Libero Professionista, esercente la professione forense nel Foro di Brindisi, distretto Corte d'Appello di Lecce (Italy)- già Magistrato, abilitato innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale)
giovedì 9 luglio 2009
La canna fumaria è soggetta solo ad autorizzazione
TAR Veneto-Venezia, sez. II, sentenza 02.04.2009 n° 1127
Quanto alla necessità della concessione edilizia per l’installazione della canna fumaria il Collegio ritiene di dover rilevare l’evoluzionne del quadro giurisprudenziale che, da una fase in cui emergeva una certa oscillazione – non mancando pronunce tanto a favore della necessità della concessione quanto della sufficienza dell’autorizzazione – si è giunti alla definizione di un orientamento consolidato, quanto meno per le ipotesi di strutture di piccole dimensioni (come quella che ricorre nel caso oggetto di giudizio), che ritiene sufficiente l’autorizzazione (cfr. Tar Lazio- Roma, sez. II ter, 18 maggio 2001, n. 4246).
Ciò con la conseguenza che, nell’ipotesi di intervento eseguito in mancanza di quest’ultima, troverà applicazione il relativo regime sanzionatorio (dettato dalla legge regionale n.61 del 1985) che prevede l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria, atteso che non ricorrono, nel caso in esame, le ipotesi previste dall’art. 94 per le quali è contemplata la possibilità dell’applicazione della sanzione demolitoria.
T.A.R.
Veneto - Venezia
Sezione II
Sentenza 2 aprile 2009, n. 1127
(Pres. Di Nunzio, Est. Bruno)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Marco Morgantini Primo Referendario
Brunella Bruno Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4183 del 1995, proposto da M. C., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Zanchettin e dal Dott. Proc. Maria Dolores Bottari, con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. Franco Zambelli, in Venezia (Mestre), via Cavallotti, n. 82;
CONTRO
il Comune di Comelico Superiore, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
PER
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza sindacale del 24.11.1995 nella parte in cui si ingiunge la demolizione della canna fumaria realizzata su immobile di proprietà del ricorrente; del diniego sindacale del 19.10.1995 n.7166 apposto alla domanda di autorizzazione in sanatoria.
Visto il ricorso, notificato il 18.12.1995 e depositato presso la Segreteria il 27.12.1995, con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 19 febbraio 2009 - relatore il Referendario Dott.ssa Brunella Bruno - l’Avv. Avino in sostituzione dell’avv. Zambelli per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile consistente in un bilocale ad uso autorimessa e ripostiglio. L’immobile è munito di una canna fumaria non più funzionante, ragione per cui all’inizio degli anni ’90 il ricorrente realizzava una nuova canna fumaria sull’altra falda del tetto al posto del vecchio camino, senza richiedere titolo edilizio alcuno.
L’amministrazione comunale in seguito a sopralluogo eseguito in data 30.06.1995 ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori. Il ricorrente presentava in data 13.10.1995 domanda di autorizzazione in sanatoria delle opere abusive.
Il 27.10.1995 viene comunicato al ricorrente, a mezzo raccomandata, il parere negativo espresso dalla Commissione comunale per l’edilizia in ordine all’autorizzazione in sanatoria riferita alla canna fumaria in quanto "non pertinente ad autorimessa".
Il 27.11.1995 è stata notificata al ricorrente l’ordinanza sindacale di demolizione della canna fumaria.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 65/96 del 10 gennaio 1996 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza sindacale che ha ingiunto la demolizione.
All’udienza del 19.02.2009 i ricorsi venivano trattenuti per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
La doglianza relativa al difetto di motivazione del diniego di sanatoria merita adesione. Non emergono in alcun modo, infatti, l’iter logico-giuridico e le argomentazioni seguite e sviluppate dall’Amministrazione per sostenere la reiezione dell’istanza in esame. E, invero, non può assolutamente ritenersi sufficientemente integrato l’obbligo di cui all’art. 3 della legge 241 del 1990 dalla comunicazione del parere negativo espresso dalla Commissione edilizia nel quale si adduce, quale unico giustificativo: "parere negativo alla canna fumaria in quanto non pertinente ad una autorimessa".
La motivazione risulta evidentemente generica e non esaustiva e non consente di rilevare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del diniego né tanto meno viene svolta alcuna considerazione in ordine alla compatibilità o meno con gli strumenti urbanistici. Non pertinente appare, inoltre, il riferimento alla mancanza del carattere di accessorietà della canna fumaria all’autorimessa non comprendendosi come ciò implichi una preclusione all’accoglimento dell’istanza, specie rilevando che, come asserito dal ricorrente e non contestato dall’Amministrazione che non si è costituita in giudizio, esisteva già una vecchia canna fumaria nell’altra falda del tetto e che, comunque, dalla documentazione anche fotografica allegata emerge che l’immobile è costituito da due locali, un’autorimessa ed un ripostiglio, e che la canna fumaria è posizionata proprio sopra il locale ripostiglio.
Per tali ragioni i primi due motivi di ricorso che afferiscono al diniego di sanatoria sono fondati.
2. Quanto all’ordinanza di demolizione si palesa anch’essa viziata per conseguente illegittimità derivata dal diniego dell’autorizzazione in sanatoria.
Quanto alla necessità della concessione edilizia per l’installazione della canna fumaria il Collegio ritiene di dover rilevare l’evoluzionne del quadro giurisprudenziale che, da una fase in cui emergeva una certa oscillazione – non mancando pronunce tanto a favore della necessità della concessione quanto della sufficienza dell’autorizzazione – si è giunti alla definizione di un orientamento consolidato, quanto meno per le ipotesi di strutture di piccole dimensioni (come quella che ricorre nel caso oggetto di giudizio), che ritiene sufficiente l’autorizzazione (cfr. Tar Lazio- Roma, sez. II ter, 18 maggio 2001, n. 4246).
Ciò con la conseguenza che, nell’ipotesi di intervento eseguito in mancanza di quest’ultima, troverà applicazione il relativo regime sanzionatorio (dettato dalla legge regionale n.61 del 1985) che prevede l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria, atteso che non ricorrono, nel caso in esame, le ipotesi previste dall’art. 94 per le quali è contemplata la possibilità dell’applicazione della sanzione demolitoria.
L’’ordinanza di demolizione si appalesa, dunque, illegittima.
Per quanto suesposto, e valutato anche il comportamento della P.A: ai sensi dell’art. 116 c.p.c., il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Comelico Superiore al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A., a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2009.
Il Presidente L’Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 2 aprile 2009.
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