Tribunale Catania, sez. IV civile, sentenza 01.06.2008
nella specie, in esito alle accertate invalidità negoziali e alla riscontrata necessità di procedere ad una rideterminazione del saldo finale del conto, acquisisce, proprio al fine della dimostrazione dei momenti costitutivi della pretesa, una fondamentale importanza l'allegazione di tutti gli estratti riepilogativi del conto, dalla apertura alla definizione, giacché solo attraverso una compiuta ed integrale rivalutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può coerentemente pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitorio finale nel quale si concreta la domanda di adempimento della banca mentre, per converso, la parziale allegazione degli estratti impedisce una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto ( depurati della capitalizzazione e delle cms e computati con la sostituzione automatica di cui all'art 1284cc e le valute contabili);
*
l'esigenza di una integrale e continuativa ricostruzione dei saldi secondo le regole correttive sopra segnalate e quindi l'allegazione, a cura ed onere della banca, di tutti gli estratti riepilogativi, dall'inizio alla fine del rapporto, non sembra intaccata dal disposto di cui all'art 119 TU 385/93 in forza del quale la banca può si ritenersi legittimata a non conservare per oltre un decennio la documentazione legata al conto ma non a pretendere, ove abbia provveduto alla distruzione della documentazione precedente al decennio, di essere per ciò solo esonerata dagli ordinari impegni probatori ogni qual volta intenda fondare la propria pretesa su situazioni sostanziali destinate a trovare riscontro proprio nella documentazione distrutta.
In coerenza a quanto sopra esposto deve pervenirsi alla reiezione anche della domanda di condanna articolata dalla banca. E' infatti evidente che l’indagine tecnica realizzata dal Ctu, caduta su un arco temporale che non coincide con il periodo di integrale svolgimento del rapporto perviene ad un risultato, il saldo passivo del conto così come indicato in relazione, che non può ritenersi appagante ai fini dell'accoglimento della relativa pretesa giacché prende le mosse da un punto di partenza (il saldo ricavabile dal primo degli estratti conto allegati, peraltro a debito per la considerevole cifra di £. 230.772.407) che non trova alcun conforto documentale proprio perché mancano gli altri (e preesistenti) estratti riepilogativi che ne costituiscono illogico presupposto.
Ne viene che il credito della banca, resta indeterminato sia nell'an (giacché nulla esclude che la rideterminazione dei saldi secondo le correzioni imposte dalla presente statuizione volta che si prendano le mosse dalla data di instaurazione del rapporto, possa portare anche ad un azzeramento del debito se non addirittura ad invertire il segno del rapporto) che soprattutto nel quantum per un fatto processualmente ascrivibile alla banca (attrice in riconvenzionale) si da provocare la reiezione della relativa domanda in parte qua siccome articolata ai danni della correntista e dei chiamati.
Tribunale di Catania
Sezione IV Civile
Sentenza 1 giugno 2008 n. 2795
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Benedetto Paternò Raddusa, Giudice della Quarta Sezione civile,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr 11039/03 R.G. avente ad oggetto
condannatorio
promossa da
….. spa,
in persona del legale rappresentante pro tempore
con la difesa degli avvocati Rosanna Cafaro e Nunzio Santi Di Paola
Attrice
CONTRO
Unicredit Banca D'Impresa spa ,
in persona del legale rappresentante pro tempore ,
con la difesa dell'avvocato Nino Giannitto
Convenuta e chiamante
E nei confronti di
……….
e ………………
con la difesa degli avvocati Rosanna Cafaro e Nunzio Santi Di Paola
Terzi chiamati
All'udienza del 13/11/07 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale e la causa veniva spedita a sentenza previo decorso del termine per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 17/11/03 la …. spa conveniva in giudizio la Unicredit Banca D'Impresa spa all'uopo evidenziando : di essere titolare di un rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca convenuta; che in virtù del detto contratto la convenuta aveva ottenuto il pagamento di interessi debitori in misura superiore a quella di legge in violazione del disposto di cui all'art 1284 c.c., in assenza di una precisa determinazione scritta in tal senso, all'uopo avvalendosi illegittimamente del riferimento agli usi su piazza e provvedendo, altresì , alla capitalizzazione trimestrale dei detti accessori , in contrasto al disposto di cui all'art 1283 c.c.; ancora che il contratto prevedeva l'applicazione della ed valuta d'uso, previsione anch'essa viziata da indeterminatezza oltre che della commissione di massimo scoperto , anche qui in assenza di apposita previsione contrattuale; infine, che risultavano superati i tassi soglia di cui alla legge 108/96. In conseguenza di siffatte invalidità parziali deduceva, quindi che andava rivisitato il saldo del rapporto in questione e condannata la convenuta al pagamento del saldo attivo emerso in esito a siffatta rivisitazione quale restituzione delle somme versate in eccedenza lungo il corso del rapporto.
Iscritta la causa a ruolo si costituiva la banca convenuta che contestava, in fatto e diritto, le ragioni poste a fondamento della domanda negando la sussistenza della invalidità parziali addotte dall'attore; deduceva per contro la presenza di un saldo debitore relativo al conto in oggetto per complessivi euro 860.870,31 oltre interessi.
Instava, quindi, in riconvenzionale per la condanna dell'importo portato dal saldo del conto maggiorato degli interessi ai danni della attrice oltre che dei fideiussori …. e … nei cui confronti chiedeva ex art 269 c.p.c. di estendere il contraddittorio.
Autorizzata la chiamata, e notificata la relativa citazione si costituivano i fideiussori … e …. che concludevano per la reiezione della richiesta di condanna articolata nei loro confronti.
Acquisita la documentazione in atti, nel corso del giudizio veniva disposta una Ctu.
Indi sulle risultanze della detta relazione e sulle conclusioni delle parti, la causa veniva spedita a Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della …. spa è solo parzialmente fondata e va accolta nei termini meglio precisati da qui a poco; la domanda della convenuta ai danni della attrice in riconvenzionale e dei chiamati va rigettata integralmente.
Giova segnalare, in punto di fatto, come costituisca un dato incontroverso quello in forza al quale il rapporto di conto che oggi occupa il Tribunale è stato stipulato dalla …. spa con la banca convenuta ben prima della data del 2/11/1993, momento - cui risale il primo degli estratti conto allegati in giudizio. Più precisamente, l'attrice - in citazione e nella consulenza di parte allegata - afferma che il rapporto ebbe a sorgere qualche anno prima del 1992 senza che siffatta circostanza sia stata mai
oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta. Del resto e peraltro, nell'elaborato tecnico di parte convenuta si fa riferimento (senza per la verità riportare poi i singoli dati contabili probabilmente per non essere più la banca in possesso dei relativi estratti in linea capitale e scalari) al 16/12/90 quale momento di decorrenza del rapporto.
Sempre in fatto va altresì evidenziato che non risulta allegata la lettera contratto relativa al rapporto in esame senza che ciò abbia tuttavia influito sulla validità in se del rapporto, trattandosi di contratto, per quanto sopra evidenziato, stipulato prima della entrata in vigore della legge 154/92, momento dal quale è sorto l'obbligo di forma scritta imposto ex lege (peraltro sanzionato a pena di nullità rilevabile dal solo cliente).
Infine, la difesa della convenuta ha allegato in atti due lettere, sottoscritte per adesione dalla correntista , risalenti , rispettivamente, al 28 Ottobre 1999 ed al 19 aprile 2001, in seno alle quali risulta stabilito per iscritto il saggio di interesse debitore convenzionale diretto a regolamentare il conto in esame.
La attrice, nel fondare la propria richiesta diretta alla rivisitazione della movimentazione del conto, ha dedotto tutta una serie di nullità parziali o comunque di applicazioni non riscontrate sul piano dell'accordo negoziale, accertate solo in parte in esito al processo in esame.
E, così, quanto al saggio degli interessi debitori, ha lamentato la violazione del tasso soglia via via previsto a far data dalla entrata in vigore della legge 108/96; ma è tuttavia noto che, a parere di questo Tribunale, la citata disposizione legislativa deve ritenersi non retroattiva e quindi non applicabile ai contratti, come quello di specie, precedenti alla vigenza della stessa alla luce di quanto precisato dalla legge di interpretazione autentica nr 24/01.
Sempre con riferimento agli interessi debitori parte attrice lamenta, stavolta fondatamente, la applicazione, lungo il corso del rapporto, di interessi in misura superiore al saggio di legge; ancora, afferma, che in via di prassi i medesimi accessori venivano capitalizzati trimestralmente; infine lamenta la applicazione di cms e di valute differenti da quelle legate alla data contabile delle rispettive operazioni in mancanza di apposite previsioni negoziali in tal senso.
Poco da dire sulla prima contestazione, atteso che la applicazione di un saggio di interesse debitore, diverso e maggiore rispetto a quello di legge prevede, ex art. 1284 c.c., la apposita convenzione scritta in tal senso assunta dalle parti . E nella specie, in mancanza del contratto, quantomeno sino alla lettera sopra citata dell'ottobre 1999, non poteva essere applicato al rapporto altro saggio di interesse diverso da quello di legge con conseguente sostituzione automatica.
Parimenti, non si poteva procedere alla capitalizzazione degli accessori in questione per non incorrere nel divieto di anatocismo di cui all'art 1283 c.c. avuto riguardo a quanto ormai affermato, in via consolidata, dalla giurisprudenza sul tema della Corte regolatrice ( in ordine alla quale basta rifarsi a Cass. SS. UU. 21095/04 ).
Infine , in assenza di apposita previsione negoziale in tal senso, non potevano essere computate le CMS (quantomeno, come per gli interessi, sino alla lettera dell'ottobre 1999) né considerate valute diverse da quelle della contabile riferibile a ciascuna operazione.
Alla luce di siffatte situazioni occorreva quindi, sulla base della documentazione in atti, procedere, tramite apposita indagine tecnica, ad una rivisitazione della movimentazione del conto operata sostituendo al saggio di interesse debitore quello via via applicato lungo il corso del rapporto sino al primo momento di determinazione scritta; omettendo di operare la capitalizzazione dei medesimi accessori e di computare le CMS e di applicare valute diverse da quelle di cui alla contabile. E cosi facendo si é pervenuti ad un saldo finale del conto avente un segno negativo, perché a debito del correntista per euro 872.208,38 (si guardi la relazione del CTU all'uopo acquisita).
Siffatto risultato processuale, se per un verso paralizza definitivamente la pretesa della attrice diretta ad ottenere, in esito alla rivisitazione del conto, il pagamento del saldo in eccedenza all'uopo riscontrato (assorbendo in se, peraltro, ogni ulteriore approfondimento motivato dalle contestazioni di parte convenuta), per altro verso non può essere utilizzato al fine di fondare la statuizione di condanna invocata dalla convenuta a danno della correntista e dei fideiussori.
Si è detto che per pervenire ad una esatta determinazione del saldo finale del conto corrente che occupa è stato necessario procedere ad una rielaborazione della movimentazione del rapporto emendandola delle situazioni di invalidità riscontrate.
Ed é di tutta evidenza che siffatta ricostruzione contabile trovava un imprescindibile momento di riscontro probatorio negli estratti di movimentazione del conto, giacché solo attraverso una rivisitazione dei risultati aritmetici del conto può correttamente pervenirsi alla individuazione del saldo, positivo o negativo, del rapporto siccome rideterminato in nome delle regole correttive imposte oggi dall'intervento giudiziale .
Nella specie, malgrado la stipula del rapporto che occupa risalga, per quanto già osservato, verosimilmente al dicembre del 1990, risultano tuttavia allegati estratti a far data dal 2 novembre 1993 rimanendo per contro probatoriamente scoperto il periodo relativo alla movimentazione tra la data di accensione del rapporto e quella del 1 novembre 1993 (quasi un triennio).
Ora, ad opinione del decidente l'accoglimento della domanda di condanna articolata dalla banca presuppone la positiva allegazione di tutti gli elementi probatori utili alla dimostrazione degli elementi costitutivi della relativa pretesa;
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nella specie, in esito alle accertate invalidità negoziali e alla riscontrata necessità di procedere ad una rideterminazione del saldo finale del conto, acquisisce, proprio al fine della dimostrazione dei momenti costitutivi della pretesa, una fondamentale importanza l'allegazione di tutti gli estratti riepilogativi del conto, dalla apertura alla definizione, giacché solo attraverso una compiuta ed integrale rivalutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può coerentemente pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitorio finale nel quale si concreta la domanda di adempimento della banca mentre, per converso, la parziale allegazione degli estratti impedisce una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto ( depurati della capitalizzazione e delle cms e computati con la sostituzione automatica di cui all'art 1284cc e le valute contabili);
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l'esigenza di una integrale e continuativa ricostruzione dei saldi secondo le regole correttive sopra segnalate e quindi l'allegazione, a cura ed onere della banca, di tutti gli estratti riepilogativi, dall'inizio alla fine del rapporto, non sembra intaccata dal disposto di cui all'art 119 TU 385/93 in forza del quale la banca può si ritenersi legittimata a non conservare per oltre un decennio la documentazione legata al conto ma non a pretendere, ove abbia provveduto alla distruzione della documentazione precedente al decennio, di essere per ciò solo esonerata dagli ordinari impegni probatori ogni qual volta intenda fondare la propria pretesa su situazioni sostanziali destinate a trovare riscontro proprio nella documentazione distrutta.
In coerenza a quanto sopra esposto deve pervenirsi alla reiezione anche della domanda di condanna articolata dalla banca. E' infatti evidente che l’indagine tecnica realizzata dal Ctu, caduta su un arco temporale che non coincide con il periodo di integrale svolgimento del rapporto perviene ad un risultato, il saldo passivo del conto così come indicato in relazione, che non può ritenersi appagante ai fini dell'accoglimento della relativa pretesa giacché prende le mosse da un punto di partenza (il saldo ricavabile dal primo degli estratti conto allegati, peraltro a debito per la considerevole cifra di £. 230.772.407) che non trova alcun conforto documentale proprio perché mancano gli altri (e preesistenti) estratti riepilogativi che ne costituiscono illogico presupposto.
Ne viene che il credito della banca, resta indeterminato sia nell'an (giacché nulla esclude che la rideterminazione dei saldi secondo le correzioni imposte dalla presente statuizione volta che si prendano le mosse dalla data di instaurazione del rapporto, possa portare anche ad un azzeramento del debito se non addirittura ad invertire il segno del rapporto) che soprattutto nel quantum per un fatto processualmente ascrivibile alla banca (attrice in riconvenzionale) si da provocare la reiezione della relativa domanda in parte qua siccome articolata ai danni della correntista e dei chiamati.
Concludendo, la domanda della società attrice va accolta limitatamente alla sola declaratoria delle invalidità parziali del rapporto di conto riscontrate nel corso del giudizio e, per altro verso, rigettata quanto alla richiesta di condanna articolata ai danni della convenuta sul presupposto di siffatte invalidità avuto riguardo al fatto che l'indagine espletata, pur con i limiti di attendibilità già sopra segnalati, ha comunque portato ad un risultato debitorio per la correntista.
La domanda della convenuta, articolata in riconvenzionale ai danni della attrice e dei chiamati va rigettata, perchè non adeguatamente supportata sul piano probatorio.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, quelle di consulenza, liquidate come in istruttoria, vengono definitivamente poste a carico di entrambe i contraddittori in solido tra loro.
P.Q.M.
il Dott. Benedetto Paternò Raddusa, Giudice della IV sezione civile del Tribunale di Catania, disattesa ogni ulteriore istanza, in parziale accoglimento della domanda articolata dalla … spa, dichiara la nullità del contratto di conto corrente stipulato tra l'attrice e la convenuta Unicredit Banca D'Impresa spa siccome individuato in motivazione per violazione del disposto di cui agli artt 1284 c.c. ( sino alla data del 28/10/99) e 1283 c.c. e per il resto rigetta
• la domanda di condanna articolata dalla …. spa ai danni della convenuta Unicredit Banca D'Impresa spa
• la domanda di condanna formulata dalla convenuta Unicredit Banca D'Impresa spa ai danni della attrice …. spa e dei chiamati … e ….
Compensa tra le parti le spese del giudizio e pone definitivamente a carico delle stesse ed in solido tra loro le spese di consulenza.
Così deciso in Catania il 23 maggio 2008.
Depositato in segreteria il 1 giugno 2008.
Libero Professionista, esercente la professione forense nel Foro di Brindisi, distretto Corte d'Appello di Lecce (Italy)- già Magistrato, abilitato innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale)
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1 commento:
leggere l'intero blog, pretty good
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