stata ritenuta perché (e sul punto la sentenza impugnata trascrive la motivazione del primo giudice, che condivide) ella non poteva non avvedersi del cane legato alla barriera di ingresso della metropolitana ed aveva agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi (p. 9 sentenza impugnata), ossia lasciare il corrimano su cui si era poggiata, stante “la larghezza della scala di accesso, che notoriamente è sufficiente a consentire la contemporanea discesa e salita degli utenti”, per cui “la T. del tutto agevolmente poteva compiere la discesa alla stazione della metropolitana evitando qualsiasi possibilità di contatto con l'animale di proprietà del convenuto, mantenendosi ad una distanza “di sicurezza” dall'animale” (p. 8 sentenza impugnata).

Ed, inoltre, il giudice di appello sottolinea che il cane era legato alla balaustra d'ingresso della metropolitana dal lato esterno sul marciapiede e non dal lato interno sulla scala (p. 10 sentenza impugnata) e che solo la disattenzione della ricorrente o la volontà di non lasciare il corrimano abbia provocato la caduta, per cui il balzo del cane verso la donna, balzo che non provocò alcuna lesione, ma sfiorò solo la donna stessa, non sarebbe stata se non l'occasione, ma non la causa dell'infortunio.

Così ricostruita la vicenda, la stessa è stata ritenuta integrare il caso fortuito, con effetti liberatori dalla responsabilità ex art. 2052 c.c. (Cass. n. 1400/83).

Il comportamento della T., ritenuto quanto meno imprudente, avrebbe assorbito l'intero rapporto causale: ella si sarebbe esposta al rischio, non lasciando il corrimano, di essere sfiorata dal cane, pur avendo l'attuale ricorrente valide alternative

L'accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito ha consentito allo stesso di attribuire la esclusiva responsabilità dell'occorso alla danneggiata ed escludere così del tutto la colpa del proprietario, in questo caso, del cane, che era di piccola taglia e legato al guinzaglio di circa 90 cm.

2.2. Questa motivazione non risulta - ritiene il Collegio - appagante né sotto il profilo logico né sotto il profilo giuridico.

Essa, infatti, non regge sotto il profilo logico perché attribuire ad una persona, per giunta anziana - all'epoca del fatto aveva 81 anni - di non essersela sentita di lasciare il corrimano per accedere alla stazione della metropolitana, per cui avrebbe provocato la reazione del cane e di aver ritenuto di passare vicino ad un cagnolino, senza mettere nel conto una possibile reazione dello stesso non costituisce affatto una eccezionalità rispetto a quello che è la normalità ed, anzi, proprio la circostanza che il cane fosse di piccola taglia giova a favore dell'affidamento posto in esso dalla ricorrente nel passargli vicino e non lasciare il corrimano, particolarmente utile per ognuno, ma soprattutto per una donna avanzata negli anni come già all'epoca ella era.

Né la motivazione regge sotto il profilo giuridico perché imputare la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso a queste “omissioni” (ma che omissioni non sono, quanto atto di prudenza per evitare cadute l'appoggiarsi sul corrimano, idoneo strumento per evitare cadute dovute a qualsiasi causa o atto di sana indifferenza di fronte ad un cagnolino il passargli vicino) al punto di ritenerlo caso fortuito escludente ogni responsabilità del proprietario del cane significa disconoscere gli estremi del fortuito, che sono opposti a quelli configurati nella sentenza impugnata.

È, infatti, indubbio che per la rottura del nesso causale tra quella situazione creatasi e l'evento pregiudizievole che ebbe a verificarsi occorre che la condotta del danneggiato si qualifichi per uno dei connotati idonei ad integrare il caso fortuito, ossia l'inevitabilità, l'imprevedibilità o l'assoluta eccezionalità (Cass. n. 12307/98) e tali connotati, per come ricostruita la vicenda dalla stessa Corte territoriale, non si possono ritenere sussistenti nella condotta della T..

Il ricorso, dunque, va accolto e il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

“Non è configurabile il caso fortuito, cioè il caso imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale, idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario (o dell'utilizzatore) dell'animale nella ipotesi in cui il danneggiato, specie di età avanzata,per scendere gli scalini, onde accedere alla stazione della metropolitana, non lasci il corrimano di appoggio e passi vicino ad un cane, che lo attacchi e lo faccia cadere, anche se il cane sia legato alla barriera di ingresso della metropolitana stessa mediante guinzaglio e il proprietario si sia allontanato”.

All'accoglimento del ricorso consegue l'assorbimento del ricorso incidentale del G. sulla compensazione delle spese, che il giudice del rinvio liquiderà anche per la presente fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; cassa e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

3 commenti:

Anonimo ha detto...

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