In assenza di previsioni normative che circoscrivano rigidamente, sul piano temporale, lo spazio per un utile rilascio dell’autorizzazione predetta, il Ministero può e deve procedere alla dichiarazione di estinzione solo laddove ricorrano elementi che, quanto meno in termini di ragionevole probabilità, facciano escludere l’ipotesi che il giudice del fallimento permetta la continuazione dell’impresa (decorso di un lungo periodo dal fallimento, espliciti provvedimenti negativi, ecc.)
REPUBBLICA ITALIANA | N.5273/2005 Reg.Dec. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | N.1852 Reg.Ric. |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Pria di Lecce | ANNO 2005 |
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Componente - relatore
Carlo Dibello Componente
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
in forma semplificata
sul ricorso n. 1852/05 presentato:
- dal Fallimento della N.T.V. S.r.l., in persona del curatore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Zanardelli 7;
contro
- il Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;
- il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione presso il Ministero suddetto, non costituito;
per l’annullamento
- del decreto prot. n. 902021 del 17 ottobre 2005 con cui il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione disponeva l’estinzione della concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva già rilasciata alla Società N.T.V. S.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato.
Visti gli atti della causa.
Designato alla camera di consiglio del 23 novembre 2005 il relatore Dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Vantaggiato e Pedone.
Considerato che il ricorso può essere definito in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, poiché manifestamente fondato per le ragioni successivamente indicate.
FATTO E DIRITTO
1.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
2.- Deve anzitutto premettersi che:
- la società N.T.V., titolare di concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce in data 20 giugno 2005;
- il curatore impugna il provvedimento con il quale Ministero delle Comunicazioni disponeva, per conseguenza, l’estinzione di detta concessione ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. d) della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 78/98 dell’1.12.98.
2.3 Tanto precisato, il Collegio rileva, tuttavia, che la previsione citata ricollega l’effetto caducatorio a due, concorrenti circostanze, quali:
a) la dichiarazione di fallimento;
b) il mancato rilascio dell’autorizzazione alla continuazione in via provvisoria dell’esercizio dell’impresa.
Nel caso in esame, diversamente, il Tribunale autorizzava l’esercizio provvisorio in data 18 ottobre 2005, a distanza, dunque, di meno di quattro mesi dalla dichiarazione di fallimento e di meno di un mese dall’accettazione dell’incarico da parte del curatore.
2.4 Sulla base di quanto fin qui scritto, dunque, il Collegio sottolinea che:
- in assenza di previsioni normative che circoscrivano rigidamente, sul piano temporale, lo spazio per un utile rilascio dell’autorizzazione predetta, il Ministero può e deve procedere alla dichiarazione di estinzione solo laddove ricorrano elementi che, quanto meno in termini di ragionevole probabilità, facciano escludere l’ipotesi che il giudice del fallimento permetta la continuazione dell’impresa (decorso di un lungo periodo dal fallimento, espliciti provvedimenti negativi, ecc.);
- il modesto lasso di tempo trascorso, nel caso di specie, dalla pronuncia del fallimento, non consentiva dunque, peraltro in assenza di qualsiasi preavviso al curatore e al G.D., l’emissione del provvedimento impugnato -d’altronde seguito, già il giorno dopo, dal rilascio dell’autorizzazione in parola.
3.- Il ricorso va, quindi, accolto.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi 2.000 euro, oltre i.v.a. e c.p.a..
p.q.m.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 1852/05 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto prot. n. 902021 del 17 ottobre 2005 del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 novembre 2005.
Aldo Ravalli - Presidente
Ettore Manca – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 23 novembre 2005
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