Nella sentenza si considera l'orientamento della Suprema Corte in materia di responsabilità per i danni subiti dal terzo trasportato, consolidati nel regime precedente alla entrata in vigore del codice delle Assicurazioni (D.L.gvo 7 settembre 2005 n. 209, entrato a regime il 1. gennaio 2006. G. U. 13.10.2005 n. 239)
Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 1° giugno 2006, n. 13130
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20 gennaio 1997 i signori F.B. e C.D.S., genitori di A.B., convenivano in giudizio i signori F.S. e L.C., genitori di M.S., e chiedevano la loro condanna al risarcimento dei danni subiti dal figlio a seguito dell'incidente verificatosi il 15 giugno 1995 a Gallipoli (LE). Deducevano che l'incidente era ascrivibile alla responsabilità della S. che, trasportando il B. e un'altra ragazza a bordo del suo ciclomotore, era andata a urtare una autovettura in sosta provocando danni alla persona del B.
Si costituivano i signori S. eccependo l'irritualità della vocatio in ius e contestando la responsabilità a carico della figlia che non aveva urtato il veicolo in sosta ma vi si era solo accostata. Rilevavano inoltre che alla fattispecie non poteva applicarsi alcuna presunzione di colpa in favore del trasportato e chiedevano il rigetto della domanda di risarcimento.
Il Giudice di pace di Gallipoli con sentenza del 10-18 febbraio 1998 rigettava la domanda di risarcimento e compensava le spese processuali.
Proponevano appello i signori B.
Nel corso del giudizio di appello si costituivano in proprio A.B. e M.S. divenuti maggiorenni.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 16 novembre 2001-7 febbraio 2002, riteneva applicabile alla fattispecie la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.; riteneva pertanto la S. interamente responsabile del danno che liquidava in lire 17.400.000 all'epoca dell'incidente e conseguentemente condannava gli appellati in solido al pagamento della predetta somma con interessi legali maturati sulla somma annualmente rivalutata sino al saldo, oltre che al pagamento della metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Lecce M.S., unitamente ai genitori, deducendo quattro motivi di ricorso (attinenti a erronea, incoerente ed illogica valutazione della testimonianza, erronea analisi su un punto decisivo della controversia costituito dalla condotta della ricorrente, violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., illegittima quantificazione del danno).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo affrontato il terzo motivo di ricorso che attiene a violazione e falsa applicazione di legge. Con tale motivo la ricorrente si limita sostanzialmente a ricordare che accanto all'orientamento giurisprudenziale più recente - che ritiene l'applicabilità dei principi generali espressi dall'art. 2054 c.c. a tutti i soggetti che ricevono danni dalla circolazione dei veicoli - esiste un orientamento contrario che ritiene non invocabile da parte dei terzi trasportati la presunzione di colpa ex art. 2054 del c.c.
L'orientamento ormai consolidato di questa Corte è nel senso di ritenere che «in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno» (Cass., Sez. III civile, 10629/1998 e fra le molte sentenze conformi successive Cass., Sez. III civile, 4022/2001). Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale che non incontra più contrasto nelle pronunce della Corte di legittimità e rispetto al quale non sussistono motivi di dissenso che possano basarsi in particolare sulla fattispecie in esame.
Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente dato che si riferiscono entrambi a censure di insufficienza o inadeguatezza della motivazione. Si tratta di censure che, lungi dall'individuare elementi di fatto non adeguatamente valutati dai giudici di appello, si propongono in realtà come contestazioni della decisione di merito e sono intese a provocare una diversa valutazione dei fatti.
Per ciò che concerne la valutazione consentita al giudice di legittimità deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e immune da vizi logici. Dopo avere affermato l'applicabilità dei principi di cui all'art. 2054 c.c. i giudici del Tribunale di Lecce hanno escluso che la S. abbia fornito la prova liberatoria consistente nella dimostrazione di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare non risulta ai giudici dell'appello, sulla base delle acquisizioni istruttorie, che la S. abbia rispettato le norme del codice della strada e quelle di comune prudenza e diligenza. Risulta al contrario che la S. procedesse alla guida del ciclomotore con a bordo non solo il B. ma anche un'altra amica.
Quest'ultima, sentita come testimone, ha dichiarato che il B. sedeva dietro di lei e, «pur stando composto, teneva le gambe divaricate trovandosi nella posizione di ultimo sul vespino». L'incidente si verificò secondo la ricostruzione della testimone perché il B. urtò con il ginocchio una macchina in sosta, costeggiata dal ciclomotore, e cadde in terra procurandosi le lesioni personali per le quali chiede il risarcimento in questo giudizio. Secondo il Tribunale di Lecce da tale deposizione deve dedursi che la S. adottò una condotta di guida non adeguata alle condizioni eccezionali in cui viaggiava il ciclomotore. In particolare la S. avrebbe dovuto evitare di procedere a ridosso delle autovetture in sosta mentre nessun addebito può essere mosso al B. per la posizione divaricate delle sue gambe che evidentemente dipendeva dalla presenza di un altro trasportato sul ciclomotore, presenza che impediva al B. di appoggiare i piedi sull'apposita pedana e lo costringeva a posizionare le gambe in corrispondenza della parte più larga della scocca del veicolo.
A fronte di questa precisa ricostruzione del fatto che si basa sulla deposizione di una teste assolutamente rilevante, i ricorrenti si limitano sostanzialmente a contestare la sussistenza di una prova positiva della responsabilità esclusiva di M.S. nella causazione del sinistro. Tale contestazione è evidentemente in contrasto con l'onere probatorio che incombeva loro per effetto dell'applicazione dell'art. 2054 c.c. alla fattispecie.
Essa inoltre non tiene conto della congruenza della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di appello, ricostruzione cui non è contrapposta alcuna ipotesi alternativa di verificazione del sinistro, che non sarebbe stata adeguatamente valutata dai giudici dell'appello.
I ricorrenti lamentano anche che il Tribunale di Lecce non abbia determinato in quale misura il B., con la sua decisione imprudente di salire a bordo del ciclomotore, abbia concorso a determinare l'incidente. In questa sede si può esclusivamente rilevare che tale mancata determinazione non può considerarsi un'omissione da parte dei giudici di appello. Infatti se si ha presente la ricostruzione del sinistro operata nella motivazione della sentenza leccese si evince chiaramente, come si è già detto, che la responsabilità del sinistro è stata attribuita alla conducente del ciclomotore per la sua guida inadeguata alla situazione anomala cui si era esposta ospitando due persone a bordo dello scooter. Per altro verso emerge dalla motivazione, da un lato, la valutazione per cui l'adozione di una condotta di guida prudente e adeguata alla situazione avrebbe di per sé consentito di evitare il sinistro e, dall'altro, il rilievo per cui, da parte degli odierni ricorrenti, non è stata fornita alcuna prova contraria a tale assunto basata su circostanze oggettivamente valutabili.
Infine con il quarto motivo i ricorrenti lamentano che il Tribunale di Lecce, nel liquidare il danno, si è limitato «ad adottare il criterio tabellare predeterminato e standardizzato, senza dare congrua motivazione in ordine all'adeguamento di quel valore alle peculiarità del caso esaminato». Il motivo è del tutto generico in quanto non indica a quali peculiarità il giudice dell'appello avrebbe dovuto fare riferimento.
Appare opportuno ricordare, inoltre, che, in tema di liquidazione del danno biologico che è di natura equitativa, il giudice dei merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, come il cosiddetto criterio tabellare, desunto dai precedenti giudiziari dell'ufficio di merito che provvede alla liquidazione; in tal caso, non deve motivare il criterio applicato (Cass., Sez. III civile, 16237/2005). Peraltro poiché le tabelle non costituiscono norme di diritto, né rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza, di cui all'art. 115 c.p.c., la parte che in sede di legittimità lamenti il vizio di motivazione della sentenza - consistente nell'incongrua applicazione delle tabelle - non può limitarsi ad una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto preso in considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto sono state prodotte e in quale senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito (Cass., Sez. III civile, 27723/2005).
Il ricorso va pertanto respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 2.300 oltre 100 euro per spese.
Nessun commento:
Posta un commento