lunedì 9 febbraio 2009

Telefono difettato, tutela dell'acquirente ex Codice dei Consumatori e inammissibilità del tentativo di obbligatorio di conciliazione

Giudice di Pace Catanzaro, sentenza 21.10.2008
“ Conferma dell’applicazione dell’art. 63 D. Lgs. n° 206/2005 c.d. Codice del Consumo e non della norma generale di cui all’art 19 c.p.c.,. Estraneità dell’eccepita improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per non aver esperito ella attrice il tentativo obbligatorio di conciliazione giusta la Delibera n° 182/02 Cons. dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, organismo istituito con L. n° 241/1997. Vizi da imputare a difetto genetico dello strumento di telefonia mobile con conseguente inibizione di un suo corretto utilizzo e vizio sorto anche in seguito al momento della consegna: tutela del consumatore acquirente di rivolgersi direttamente al venditore per ottenere uno dei rimedi previsti dalla legge, in virtù delle garanzie legali di cui al D. Lgs. n° 206/2005 “Codice del Consumo” (artt. 128 e ss.).”
Giudice di Pace
Catanzaro
Sentenza 21 ottobre 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Catanzaro, dottor Francesco LECCE,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2303/2008 R.G. promossa
DA
N. C., avvocato, rapp.ta e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c., elett.te dom.ta presso il suo studio in Catanzaro; ATTRICE
CONTRO
Wind Telecomunicazioni S.p.A., in p. del l. rapp.te p.t., corrente in Roma, rapp.ta e difesa in virtù di procura a margine della comparsa difensiva dall’avv. A. E..
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
LE PARTI
hanno precisato le conclusioni all’udienza del 17.10.2008 che qui si abbiano per ripetute e trascritte.
IL FATTO
Con prosa di citazione, notificata con le rituali formule, N. C. ha chiamato in giudizio l’antagonista come sopra affinché venisse condannata alla riparazione o sostituzione di un telefono cellulare precedentemente acquistato, causa una turbativa di natura meccanica che inibiva l’apertura e la chiusura dell’apparecchio. Ha chiesto, altresì, la condanna della Wind Telecomunicazioni S.p.A. (in prosieguo solo Wind per brevità) al pagamento di € 400,00, o ad altra ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e morali. Vittoria delle spese di lite. La Wind, costituitasi in giudizio, ha decisamente contestato gli avversi intendimenti poiché infondati in fatto ed in diritto. Preliminarmente ha spiegato: 1) l’incompetenza ratione loci di questo Ufficio in favore dello stesso Ufficio di Roma; 2) l’improponibilità e l’improcedibilità della domanda in mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione, giusta la delibera n° 182/02 Cons. dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 3) la nullità del libello introduttivo ex art. 164 c.p.c., per carenza dei motivi ex art. 163 nn° 3-4 c.p.c. Consequenziali statuizioni in ordine alle spese di procedura. La natura della causa ha esatto una semplice istruzione per tabulas, senza ulteriori conforti di natura probatoria. Le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 17.10.2008 e, nella circostanza, l’Ufficio ha trattenuto la causa in decisione.
LA MOTIVAZIONE
Vengono all’esame del Giudice le questioni preliminari rappresentate dalla convenuta Wind. Il decidente Ufficio è competente ratione loci a conoscere del caso de quo in quanto il contratto di telefonia mobile è stato stipulato per uso privato e non per uso affari. In proposito v. art. 21 D.P.R. n° 641/1972 e Risoluzione n° 44/E del 12.02.2008 dell’Agenzia delle Entrate dai quali emergono due differenti scaglioni della tassa di concessione governativa: € 5,16 per utenza residenziale ed € 12,91 per utenza affari. Tra l’altro nel caso de quo, la Wind applica in bolletta il primo scaglione riconoscendo così un servizio di telefonia mobile per uso privato (v. in proposito fattura Wind n° 2008T000936442 del 17.07.2008 prodotta agli atti dall’attrice). Trova così qui albergo l’applicazione dell’art. 63 D. Lgs. n° 206/2005 c.d. Codice del Consumo e non la norma generale di cui all’art 19 c.p.c., per come, invece, sostenuto dalla Wind nella propria letteratura difensiva. Ancora, appare estranea l’eccepita improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per non aver esperito ella attrice il tentativo obbligatorio di conciliazione giusta la Delibera n° 182/02 Cons. dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, organismo istituito con L. n° 241/1997. L’attrice non lamenta vizi da imputare a servizi di telecomunicazione (promozioni, offerte, piano tariffario, servizi ADSL non richiesti ecc.), bensì rappresenta un difetto genetico di uno strumento di telefonia mobile con conseguente inibizione di un suo corretto utilizzo, per come dichiarato, tra l’altro, nelle schede di lavorazione dalla Phone Box S.r.L. corrente in Parma (v. in atti di parte attrice). Poiché il bene acquistato presenta un vizio sorto anche in seguito al momento della consegna, il consumatore acquirente ha titolo per rivolgersi direttamente al venditore per ottenere uno dei rimedi previsti dalla legge, in virtù delle garanzie legali di cui al D. Lgs. n° 206/2005 “Codice del Consumo” (artt. 128 e ss.). In ordine ad una eventuale nullità dell’atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per carenza dei motivi ex art. 163 nn° 3-4 c.p.c., il Giudice osserva quanto segue: dall’intera letteratura di libello la vicenda viene descritta con sufficiente dettaglio e circa il petitum, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, non è necessario l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che esso sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo che compete al Giudice nell’interpretazione della domanda (in linea con Cass. nn° 3911/2001, 7448/2001 ed ex plurimis). In definitiva, esaminando partitamente le divergenti argomentazioni l’Ufficio non ravvisa la segnalata nullità della domanda (v. comparsa Wind). Prova ne è come la parte convenuta abbia disatteso energicamente le avverse ragioni con una copiosa letteratura di comparsa confermando a pieno la comprensione del contenuto dell’atto di citazione. Queste prassi generano nel Giudicante la convinzione che si turbi e si ritardi il corso della lite per mezzo di domande non utili e non pertinenti al fine primario della causa in corso. Tra l’altro nel procedimento innanzi al Giudice di Pace il contenuto della domanda è notevolmente semplificato (v. art. 318 c.p.c.) rispetto a quanto richiesto dall’art. 163 c.p.c. per la citazione da proporsi avanti il Tribunale. Nel merito la domanda è sufficientemente provata con la sola istruzione per tabulas e, pertanto, la Wind è tenuta a soddisfare le legittime pretese di libello ex artt. 130 e 132 del Codice del Consumo. Ne deriva come la domanda promossa da Nunnari Concetta sia meritevole di accoglimento con conseguente riconoscimento di risarcimento del solo danno patrimoniale, atteso come un telefono cellulare rivesta carattere indispensabile nell’odierna vita di relazione. Per quanto fin qui argomentato non vi è altro in atti in grado di contraddire una tale prospettazione maturata nel corso del giudizio. Circa il quantum richiesto, in atti non vi è prova di un esatto dato aritmetico e, di conseguenza, stante la difficoltà per questo Ufficio di quantificare i danni lamentati, si applica il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ. in virtù di quel potere riconosciuto al Giudice dall’art. 115 c.p.c., diversamente dal potere di decidere secondo equità ex art. 114 c.p.c. In altre parole, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa (in linea con Cass. n° 16202/2002). Per l’effetto, la natura della vicenda consente all’Ufficio di ridimensionare la pretesa di libello, appalesandosi spropositata nel suo ammontare. I danni sono perciò quantificati come in dispositivo; concedibili interessi; le spese seguono la soccombenza.
IL DISPOSITIVO
Il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe così provvede: 1) Accoglie la domanda promossa dalla attrice nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., in p. del l. rapp.te p.t., corrente in Roma; 2) Per l’effetto, ordina a Wind Telecomunicazioni S.p.A., in p. del l. rapp.te p.t., corrente in Roma la riparazione o sostituzione del telefono cellulare LG I – Mode LG 3431 I; 3) Condanna la società convenuta al pagamento della somma di € 200,00 in favore dell’attrice, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi; 4) Condanna la società convenuta al pagamento delle competenze di giudizio che liquida in € 300,00 di cui € 30,00 per esborsi, € 160,00 per diritti, e 110,00 per onorari, oltre alle dovute occorrende ope legis.
Così deciso in Catanzaro il 21.10.2008.
IL GIUDICE DI PACE
Dott. Francesco LECCE

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