giovedì 19 novembre 2009

riforma Brunetta, circolare applicativa

MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, CIRCOLARE 11 novembre 2009

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

OGGETTO: decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – controlli sulle assenze per malattia.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

Sul Supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto legislativo, stante l’ordinario termine di vacatio legis, entrerà in vigore il 15 novembre prossimo.

Il provvedimento normativo contiene sostanziali novità in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti.

In disparte l’analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina, che sarà oggetto di successivi approfondimenti, considerato l’impegno profuso sin dall’inizio del mandato nel contrastare l’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile richiamare già ora l’attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione.

In proposito, l’art. 69 del d.lgs. n. 150 ha introdotto nel corpo del d.lgs. n. 165 del 2001 – tra gli altri – l’art. 55 septies, rubricato “Controlli sulle assenze”. Il comma 5 di tale ultimo articolo specificamente dispone:

“5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.”.

Per quanto riguarda il primo periodo del comma, rimane immutata la disciplina sostanziale già introdotta con l’art. 71 comma 3 del d.l. n. 112 del 2008 (il quale viene contestualmente abrogato dall’art. 72 comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2009) e, con essa, rimangono valide le indicazioni già fornite in precedenza circa l’interpretazione della norma (Circolari nn. 7 e 8 del 2008 e Circolare n. 1 del 2009).

Si ribadisce pertanto che la legge ha voluto prevedere per le amministrazioni un dovere generale di richiedere la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma che ha tenuto conto anche della possibilità che ricorrano particolari situazioni, che giustificano un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo valutandone altresì l’effettiva utilità. Ad esempio, nel caso di imputazione a malattia dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento.

Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.

Possono rientrare inoltre nella valutazione delle esigenze funzionali ed organizzative eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad esempio da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata.

Si fa presente che, ove quanto è già stato oggetto dell’iniziale accertamento fiscale dovesse essere modificato da certificazioni mediche successive, l’amministrazione è tenuta a chiedere un’ulteriore visita fiscale per l’accertamento della nuova situazione.

Il comma 5 in esame fa poi rinvio ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per determinare le fasce orarie di reperibilità entro le quali debbono essere effettuate le visite di controllo. In proposito, la materia è stata oggetto di successivi interventi normativi. Infatti, l’originario comma 3 dell’art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in l. n. 133 del 2008, prevedeva che “(…) Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi”. Con questa disposizione veniva superata la disciplina dei CCNL di comparto delle fasce di reperibilità che individuava un regime orario più ridotto di quattro ore al giorno (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19).

Successivamente, l'art. 17, comma 23, lett. c), del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, in l. n. 102 del 2009, ha abrogato la menzionata disposizione. Ciò ha comportato la necessità di far riferimento alle fasce già individuate in precedenza con la disciplina contrattuale, le quali pertanto sono da ritenersi vincolanti sino a quando non entrerà in vigore la regolamentazione che sarà contenuta nel decreto ministeriale.
Pertanto, le fasce allo stato da osservare per l’effettuazione delle visite fiscali sono le seguenti:

dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Si coglie peraltro l’occasione per anticipare che con l’adozione del decreto ministeriale si intende ampliare le fasce orarie di reperibilità, ma contestualmente introdurre delle deroghe all’obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in relazione a stati patologici particolari.

Si segnala infine che nel contesto più generale della responsabilizzazione dei dirigenti, obiettivo perseguito con l’approvazione della riforma contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2009, l’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto con la menzionata riforma, al comma 6 prevede che il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni relative alle assenze per malattia, al fine di “prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche”. Per il caso di inadempimento colposo rispetto a questo dovere di vigilanza la legge prevede la possibilità, nel rispetto del contraddittorio, di comminare una sanzione a carico del dirigente consistente nella decurtazione della retribuzione di risultato (art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009). A questa si possono aggiungere anche le sanzioni previste per il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare per omissioni del dirigente di cui all’art. 55 sexies comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009, consistenti nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di un ammontare variabile a seconda della gravità del fatto e nella mancata attribuzione della retribuzione di risultato in proporzione alla durata della sospensione dal servizio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

Renato Brunetta

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