mercoledì 14 febbraio 2007

Pertinenza nel diritto urbanistico, meno estesa nel diritto comune


TAR Emilia Romagna-Bologna, sez. II, sentenza 13.09.2006 n° 2029

"In materia di reati edilizi, la nozione di pertinenza urbanistica, sottratta al regime della concessione edilizia e assoggettata a quello dell'autorizzazione gratuita, ha peculiarità proprie e distinte dalla nozione civilistica, giacché deve avere una propria identità fisica ed una propria conformazione strutturale ed essere preordinata ad un'esigenza effettiva dell'edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via funzionale ed oggettiva, mentre non deve possedere un autonomo valore di mercato, nel senso che il suo volume non deve consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede (Cassazione penale, sez. III, 9 dicembre 2004, n. 5465 e 5 marzo 2004, n. 35084).
Alla stregua dei principi che precedono e diversamente da quanto accadrebbe in applicazione delle categorie civilistiche che valorizzano l’unitarietà del fondo agricolo e degli immobili che vi insistono, occorre, ai differenti fini edilizi."

Questa è la sostanza della decisione con la quale il T.A.R. Emiliano è giunto al convincimento che non sia da annullare l’atto con il quale si è disposta la demolizione di un fabbricato abusivo e che, in verità, i ricorrenti intendevano far rientrare nella categoria edilizia delle “pertinenze”, assoggettate ad un regime giuridico meno stringente rispetto ai nuovi fabbricati ad uso autonomo.

Si trattava, invero, di comprendere se ed in che termini un fienile, che era «fisicamente e strutturalmente distinte dall’edificio principale», caratterizzato «da dimensioni significative (mt 10,00 x 10,30 ed altezza da mt. 2,95 in gronda a mt 4,75 al colmo)», funzionale «ad una destinazione ben precisa (fienile)» eppure evidentemente suscettibile di una utilizzazione autonoma».

Il T.A.R. ivi citato, comunque, non fa altro che aderire alla lettura maggioritaria presente nella giurisprudenza amministrativa: sul tema, del resto, si è già vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 8 agosto 2006, n. 4780, con la quale – appunto – veniva ribadita la diversità fra “pertinenza in senso edilizio” e “pertinenza in senso civile” e, conseguentemente, la diversità di consistenza sostanziale che ciascuna delle definizioni giuridiche assume nel rispettivo campo di applicazione.



T.A.R.

Emilia Romagna-Bologna

Sezione II

Sentenza 13 settembre 2006, n. 2029

(L. Papiano Pres. - G. Calderoni Est.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II

nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO - Presidente
G. CALDERONI - Cons., relatore
UGO DI BENEDETTO - Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 580/2003 proposto da:

R. G. E V. G.

rappresentati e difesi da:

MARANGONI AVV. DANTE
MOSCATO AVV. MICHELE

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA MAZZINI N. 82/7
presso
MOSCATO AVV. MICHELE

contro

COMUNE DI RAVENNA

rappresentato e difeso da:

BALDRATI AVV. ENRICO
GIULIANINI AVV. PATRIZIA
DONATI AVV. GIORGIA

con domicilio eletto in BOLOGNA

P.ZZA ALDROVANDI 3
presso
LISTA AVV. MARIA CHIARA

per l’annullamento

- dell’ingiunzione a demolire 10.3.2003 n. 13059/03;
- in parte qua (sanzione pecuniaria), dell’ordinanza 10.3.2003 n. 13048/03;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 29 giugno 2006, il relatore Cons. G. Calderoni e uditi, altresì, i difensori presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I. Con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti espongono di essere imprenditori agricoli e di aver effettuato – “per impellenti necessità” – alcune opere asseritamente di manutenzione straordinaria, in relazione alle quali il Comune di Ravenna ha assunto i provvedimenti in epigrafe, che vengono impugnati per i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per falso presupposto di fatto, erronea valutazione, illogicità e contraddittorietà, trattandosi di opere agricole (ricovero attrezzi, deposito sementi, fienile), di carattere pertinenziale e destinate a rendere l’immobile più funzionale alla sua destinazione agricola;
2) omessa, carente, perplessa, illogica e contraddittoria motivazione (del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria), anche perché, essendo state le opere compiute nel corso di lavori regolarmente concessionati, si tratterebbe di costruzione in difformità e non in assenza di concessione;
3) violazione degli artt. 7, 9, 10 e 12 legge n. 47/85, dell’art. 1 legge n. 1/78 e falsa applicazione degli artt. XIII.8 e XIII.3 delle vigenti NTA del PRG, non sussistendo i presupposti per la demolizione delle opere stesse (ovvero per l’applicazione della sanzione sostitutiva), trattandosi di difformità parziale ovvero di interventi di manutenzione straordinaria.

II. Resiste al ricorso il Comune di Ravenna, che ha dimesso documentazione, nonché memoria conclusiva in vista della trattazione della controversia nel merito.
Indi, all’odierna pubblica udienza la causa è passata in decisione.

III.1. Ciò premesso, il Collegio osserva, in punto di fatto, quanto segue:
a) entrambi i provvedimenti impugnati contengono un’analitica descrizione, articolata in otto capi, delle opere relative tanto al fabbricato principale ad uso abitazione rurale, quanto all’adiacente corpo servizi e ritenute – in sede di rigetto della domanda di sanatoria, presentata dai ricorrenti il 14.3.2001 – non conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro esecuzione;
b) mentre non sono state sanzionate le opere di cui ai capi 1 e 3, con l’ordinanza 10.3.2003, n. 13059/03 è stata ingiunta la demolizione delle opere di cui al capo 7 (nuova costruzione di un fabbricato ad uso ricovero attrezzi/deposito sementi) ed al capo 8 (nuova costruzione di fabbricato ad uso fienile, delle dimensioni di mt 10,00 x 10,30 ed altezza da mt. 2,95 in gronda a mt 4,75 al colmo);
c) per le restanti opere (capi 2, 4, 5 e 6: cambi d’uso; creazione di due bagni; realizzazione nel corpo servizi di tramezzature interne, nuovo solaio e nuovo portico), con l’ordinanza 10.3.2003, n. 13048/03 si è ritenuto che le stesse fossero inquadrabili in un intervento di ristrutturazione edilizia soggetto a regime concessorio e che, tuttavia, il ripristino non fosse possibile senza pregiudizio per le parti conformi, così irrogandosi una sanzione pecuniaria di euro 19.720;
d) in data 13.2.2004, i ricorrenti hanno presentato domanda di condono edilizio esclusivamente riferita alle opere di cui al capo 7 (ricovero attrezzi/deposito sementi): il tutto come risulta dalla documentazione prodotta dal Comune il 30 settembre 2005.

III.2. Quale prima conseguenza - in linea di diritto - dell’evenienza fattuale di cui alla precedente lett. d), occorre dichiarare la parziale improcedibilità del ricorso, quanto all’impugnativa dell’ordine di demolizione dell’opera (ricovero attrezzi/deposito sementi), per cui è stata presentata domanda di condono: invero, è noto che l’orientamento generale assunto dalla giurisprudenza (per questa Sezione si vedano ad es. 4.10.2001, n. 723 e 30.1.2002, n. 187; n. 2385 del 2005, nn. 219 e 220 del 2006, nn. 710 e 730 del 2006) è nel senso che - nell’ambito del sistema delle leggi nn. 47/05 e 326/2003 - qualora l'interessato abbia attivato il procedimento per ottenere la concessione di costruzione edilizia in sanatoria di abusi, il ricorso proposto contro un provvedimento demolitorio, emesso in precedenza, diviene improcedibile, essendo venuta meno l’efficacia dell’ordine repressivo impugnato, atteso che a seguito dell'istanza di condono esso deve essere sostituito o dalla concessione in sanatoria (espressa o implicita) o da un nuovo provvedimento sanzionatorio.

III.3. Circa l’ulteriore opera di cui è stata ordinata la demolizione (fienile) e la specifica censura in contrario dedotta con il primo mezzo di impugnazione (suo presunto carattere pertinenziale), va, invece, preliminarmente rammentato che la giurisprudenza - tanto amministrativa, quanto della Cassazione penale - è costante nell’affermare, rispettivamente e convergentemente, ai fini della soggezione al regime concessorio:
• che la nozione di pertinenza dettata dal diritto civile è più ampia di quella che regola la materia urbanistica, per cui beni che, secondo la normativa privatistica, assumono senz'altro natura pertinenziale, non sono tali ai fini dell'applicazione delle regole che governano l'attività edilizia, perlomeno in tutti quei casi in cui gli stessi assumano una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio. Ne consegue che non può ritenersi pertinenza un intervento edilizio che non sia coessenziale al bene principale e che possa essere successivamente utilizzato in modo autonomo e separato (T.A.R. Lazio, sez. II, 4 febbraio 2005, n. 1036; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 2 aprile 2004, n. 273); in ogni caso un'opera pertinenziale è tale soltanto se sia effettivamente strumentale rispetto all'opera principale, senza che possa essere utilizzata in modo diverso dal dominus ed a prescindere dalla destinazione impressa da quest'ultimo (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 4 marzo 2003, n. 414);
• che in materia di reati edilizi, la nozione di pertinenza urbanistica, sottratta al regime della concessione edilizia e assoggettata a quello dell'autorizzazione gratuita, ha peculiarità proprie e distinte dalla nozione civilistica, giacché deve avere una propria identità fisica ed una propria conformazione strutturale ed essere preordinata ad un'esigenza effettiva dell'edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via funzionale ed oggettiva, mentre non deve possedere un autonomo valore di mercato, nel senso che il suo volume non deve consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede (Cassazione penale, sez. III, 9 dicembre 2004, n. 5465 e 5 marzo 2004, n. 35084).
Alla stregua dei principi che precedono e diversamente da quanto accadrebbe in applicazione delle categorie civilistiche che valorizzano l’unitarietà del fondo agricolo e degli immobili che vi insistono, occorre, ai differenti fini edilizi che qui vengono in rilievo, escludere la natura pertinenziale delle opere di cui si tratta, siccome:
- fisicamente e strutturalmente distinte dall’edificio principale;
- caratterizzate da dimensioni significative (mt 10,00 x 10,30 ed altezza da mt. 2,95 in gronda a mt 4,75 al colmo);
- funzionali ad una destinazione ben precisa (fienile);
- conclusivamente e all’evidenza suscettibili di una utilizzazione autonoma.
Del resto, ad identica conclusione la Sezione è pervenuta assai di recente (21 giugno 2006, n. 877), con riferimento ad una fattispecie assolutamente sovrapponibile alla presente (ordine di demolizione di una tettoia di circa m. 10, 50 x m. 10,00 con h. media m. 3.50, preordinata a consentire il temporaneo deposito di materiale e di macchine necessarie allo svolgimento dell’attività agricola).

III.4. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono rivolti avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, sostenendosi rispettivamente:
- che le opere ivi indicate sarebbero in difformità parziale e non in assenza di concessione;
- che le stesse configurerebbero un intervento di manutenzione straordinaria.
Entrambe le argomentazioni sono prive di pregio.

III.5. Quanto al primo profilo, va tenuto presente che la giurisprudenza qualifica univocamente la "parziale difformità" come una categoria residuale, nella quale non rientrano da un lato i lavori effettuati senza concessione, in totale difformità o in variazione essenziale, dall'altro quelli qualificati in corso d'opera (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 3 giugno 2005, n. 851 e Consiglio Stato, sez. V, 22 novembre 2001, n. 5926); in particolare:
• mentre il concetto di parziale difformità presuppone che un determinato intervento costruttivo sia realizzato secondo modalità diverse da quelle consacrate a livello progettuale, pur nel sostanziale rispetto della tipologia edilizia adottata; la totale difformità, al contrario, comporta la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 24 novembre 2004, n. 8257);
• dalla disposizione di cui all'art. 7 l. n. 47/1985 che, con riguardo alle opere eseguite in totale difformità dalla concessione, le descrive - per l’appunto -come quelle "che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa...", occorre desumere un concetto di "totale difformità" ancorato, più che al raffronto tra la singola difformità e le previsioni progettuali dell'intervento edilizio, alla comparazione sintetica tra l'organismo progettato e quello scaturente dalla complessiva attività di edificazione. In altre parole, mentre il metodo valutativo utilizzabile per definire il concetto di "parziale difformità" ha carattere analitico; quello destinato ad accertare la "totale difformità" si fonda su di una valutazione di sintesi correlata alla omogeneità o meno del risultato complessivo dell'attività edilizia, rispetto a quello preventivato in fase di assenso amministrativo (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 3 maggio 2002, n. 930).
Ai fini di tale giudizio sintetico, acquista rilievo dirimente, nel caso di specie, la circostanza che tra le opere contestate (sub 6 dell’ordinanza nn. 13048/2003) figuri “la realizzazione, sul prolungamento della falda anteriore del solaio di copertura del corpo servizi, di un nuovo portico delle dimensioni in pianta di mt. 2,45 x 16,84, appoggiato su n. 5 pilastri in muratura.”: è sufficiente questo quid novi a far mutare qualitativamente di segno all’insieme delle opere pecuniariamente sanzionate (e già indicate alla lett. C) del capo III.1. che precede), nel senso di condurre ad un edificio che per superficie e sagoma è significativamente disomogeneo rispetto a quello concessionato.
Per le stesse ragioni, la realizzazione de qua non può certamente essere considerata come rientrante nel novero degli interventi soggetti a mera manutenzione straordinaria.
Donde la legittimità delle considerazioni e determinazioni contenute nella controversa ordinanza comunale n. 13048/2003.

IV. Conclusivamente, in ordine al ricorso in epigrafe vanno assunte le seguenti statuizioni:
a) l’impugnativa dell’ordine di demolizione 10 marzo 2003, nn. 13059 va in parte dichiarata improcedibile e, per la restante parte, rigettata;
b) l’impugnativa dell’ordinanza 10 marzo 2003, nn. 13048 va respinta in toto;
c) le spese di lite seguono l’anzidetto esito della controversia e sono, in parte, compensate e, per la restante parte, poste a carico della parte ricorrente, secondo la misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, così decide:
1) dichiara in parte improcedibile (abuso sub 7) l’impugnativa dell’ordine di demolizione 10 marzo 2003, n. 13059 e, per la restante parte (abuso sub 8), la RESPINGE;
2) RESPINGE in toto l’impugnativa dell’ordinanza 10 marzo 2003, n. 13048;
3) compensa parzialmente le spese di lite tra le parti e, per il residuo, condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Ravenna, a tale titolo, la somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), al netto delle ritenute di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Depositata in Segreteria in data 13/09/2006.



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