venerdì 19 giugno 2009

Concorsi, utilizzazione graduatorie, manifesta costituzionalità

TAR PUGLIA SEZIONE LECCE - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
DEL 19 MAGGIO 2009 N. 67

In particolare, si rileva che l'art. 3, comma 40, della Legge Regionale Pugliese 31 dicembre 2007, n. 40, estendendo il sistema previsto dalla normativa statale diretta a stabilizzare il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato anche alla figura dei dirigenti delle Aziende Sanitarie Locali e occupando i posti vacanti di livello dirigenziale con detto personale a detrimento di chi ha già partecipato ad un concorso pubblico e (classificatosi quale idoneo non vincitore) è in attesa di essere nominato sui predetti posti man mano che si rendano vacanti (nell'arco temporale di validità della graduatoria concorsuale in cui è inserito), sovverte radicalmente un sistema che costituisce un'applicazione del principio costituzionale del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici (art. 97 terzo comma della Costituzione).


T.A.R.

Puglia - Lecce

Sezione II

19 maggio 2009, n. 67

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2008, proposto da:
P. A., rappresentato e difeso dall'avv. V. Parato, con domicilio eletto in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 19;

contro

- Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Lecce alla P.tta San G. dei Fiorentini n. 9, presso l'avv. G. Garrisi;
- Regione Puglia, n. c.;

nei confronti di

L. G. e G. V., n. c.;

per l'annullamento

della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. 1481 del 1° ottobre 2008, avente ad oggetto l'approvazione degli avvisi pubblici relativi alla stabilizzazione del personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 40 L.R. n. 40/2007; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. 2009 del 23 ottobre 2008, avente ad oggetto la copertura di un posto di dirigente amministrativo mediante stipulazione di convenzione con soggetto esterno;

di ogni altro atto ad esse presupposto, collegato o consequenziale, ivi compreso il bando relativo alla figura professionale del Dirigente Amministrativo, nonché delle deliberazioni del Direttore Generale della A.S.L. di Lecce n. 234 dell'8 febbraio 2008, n. 356 del 18 febbraio 2008 e n. 44 del 22 maggio 2008, oltre alla deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1657 del 15 ottobre 2007.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Giuseppe Esposito e uditi, all'udienza pubblica del giorno 26/03/2009, gli avvocati V. Parato e Sara Cacciatore per delega dell'avv. Vito Aurelio Pappalepore;


Il ricorrente - dipendente di ruolo dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce con la qualifica di collaboratore amministrativo, in servizio presso la struttura burocratica legale di Maglie e collocato al 6° posto della graduatoria di merito del concorso per un posto di Dirigente Amministrativo indetto dalla disciolta A.U.S.L. LE/2, approvata con deliberazione del 21/12/2006 (utilizzata sino al 5° degli idonei) - impugna:

1) la deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Lecce n. 1481 dell'1/10/2008 di indizione degli avvisi pubblici relativi alla stabilizzazione del personale dirigenziale in applicazione dell'art. 3, comma 40, della Legge Regionale 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte inerente ad un posto di Dirigente Amministrativo;

2) la deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Lecce n. 2009 del 23/10/2008 avente ad oggetto il conferimento al controinteressato Dr. V. G. dell'incarico, tramite contratto a tempo determinato, di Dirigente Amministrativo dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ex art. 15 septies, 2° comma, Decreto Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.;

3) ogni altro atto connesso, ivi compreso l'avviso pubblico indetto per la stabilizzazione nella parte relativa al posto vacante di Dirigente Amministrativo, le deliberazioni della A.S.L. Lecce n. 356 del 18/2/2008, n. 234 dell'8/2/2008 e n. 44 del 22/5/2008, nonché la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1657 del 15/10/2007.

Con unico articolato motivo è dedotta la violazione degli artt. 97 e 117 Cost., dell'art. 18, settimo comma, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e dell'art. 3 della legge n. 241/90; l'illegittimità costituzionale; la violazione dei principi generali in materia concorsuale, dei doveri di buona e corretta azione amministrativa, del giusto e corretto procedimento, delle disposizioni delle leggi finanziarie nazionali e regionali in materia di perdurante efficacia delle graduatorie concorsuali e della L.R. 12 agosto 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; l'eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione delle circostanze di fatto e di diritto, per illogicità e contraddittorietà, per ingiustizia manifesta, per disparità di trattamento e per irrazionalità.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento (nei limiti dell'interesse fatto valere) dei provvedimenti impugnati, previa rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 40 Legge Regionale Pugliese n. 40/2007 per allegato contrasto con gli articoli 97 e 117 primo comma della Costituzione.

Si è costituita in giudizio la Azienda Sanitaria Locale di Lecce, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni di controparte, concludendo per la declaratoria di irricevibilità/inammissibilità (sotto svariati profili) ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009.

Alla pubblica udienza del 26 marzo 2009, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

In via preliminare, vanno disattese le numerose eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla difesa della Azienda Sanitaria Locale resistente, in quanto:

- sussiste la giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo perché il ricorrente non è un partecipante o escluso dalla procedura di stabilizzazione - nella specie, peraltro, avente natura concorsuale - ma un soggetto che fa valere una posizione soggettiva qualificata e differenziata (rispetto al quisque de populo) avente consistenza di interesse legittimo;

- il ricorso cumulativo è ammissibile allorquando (come nel caso di specie) le domande impugnatorie proposte sono in qualche modo connesse in senso logico e sottendono interessi sostanziali tra loro compatibili e non completamente disomogenei;

- non vi era necessità di impugnare (tanto meno entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione) né la deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 15/10/2007, perché estranea alla stabilizzazione del personale dirigenziale introdotta dalla successiva Legge Regionale 31 dicembre 2007, n. 40, né la delibera del Direttore Generale della A.S.L. Lecce n. 357 del 18/2/2008, non immediatamente lesiva;

- il termine di validità della graduatoria concorsuale in cui è collocato il ricorrente è stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art. 1 comma 536 della Legge finanziaria n. 296 del 2006 e comunque è da ritenersi "congelato" a partire dal 1° gennaio 2008, in base alla previsione del divieto di utilizzazione delle graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione contenuta nell'art. 3, comma 40, della Legge Regionale Pugliese 31 dicembre 2007, n. 40;

-infine, non è stato dimostrato trattarsi di posto di nuova istituzione nella pianta organica dell'Ente.

Nel merito, è opportuno innanzitutto rammentare che l'art. 3, comma 40, della Legge Regionale Pugliese 31 dicembre 2007, n. 40 così dispone:

"Nel corso del triennio 2008-2010 le Aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico-veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 gennaio 2008 le Aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici provvedono alla definizione di un piano di stabilizzazione del personale, di cui al presente comma, nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica …… Al processo di stabilizzazione il personale, di cui al presente comma, accede, previo superamento di apposita pubblica selezione di natura concorsuale, bandita dall'Azienda sanitaria o dall'IRCCS pubblico dove presta servizio, con le procedure e i criteri previsti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, qualora in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (omissis)………. Dal 1° gennaio 2008 le Aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i profili professionali, oggetto di stabilizzazione, non possono procedere a indire ovvero a proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione…..".

Tanto premesso, il Collegio, con precipuo riferimento alle censure proposte dal ricorrente avverso l'impugnata deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. 1481 del 1° ottobre 2008, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della Legge Regionale Pugliese 31 dicembre 2007, n. 40, quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto di utilizzazione delle graduatorie (valide ed efficaci) di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione del personale dirigenziale.

Trattasi di questione sicuramente rilevante nel presente giudizio posto che, in difetto di accoglimento della stessa da parte della Consulta, il ricorso dovrebbe essere respinto nel merito e che, ad avviso del Tribunale, appare anche non manifestamente infondata, per le medesime ragioni condivisibilmente già evidenziate nell'ordinanza di rimessione n. 4770 del 2 ottobre 2008 emessa dalla V Sezione del Consiglio di Stato, in ordine alla similare normativa regionale pugliese sulla stabilizzazione del personale sanitario non dirigenziale (art. 30 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10), e nella quale si richiama giustamente il valore costituzionale della tutela delle aspettative di assunzione degli idonei collocati in una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace.

In particolare, si rileva che l'art. 3, comma 40, della Legge Regionale Pugliese 31 dicembre 2007, n. 40, estendendo il sistema previsto dalla normativa statale diretta a stabilizzare il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato anche alla figura dei dirigenti delle Aziende Sanitarie Locali e occupando i posti vacanti di livello dirigenziale con detto personale a detrimento di chi ha già partecipato ad un concorso pubblico e (classificatosi quale idoneo non vincitore) è in attesa di essere nominato sui predetti posti man mano che si rendano vacanti (nell'arco temporale di validità della graduatoria concorsuale in cui è inserito), sovverte radicalmente un sistema che costituisce un'applicazione del principio costituzionale del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici (art. 97 terzo comma della Costituzione).

La stabilizzazione del personale precario può sì rappresentare una scelta di carattere discrezionale del legislatore come misura rispondente a criteri di politica sociale e, quindi, un'ammissibile deroga al predetto principio fondamentale dell'impiego con le Amministrazioni Pubbliche, ma non può addirittura sovvertire in toto la normativa positiva vigente espressione di principi costituzionali consolidati.

Il sistema del concorso pubblico, del resto, è essenziale per un servizio particolarmente delicato come quello sanitario, che impone l'individuazione dei più idonei attraverso il meccanismo del concorso, con una pluralità di concorrenti e con il vaglio di una commissione di esperti, né può essere validamente surrogato da una selezione (sia pure definita di natura concorsuale) interamente riservata al personale precario da stabilizzare.

Pertanto, la scelta operata dal legislatore pugliese con l'art. art. 3, comma 40, della Legge 31 dicembre 2007, n. 40 appare anche in contrasto con i principi di ragionevolezza e di imparzialità della stessa funzione legislativa, in quanto diretta a comprimere posizioni in atto o acquisibili a seguito di concorso pubblico.

Il Collegio, in conclusione, ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della Legge Regionale della Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, in relazione agli articoli 3, 97 terzo comma e 117 primo comma della Carta Costituzionale, quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto di utilizzazione delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione del personale dirigenziale, sia rilevante e non manifestamente infondata e debba conseguentemente essere rimessa all'esame della Corte Costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce, sospende il giudizio sul ricorso indicato in epigrafe e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della Legge Regionale della Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto di utilizzazione delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione del personale dirigenziale, per contrasto con gli articoli 3, 97 terzo comma e 117 primo comma della Costituzione;

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta Regionale Pugliese, nonché comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia ed ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore

Simona De Mattia, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19/05/2009.

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