sabato 7 aprile 2007

Ici, il possesso qualificato fa sorgere l'obbligo d'imposta

Cassazione , sez. tributaria, sentenza 01.12.2004 n° 22570

L'obbligo del socio di pagare l'ICI sorge fin dal momento in cui acquista il possesso dell'immobile e non nel momento in cui ne ottiene la proprietà con l'assegnazione definitiva.
Da qui, il principio dei giudici della Cassazione che sostengono che la data di inizio dell'imposizione coincide con il momento in cui la persona ha il possesso del bene.

Si discute se indice del possesso possono essere i seguenti: se il soggetto ricava un reddito da quel bene; se il Catasto ha l'immobile intestato a quel soggetto, ma quest'ultimo ne ha perso il possesso e non ha mai proceduto alla voltura catastale; se il soggetto lo lavora (nel caso di terreni) senza esserne l'affittuario o ci fa lavori di manutenzione; se la persona ha il bene con altri soggetti, poiché esiste un'eredità che non è mai stata divisa; se lo usa come abitazione o sede per la sua attività.

Escludendo, ovviamente il possesso derivante da obbligazioni personali.

Con la conseguenza sul piano della presunzione del possesso salvo a dimostrare di non averlo; tuttavia tale prova è difficile da ottenere.




SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V CIVILE

Sentenza 1 dicembre 2004, n. 22570

(Presidente U. Favara, Relatore F. Tirelli)

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado perché dopo aver ricordato che il terreno doveva considerarsi area fabbricabile fino all'ultimazione dell'edificio, ha stabilito che nel caso di specie, l'obbligo di pagare l'ICI si era spostato in capo al L. soltanto a decorrere dal 23/7/1997 e, cioè, dalla data del rogito notarile con il quale gli era stata trasferita la proprietà superficiaria dell'alloggio.

Il Comune di T. ha impugnato con due motivi, deducendo con il primo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D. Lgs n. 504/1992 e, con il secondo, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia, in quanto i giudici a quo non avevano considerato che per far scattare l'obbligo di pagare l'imposta, bastava la semplice presa di possesso del bene che, nella fattispecie in esame, si era verificata fin dal 1993, com'era d'altronde comprovato dall'assegnazione provvisoria dell'appartamento, dal certificato di residenza del L. e dalla denuncia da lui presentata alla P.S..

I due motivi, da trattare congiuntamente per via della loro intima connessione, risultano indubbiamente fondati, avendo questa Suprema Corte già da tempo chiarito che in tema d'imposta comunale sugli immobili e con riguardo a terreno concesso in superficie a cooperativa edilizia per la concessione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato comporta l'applicabilità dell'imposta a carico della cooperativa e, successivamente, degli assegnatari (C.Cass. 1999/5802, 2000/10137 e 2002/11460).

La sentenza impugnata ha dichiarato di voler condividere tale giurisprudenza, aggiungendo però subito dopo che per l'appellante, l'obbligo di pagare l'ICI era scattato soltanto dalla data del rogito notarile di assegnazione definitiva.

Una tale affermazione non può essere accettata, essendo già stato puntualizzato in analogo giudizio, promosso sempre dal Comune di T. contro un'altra assegnataria di alloggio in cooperativa, che l'obbligo del socio di pagare l'ICI sorge fin dal momento in cui acquista il possesso dell'immobile e non nel momento in cui ne ottiene la proprietà con l'assegnazione definitiva (C.Cass. 2004/18294).

Consegue da ciò che la Commissione Regionale non avrebbe dovuto limitarsi a verificare in che data c'era stato il rogito per l'assegnazione definitiva, ma si sarebbe dovuta spingere ad accertare se, per ipotesi, il L. non avesse cominciato a beneficiare ancor prima dell'alloggio perché, in tal caso, sarebbe stato tenuto a pagare l'ICI fin da tale data.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti per detto accertamento ed anche del presente giudizio, ad altra Commissione Tributaria Regionale per le spese Sezione della della Toscana.

P.Q.M.

la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

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