venerdì 5 dicembre 2008

Costituzione di parte civile, legittimazione delle associazioni di tutela degli interessi collettivi

STUDI DI GIURISPRUDENZA
estratto dalla rivista il "Nuovo Diritto", 5 maggio 1995, pag. 449

INTERESSI COLLETTIVI E LEGITTIMAZIONE
A COSTITUIRSI PARTE CIVILE.
Pretura Circondariale di Brindisi - sez . distaccata di Oria, Ordinanza 28 gennaio
1995 - Est. Santo De Prezzo - Imp. X.

Gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria anche in sede
penale allorché abbiano ricevuto un danno ad un interesse proprio, sempre che
l'interesse leso coincida con un diritto soggettivo del sodalizio : la sussistenza di un interesse apprezzabile come diritto soggettivo in capo ad essi si può configurare soltanto quando gli stessi abbiano scelto di perseguire le finalità di tutela del fatto-reato e la persona offesa dal fatto illecito abbia la qualità di associato, giacché in difetto di tali condizioni il danno si riflette su-soggetti portatori di un interesse privo di situazione giuridica soggettiva (sulla scorta di tali principi è stata ritenuta inammissibile la costituzione di parte civile del Comune e di un'associazione sindacale a tutela degli interessi lesi di alcune braccianti agricole vittime del c .d. "caporalato") .


(Omissis) I1 Pretore sciogliendo la riserva sulla questione attinente l'ammissibilità
delle costituzioni di parte civile ; esaminati gli atti prodotti dalle parti che
intendono costituirsi parte civile ...; visti gli artt . 74 e seg . c.p .p . ed il combinato disposto di cui agli artt . 212 disp. att. c.p.p . e 90 e seg. c .p .p .;
osserva che in tema di azione di risarcimento e di costituzione di parte civile ,
affinché il fatto illecito sia fonte di obbligazione extracontrattuale, occorre che il danno sia ingiusto, cioè derivi dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta ed immediata da una norma giuridica che abbia attribuito a tale interesse natura di diritto soggettivo e che il danno sia la conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (Cass . 23 .5.90);
che gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria anche i n
sede penale allorché abbiano ricevuto un danno ad un interesse proprio, sempre che
l'interesse leso coincida con un diritto soggettivo del sodalizio e quindi, anche s e
offeso sia l'interesse perseguito in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio assunto nello statuto a ragione stessa della propri a esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente e ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito sia a causa della incorporazione fra il sodalizio medesimo e gli associati, sicché esso, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale del reato (Cass.1 .6.1989);
che la sussistenza di un interesse apprezzabile come diritto soggettivo in capo
alla associazione si può configurare soltanto quando l'associazione stessa abbia
prescelto di perseguire le finalità di tutela del fatto reato e la persona offesa dal
fatto illecito abbia la qualità di associato, giacché in difetto di tale ultima condizione il danno si riflette su soggetti portatori di un interesse privo di situazione giuridica soggettiva ;
che il codice di procedura penale ha introdotto "nuovi spazi", avendo
consentito la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale fuor i
dalle ipotesi previste dall'art. 74 c .p .p . per gli enti e le associazioni rappresentative ai soli fini di esercitare i poteri e le facoltà attribuite dagli arti . 91, 92. 93 c 94 c .p .p .. che in concreto risultino assai limitati in rapporto a quelli attribuiti alla parte civile. E l'individuazione dei predetti soggetti è determinata secondo il dettato previsto dall'art . 91 c .p .p., attraverso un sistema dì rinvio a norme di diritto sostanziale, le quali escludono ogni forma di potere del giudice di verifica dei requisiti di legittimazione degli enti e delle associazioni, che volta per volta rivendichino la natura esponenziale o rappresentativa degli interessi lesi dal fatto - reato e che non vi è dubbio alcuno che gli enti ed associazioni abilitati soffrono di una condizione ulteriore per conseguire la legittimazione al processo, costituita dal preventivo consenso della persona offesa.
Ciò posto, si considera che nel caso di specie, la natura c le finalità riconosciute
dalla legge - direttamente o indirettamente - al Comune di Oria non consentono di
ritenere al momento in cui è avvenuto il fatto la sussistenza di un interesse che
potesse qualificarsi quale vero e proprio diritto soggettivo, in considerazione che
solo successivamente all'epoca del fatto il Comune ha previsto l'onere di accollarsi
le spese - secondo quanto dedotto nell'atto in costituzione di parte civile - per
approntare un servizio di trasporto in favore delle braccianti agricole. Sicché, si
potrebbe ritenere che al momento della erogazione di spese per iniziative che siano
in diretta relazione con il fenomeno del "capolarato" potrà essere riconosciuta al -
l'Amministrazione Comunale una posizione giuridica soggettiva autonoma come
tale capace di ricevere la tutela in termini di esercizio dell'azione civile.
Resta comunque pacifico che all'epoca del fatto il Comune di Oria versava in una posizione giuridica differenziata rispetto all'esigenza predetta di tutela della collettività con i reati in questione.
Riguardo Invece la costituzione di parte civile della organizzazione sindacal e
Flai-CGIL, non risulta agli atti che le persone decedute in occasione dei fatti contestati nel presente processo, fossero iscritti : circostanze necessarie per ritenere in capo alla Flai-CGIL una situazione giuridica che possa essere elevata a rango di diritto soggettivo. La insussistenza della dedotta circostanza mantiene l'interesse della Flai-CGIL nella sfera degli interessi diffusi e come tale incapace di ricever e la tutela presupposta nel combinato disposto di cui agli artt . 185 c p e 74 c.p.p.
Giova considerare, inoltre, che sia il Comune di Oria e sia l'associazione sindacale
Flai-CGIL non conservano la legittimazione all'esercizio dei poteri e facoltà
pure previsti dagli artt. 91 e seggi c.p .p., in considerazione che non solo non vi è
negli atti depositati alcuna indicazione richiesta dalla lett . a) dell'art . 93 c. .p .p cd in particolare non risulta che detto ente e detta associazione siano stati riconosciuti "in forza di legge" (nel suo ampio significato) per il raggiungimento delle finalità di tutela degli interessi lesi dai reati ma non vi è prova in atti che sia stato raccolto il consenso delle parti.
Sicché tali argomentazioni assorbono ogni ulteriore eccezione sollevata .
P.Q.M. dichiara inammissibile la costituzione di parte civile del Comune di
Oria, della Flai-CGIL e dispone la esclusione dal processo con restituzione degli
atti . (Omissis)

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