Garante Privacy , provvedimento 07.12.2006
Il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall'art. 7 del Codice della Privacy è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all'art. 119 del Testo Unico Bancario (D.lg. n. 385/1993) il quale prevede che il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
Lo ha stabilito il Garante della Privacy, con la decisione del 7 dicembre 2006, accogliendo il ricorso di un correntista contro una banca la quale si rifiutava di comunicare ai ricorrenti i dati inerenti i contratti e i movimenti e/o le operazioni concluse mediante la banca medesima appellandosi all'art. 119 TUB.
Il Garante riconosce perciò il diritto degli interessati ad ottenere, in base all'art. 7 del Codice della Privacy ( e quindi gratuitamente), anche i dati inerenti le operazioni effettuate.
GARANTE PER
Provvedimento del 7 dicembre 2006
IL GARANTE PER
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 ottobre 2006 dai coniugi G.G. e G.R. (cointestatari di un contratto di conto corrente e di un contratto di deposito titoli presso la filiale di Marsala di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), rappresentati e difesi dall'avv. Giacomina Picheo, con il quale gli interessati hanno ribadito nei confronti di tale banca la richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196), volta ad accedere ai dati personali che li riguardano relativi ai rapporti bancari dagli stessi intrattenuti, "in particolare i servizi finanziari e le operazioni di investimento attuate presso e tramite l'istituto di credito" (con particolare riguardo all'acquisto di titoli della Repubblica Argentina), e ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tali dati, nonché a conoscerne l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile, se designato, e i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati;
VISTA la nota inviata via fax il 14 novembre 2006 con la quale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nel comunicare ai ricorrenti alcuni dati personali che li riguardano e talune informazioni inerenti alle operazioni d'investimento effettuate dai ricorrenti, ha sostenuto di non poter trasmettere copia della documentazione relativa ai restanti dati in quanto la richiesta di comunicazione degli stessi non sarebbe "riconducibile all'esercizio del diritto di accesso di cui all'art 7 del d.lg. 196/2003", essendo piuttosto "compresa tra le attività e gli obblighi posti a carico della Banca dall'art. 119 del d.lg. 385/1993-Testo Unico Bancario, e da quanto specificamente previsto in materia di intermediazione finanziaria (…)"; rilevato che la banca ha altresì precisato che, "trascorso il periodo di 10 anni previsto dalla legge (…), per la conservazione delle scritture contabili e della documentazione ad esse afferente (…) procede, di norma, alla distruzione della medesima (…)";
VISTE le memorie inviate dai ricorrenti il 17 novembre 2006 e il 22 novembre 2006, con le quali gli stessi hanno contestato la completezza del riscontro, esprimendo perplessità in ordine alle ragioni per le quali "la Banca, dopo aver inviato una parte della documentazione, ritenga, invece, che l'accesso ai dati patrimoniali antecedenti il 29.08.2000 sia disciplinato da altra normativa"; rilevato che nelle medesime note i ricorrenti hanno rappresentato l'urgenza di ottenere i riscontri richiesti "tenuto conto della prescrizione nel prossimo dicembre 2006, dei diritti" che gli interessati intendono far valere;
RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall'art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all'art. 119 del d.lg. n. 385/1993 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") il quale prevede che il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni";
RILEVATO che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti che li contengono ovvero -quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti in questione con l'omissione di ciò che non costituisce "dato personale" dell'interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice); rilevato che il citato art. 10 del Codice non consente invece di richiedere al titolare del trattamento, né di ottenere, sempre e necessariamente, copia (fotostatica o autenticata) dei documenti detenuti, ovvero la creazione di documenti inesistenti -o non più esistenti- nei propri archivi o l'innovativa aggregazione dei dati personali trattati secondo modalità prospettate dall'interessato;
RITENUTO di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali dei ricorrenti (esplicitamente avanzata dagli stessi ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali) non ancora comunicati agli stessi e relativi ai contratti bancari di cui in premessa; ritenuto che va quindi disposto che la resistente aderisca a tale richiesta, nei limiti e con le modalità sopra richiamate in relazione all'art. 10 del Codice, entro il 28 dicembre 2006, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;
RITENUTO che va, invece, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in riferimento ai dati personali già messi a disposizione dei ricorrenti, nonché in ordine alle restanti richieste formulate ai sensi dell'art. 7 del Codice, avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro in merito alle stesse;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali dei ricorrenti non ancora comunicati agli stessi ed ordina alla banca resistente di comunicare ai ricorrenti tali dati, entro il 28 dicembre 2006, dando conferma, entro la medesima data, a questa Autorità dell'avvenuto adempimento;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento ai dati personali già messi a disposizione degli interessati, nonché in ordine alle restanti richieste formulate dai ricorrenti ai sensi dell'art. 7 del Codice;
c) determina nella misura forfettaria di euro
Roma, 7 dicembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Nessun commento:
Posta un commento