Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.07.2008 n° 18234
Il principio di diritto che, nei casi di tamponamento a catena, addebita all'ultimo veicolo della colonna la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti è stato affermato (e può essere condiviso) solo nei casi di tamponamento di veicoli fermi incolonnati (sent. 13 febbraio 1974 n. 358 richiamata anche nel ricorso).
Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova, invece, applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi, - e quindi con esclusione del primo e dell'ultima veicolo della colonna – il secondo comma dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni (sent. 29 maggio 2003 n. 8646; sent. 10 maggio 1988 n. 3415). Nessuna presunzione legale, dunque, può essere tratta dalla disposizione dell'art. 2054 c.c. per sostenere una responsabilità esclusiva o almeno concorrente del conducente dell'ultimo veicolo tamponante per i danni conseguenti al tamponamento dell'auto che precedeva il penultimo veicolo e che da tale veicolo, e non dall'ultimo veicolo, é stato perciò tamponato.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 3 luglio 2008, n. 18234
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C. D., proprietario e conducente del veicolo, e C. G., passeggero, pretendono il risarcimento dei danni da loro rispettivamente riportati a seguito di un tamponamento subito dalla autovettura nella quale viaggiavano.
Sostengono che, per quanto materialmente urtati dall'auto fiat X condotta dalla proprietaria M. C., il tamponamento deve essere addebitato a M. D., che, alla guida della propria auto Volkswagen X targata *******, assicurata per la r.c.a. con la società L. N. Assicurazioni, ha tamponato l'auto della M. spingendola contro il veicolo che la precedeva e per tale ragione hanno indirizzato la loro domanda risarcitoria solo contro il M. e la società che assicurava il veicolo di questo.
La domanda è stata respinta dal giudice di pace di Roma con sentenza senza successo appellata dal C. e dalla C..
Il tribunale di Roma ha, in particolare, rilevato che il tamponamento a catena non é sempre e necessariamente indice inequivoco della esclusiva responsabilità dell'ultimo veicolo della fila e che, pertanto, la responsabilità del M. non può farsi dipendere solo dal modulo cid dallo stesso sottoscritto con la M. né dal modulo cid sottoscritto dal C. e dalla M. dato che, ancorché apprezzati unitariamente, essi proverebbero solo il tamponamento a catena ma non le altre circostanze di fatto necessarie per la ricostruzione del sinistro e per addebitare al M. la responsabilità, oltre che del tamponamento dell'autoveicolo che lo precedeva immediatamente (quello, appunto, della M.), anche dell'autoveicolo che precedeva quello della M., rimanendo incerto, tra l'altro, se "l'incidente fosse o meno avvenuto in marcia".
Per altro, ha avvertito il tribunale: a) il modulo Cid può esser considerato prova legale presuntiva delle modalità del sinistro solo nei confronti "dei sottoscrittori" (e, sembra di comprendere, dei rispettivi assicuratori) e non anche dei terzi "rispetto ai quali le risultanze del modulo hanno solo un valore indiziario e sono liberamente valutabili dal giudice in concorso con altri elementi".
La sentenza é stata impugnata con ricorso per Cassazione dal C. e dalla C. che hanno, in particolare, addebitato al giudice di merito la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39, 2054, 2733 e 2735 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito, pur ritenendo provato il tamponamento a catena, ha ritenuto mancante la prova del nesso di causalità tra il primo tamponamento, provocato dal M. ed i successivi tamponamenti, e quello, quindi, tra l'auto tamponata dal M. (quella, appunto, guidata dalla M.) e l'auto del C. che precedeva, evidentemente ignorando il contenuto dei diversi modelli cid e così disapplicando sia la disposizione dell'art. 5 delle legge n. 39 del 1977 che, invece, conferisce ai predetti modelli valore di prova legale nei confronti degli assicuratori dei veicoli coinvolti nel sinistro, sia il principio che riconosce alle dichiarazioni contenute nel Cid valore dì confessione stragiudiziale, sia il principio di diritto che, in caso di scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna, addebita la responsabilità delle conseguenze delle varie collisioni al conducente che le abbia determinate tamponando l'ultimo dei veicoli della colonna.
La società C. Assicurazioni s.p.a., subentrata alla società L. N. Assicurazioni s.p.a., resiste con controricorso.
D. M. non ha spiegato attività difensiva. Il ricorso, trasmesso alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione per le eventuali richieste, é stato restituito con richiesta di rigetto del ricorso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la richiesta del P.G., regolarmente notificata sia ai ricorrenti che alla controricorrente, deve essere condivisa.
Come si è detto, il tribunale non ha negato la prova del nesso di causalità tra il tamponamento
direttamente subito dall'auto del C. ma quella di un qualche sicuro collegamento causale tra questo tamponamento e quello precedente subito dal veicolo della M. perché ha ritenuto che dinamica del sinistro non può essere ricostruita in ogni particolare attraverso i moduli Cid, che descrivono solo il tamponamento a catena ma non le modalità del tamponamento e, piú in particolare, non chiariscono se il tamponamento sia avvenuto mentre i veicoli della colonna erano in movimento, e non indicano la distanza tra i diversi veicoli e la velocità eventualmente tenuta, ove fossero stati in movimento.
Nella sostanza, dunque, nonostante il riferimento, nella sentenza, al valore meramente indiziario dei moduli Cid (p. 4 della sentenza), deve ritenersi che la decisione non sia dipesa dall'apprezzamento sulla rilevanza probatoria di questi moduli né dall'apprezzamento del valore probatorio (nei confronti delle altre parti) della confessione (stragiudiziale) che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata resa dal M. nel modulo da lui sottoscritto.
Ciò rende del tutto prive di rilevanza le due censure relative alla valenza probatoria, in questa controversia, del modulo Cid firmato dal M. e della confessione stragiudiziale che in tale modulo sarebbe contenuta e rende superflua, quindi, una più attenta disamina dell'astratta fondatezza di queste censure. Nei termini, in cui é stata dedotta, attraverso il riferimento esclusivo al vizio di violazione di legge, l'ultima censura è, invece, manifestamente infondata.
Il principio di diritto che, nei casi di tamponamento a catena, addebita all'ultimo veicolo della colonna la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti è stato affermato (e può essere condiviso) solo nei casi di tamponamento di veicoli fermi incolonnati (sent. 13 febbraio 1974 n. 358 richiamata anche nel ricorso).
Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova, invece, applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi, - e quindi con esclusione del primo e dell'ultima veicolo della colonna – il secondo comma dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni (sent. 29 maggio 2003 n. 8646; sent. 10 maggio 1988 n. 3415). Nessuna presunzione legale, dunque, può essere tratta dalla disposizione dell'art. 2054 c.c. per sostenere una responsabilità esclusiva o almeno concorrente del conducente dell'ultimo veicolo tamponante per i danni conseguenti al tamponamento dell'auto che precedeva il penultimo veicolo e che da tale veicolo, e non dall'ultimo veicolo, é stato perciò tamponato.
Ciò esclude la denunciata violazione di legge e conduce al rigetto, per manifesta infondatezza del ricorso senza possibilità di verifica, in assenza dì uno specifico motivo di ricorso che inequivocamente la solleciti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la coerenza dell'iter logico seguito dal tribunale nell'escludere la possibilità di ricondurre anche al conducente dell'ultimo veicolo tamponante la responsabilità, almeno concorrente, della catena dei tamponamenti sulla base della massima di esperienza che insegna come il tamponamento imprima comunque una spinta al veicola che precede incrementando la sua forza cinetica.
Le spese del giudizio in cassazione debbono essere poste a carico dei ricorrenti soccombenti.
Esse si liquidano in euro 800, in esse comprese euro 700 per onorari ed euro 100 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, che liquida, in favore della società controricorrente, in euro 800, in esse comprese euro 100 per spese ed euro 700 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 6 giugno 2008.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 3 LUGLIO 2008.
Libero Professionista, esercente la professione forense nel Foro di Brindisi, distretto Corte d'Appello di Lecce (Italy)- già Magistrato, abilitato innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale)
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