lunedì 16 novembre 2009

Consiglio di Stato, formalità della rinuncia al ricorso

TAR Napoli, Sez. V, 26 gennaio 2006 / 17 maggio 2006, n. 4518 (Pres. D'Alessandro, est. Sabatino)

"L’abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce, ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all’uopo espressamente autorizzato, e dell’intervenuta conoscenza della controparte dell’atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma, ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 244; o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite, vedi T.A.R. Valle d'Aosta, 16 gennaio 2002, n. 4)"

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
QUINTA SEZIONE DI NAPOLI
composto dai Signori Magistrati:
Carlo d’Alessandro Presidente
Diego Sabatino Referendario relatore
Michelangelo Francavilla Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella udienza pubblica del 26 gennaio 2006 sul ricorso 12460/2004 proposto da Cristian Conforto, Antonio Forinese, Fabiana Della Corte e Paola Gerla, elettivamente domiciliati, presso lo studio del procuratore avv. Giuseppe Abbamonte, che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo
contro
Provincia di Napoli, in persona del presidente della giunta provinciale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Matteotti 1, presso lo studio del procuratore avv. Luciano Scetta, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso notificato
nonché
Nicola Fabozzi, non costituito
e con l’intervento di
Marianna Siviero, elettivamente domiciliata in Napoli, centro direzionale isola E/5, presso lo studio legale Parrella associali, , unitamente al procuratore avv. Francesco Parrella, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell’atto di intervento;
per l’annullamento, previa sospensione,
della determinazione n. 9894 del 12 ottobre 2004 del dirigente coordinatore p.t. e del dirigente p.t. dell’area risorse umane – ufficio reclutamento, che prende atto della graduatoria di merito delle selezioni per l’accesso al corso di reclutamento per titoli ed esami a n. 16 posti di funzionario amministrativo cat. D pos. ec. D1 riservato ai dipendenti dell’amministrazione della Provincia di Napoli – città metropolitana cod. AG8;
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché, con motivi aggiunti depositati il 3 gennaio 2005:
della nota dirigenziale n. 14250 del 12 novembre 2004, di risposta alle richieste di chiarimenti prodotta dai ricorrenti;
per quanto occorra, della nota n. 13520 del 29 ottobre 2004, di risposta all’atto di accesso ai documenti formulata dai ricorrenti;
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, Referendario Diego Sabatino;
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto
Con ricorso iscritto al n. 12460/2004, le parti ricorrenti impugnavano il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle doglianze, veniva evidenziato il comportamento illegittimo dell’amministrazione, che aveva disposto, prendendo atto della delibera impugnata, l’esclusione delle parti ricorrenti dal corso di reclutamento per titoli ed esami a n. 16 posti di funzionario amministrativo cat. D pos. ec. D1 riservato ai dipendenti dell’amministrazione della Provincia di Napoli – città metropolitana.
Censurato il provvedimento, ne veniva così richiesto l’annullamento, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva la parte resistente, Provincia di Napoli, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
Interveniva altresì nel giudizio Marianna Siviero.
Dopo l’accoglimento della domanda di provvedimento cautelare inaudita altera parte, dato con decreto n. 5338/2004, alla udienza del 2 dicembre 2004 la domanda di sospensiva veniva cancellata dal ruolo ed alla successiva udienza del 20 gennaio 2005, successiva alla sua riproposizione, accolta con ordinanza n. 340/2005.
All’udienza del 26 gennaio 2006, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione, previa dichiarazione al verbale di causa da parte della difesa delle parti ricorrente della sopravvenuta carenza di interesse per tutti, in relazione alla circostanza di aver potuto perfezionare la rinuncia unicamente per Cristian Conforto.
Considerato in diritto
Il ricorso è improcedibile in parte per intervenuta rinuncia agli atti ed in parte per sopravvenuta carenza di interesse.
Come prevede espressamente l’art. 46 del Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, di approvazione del procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, “in qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo.
Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.
La rinunzia dev'essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza”.
L’abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce, ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all’uopo espressamente autorizzato, e dell’intervenuta conoscenza della controparte dell’atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma, ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 244; o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite, vedi T.A.R. Valle d'Aosta, 16 gennaio 2002, n. 4).
Intervenute le dette formalità, spetta infine al giudice pronunciare, espressamente ed a seguito di un accertamento che coinvolga la presenza dei detti requisiti, l'estinzione del giudizio, permanendo, fino a quel momento, il potere del rinunciante di revocare il proprio atto (da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. II, 20 giugno 1991, n. 1125).
Effetto della rinuncia è pertanto, dal lato sostanziale, quello di determinare la cristallizzazione della situazione dedotta al momento anteriore della proposizione del ricorso, dall’altro lato, di carattere schiettamente processuale, quello di comportare l’obbligo di provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla controparte (che tuttavia costituisce una posizione disponibile delle parti costituite, potendovi queste rinunciare, da ultimo T.A.R. Valle d'Aosta, 16 gennaio 2002, n. 4).
Venendo al caso in questione, non può non notarsi come le dette condizioni siano state integralmente adempiute, almeno per quanto attiene il ricorrente Conforto.
In relazione agli altri, la dichiarazione del difensore, al verbale d’udienza, che le altre parti, condividendo la posizione sostanziale del rinunciante, ritengono che sia venuto meno il loro interesse alla pronuncia, può essere condivisa dal Collegio, estendendo in tal senso la pronuncia di improcedibilità.
Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara improcedibile il ricorso n. 12460/2004, in parte per intervenuta rinuncia ed in parte per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2006.

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