lunedì 25 maggio 2009

Contenzioso Tributario, indirizzi operativi dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, circolare 15 maggio 2009, n. 24

Oggetto: Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2009 - Indirizzi operativi in materia di contenzioso tributario

INDICE
1. Premessa
2. Miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria
2.1 Gli istituti deflativi del contenzioso
2.2 Costituzione in giudizio
2.3 Partecipazione alle udienze
2.4 Esame, esecuzione ed eventuale impugnazione delle pronunce giurisdizionali
3. Obiettivi di produzione
3.1 Obiettivi del budget di produzione
3.2 Obiettivi operativi
4. Progetto "Qualità del contenzioso tributario"
5. Controllo

1. Premessa

Con nota prot. n. 2009/1331 del 13 gennaio 2009 è stato comunicato alle strutture territoriali che, per assicurare continuità all'azione di difesa degli interessi erariali e nell'attesa della formalizzazione degli obiettivi di budget per l'esercizio 2009, restavano provvisoriamente confermati tutti gli indirizzi operativi di cui alla circolare n. 29/E del 28 marzo 2008.
Con la presente circolare si definiscono gli indirizzi operativi per il 2009 in materia di contenzioso tributario, tenendo conto dell'atto di indirizzo ministeriale per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2009 - 2011 (di seguito, atto di indirizzo) e degli indicatori del budget di produzione assegnati.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del regolamento di amministrazione - secondo cui le Direzioni regionali esercitano funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli Uffici dipendenti e svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - i Direttori regionali daranno attuazione agli indirizzi contenuti nella presente, trasmettendo alla scrivente per conoscenza i relativi atti inviati agli Uffici.

2. Miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria

Le strutture territoriali devono assicurare una corretta ed efficace difesa in giudizio degli interessi erariali, garantendo tutti gli adempimenti richiesti dalle norme processual-tributarie, con particolare attenzione al valore della lite ed ai principi di diritto in discussione. Va tenuto presente che il miglioramento degli esiti delle controversie rappresenta l'obiettivo fondamentale dell'attività contenziosa, considerati fra l'altro i conseguenti effetti favorevoli sulla crescita generale del gettito. Inoltre, la sistematica, completa e sollecita iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e definitivo consente di accelerare la riscossione.
Si evidenzia che il giudizio tributario instaurato dal contribuente impone alle strutture territoriali dell'Agenzia una serie di adempimenti di cui non si può omettere lo svolgimento in quanto espressamente previsti dalla normativa.
Questa peculiarità del contenzioso tributario ne determina anche il carattere prioritario rispetto ad altre attività non obbligatorie sotto l'aspetto della tutela degli interessi erariali.
L'atto di indirizzo prevede che "la gestione tributaria sarà rivolta al perseguimento di obiettivi comuni di miglioramento dell'azione amministrativa, in coerenza con le disposizioni attuative della manovra finanziaria per l'anno 2009".
In particolare, per quanto riguarda il contenzioso tributario viene specificato che "il successo nella difesa in giudizio degli interessi erariali, in particolar modo con riferimento alle controversie ad elevata rilevanza giuridica ed economica, sarà garantito attraverso l'incremento del livello di professionalità, il potenziamento degli strumenti di monitoraggio ed analisi del contenzioso e la sistematica e tempestiva partecipazione alle pubbliche udienze in rappresentanza dell'amministrazione".
In tale ottica si collocano, fra l'altro, le recenti modifiche apportate al Regolamento di amministrazione che hanno dato avvio alla riorganizzazione dell'Agenzia con l'istituzione delle Direzioni provinciali quali strutture destinate a sostituire gli Uffici locali, assorbendone le competenze.
Con provvedimento prot. n. 2008/191630 del 24 dicembre 2008 del Direttore dell'Agenzia è stato stabilito che le Direzioni provinciali sono articolate in uno o più Uffici territoriali e un Ufficio controlli, al cui interno è prevista una specifica Area legale, che cura il contenzioso relativo agli atti della Direzione provinciale.
L'Area legale della Direzione provinciale e, fino alla sua attivazione, il team di assistenza legale (ovvero - negli Uffici di ridotte dimensioni in cui il team non è stato costituito - comunque un apposito gruppo di funzionari incaricati dell'attività contenziosa, eventualmente inserito anche all'interno di un solo team integrato di controllo) dell'Ufficio locale, oltre alla difesa in giudizio, in relazione agli atti impugnati svolgono le attività istruttorie concernenti:
- il riesame in sede di autotutela;
- la conciliazione giudiziale;
- la determinazione degli importi da riscuotere in pendenza di giudizio ed a conclusione dello stesso ovvero da rimborsare e, più in generale, la sollecita esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Le predette articolazioni interne seguono anche gli adempimenti relativi ai processi diversi da quelli tributari.
Inoltre, ai sensi dei commi da 9 a 14 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e del comma 3 dell'articolo 4 del Regolamento di amministrazione, a decorrere dal 1 gennaio 2009 è stata attribuita alle Direzioni regionali l'attività di controllo e relativo contenzioso nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro. All'interno della Direzione regionale l'attività contenziosa è attribuita all'Ufficio contenzioso, come da istruzioni fornite con nota prot. N. 2009/15441 del 5 marzo 2009, consultabile nella sezione "Contenzioso" > "Prassi operativa" della intranet dell'Agenzia (PAGE).
Occorre, infine, considerare l'accelerazione dei processi in Commissione tributaria centrale derivante dall'istituzione delle sezioni regionali previste dai commi 351 e 352 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con conseguente incremento delle incombenze a carico delle strutture territoriali dell'Agenzia.
In proposito, le linee generali della gestione tributaria dell'atto di indirizzo prevedono che "al fine di conseguire livelli crescenti di efficienza nell'ambito della gestione del sistema tributario complessivo, sarà assicurata, inoltre, la rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, secondo quanto previsto dal D.M. 20 marzo 2008 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

2.1 Gli istituti deflativi del contenzioso

L'atto di indirizzo prevede che "sarà intrapresa ogni iniziativa diretta alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti mediante il diffuso ricorso agli istituti deflativi del contenzioso".
Per quanto riguarda la gestione del contenzioso tributario, l'azione delle strutture territoriali deve favorire l'utilizzo - qualora ne ricorrano i presupposti - dell'autotutela e della conciliazione giudiziale.
Prima della predisposizione delle controdeduzioni, va valutato il grado di sostenibilità della pretesa, tenendo conto dei motivi di ricorso, al fine di verificare l'eventuale esistenza dei presupposti per l'autotutela o la conciliazione giudiziale, totali o parziali.
Qualora sia stato inutilmente instaurato il contraddittorio con il contribuente ai fini dell'accertamento con adesione, l'opportunità di addivenire alla conciliazione giudiziale va valutata con riguardo soprattutto ai fatti nuovi o alle circostanze prima non rappresentate adeguatamente.
Si evidenzia che la consapevolezza da parte del contribuente che l'Agenzia difende efficacemente in giudizio l'atto impugnato rappresenta un motivo rilevante ai fini della decisione di avvalersi degli istituti che evitano il contenzioso, vale a dire l'adesione al processo verbale di constatazione o agli inviti al contraddittorio, la rinuncia all'impugnazione dell'atto impositivo, l'accertamento con adesione.
Inoltre, le diverse forme di interpello e consulenza giuridica contribuiscono a prevenire ed evitare il contenzioso, permettendo al contribuente di conoscere preventivamente la posizione dell'Agenzia e, quindi, di applicare correttamente la norma tributaria.

2.2 Costituzione in giudizio

La difesa erariale si concretizza principalmente nella predisposizione di controdeduzioni tempestive ed esaurienti, idonee a contestare in modo specifico tutti i motivi di ricorso, allegando la relativa documentazione probatoria.
Le Direzioni regionali provvedono a monitorare lo stato delle costituzioni in giudizio arretrate, comprese quelle eventualmente generate nell'esercizio in corso. Nel caso vengano rilevate situazioni di criticità, le predette strutture di vertice regionale intervengono mettendo in atto adeguate azioni correttive quali, ad esempio, piani straordinari di smaltimento.
Si evidenzia che il raggiungimento del risultato atteso in termini di qualità ed efficacia non si esaurisce con la costituzione in giudizio, ma richiede l'eventuale deposito di ulteriori atti e documenti qualora intervengano fatti nuovi. A tal fine si ricorda che il collegamento telematico con la banca dati delle Commissioni tributarie consente di rilevare tempestivamente i depositi di ulteriori atti della controparte.
Qualora il contribuente abbia richiesto la sospensione dell'esecuzione dell'atto (art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992), l'Ufficio prende posizione al riguardo in sede di controdeduzioni o con separate memorie, valutando l'opportunità di chiedere che la sospensione sia subordinata alla prestazione di idonea garanzia.
Per quanto riguarda i ricorsi per cassazione notificati dai contribuenti si rinvia alle istruzioni di cui alla nota prot. n. 2008/158987 del 14 gennaio 2009.

2.3 Partecipazione alle udienze

Nei giudizi di rilevante interesse economico o giuridico va richiesta la discussione in pubblica udienza, sempre che, ovviamente, tale istanza non sia stata già avanzata dal contribuente.
Va garantita la sistematica e qualificata partecipazione alle pubbliche udienze al fine di rappresentare efficacemente al collegio giudicante le ragioni dell'Agenzia.
Come già anticipato, il carattere fondamentale dell'adempimento in parola viene richiamato specificatamente nell'atto di indirizzo, il quale, nel fissare le direttive generali per il miglioramento dell'azione amministrativa, prevede "la sistematica e tempestiva partecipazione alle pubbliche udienze in rappresentanza dell'amministrazione".
Al termine dell'udienza, il funzionario che vi ha preso parte dovrà presentare al Dirigente di riferimento una breve relazione sui contenuti più rilevanti della discussione e, in particolare, sul proprio intervento.
Una costante e qualificata partecipazione deve essere assicurata non solo alle udienze pubbliche, ma anche alle camere di consiglio relative ai procedimenti cautelari di cui al citato articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, attribuendo priorità alle liti di maggiore valore economico; spesso, infatti, la concessione o meno della sospensione dell'atto impugnato può influenzare la successiva decisione di merito.
La partecipazione deve essere garantita anche alle udienze di discussione fissate dalle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale.

2.4 Esame, esecuzione ed eventuale impugnazione delle pronunce giurisdizionali

Le pronunce giurisdizionali vanno esaminate immediatamente dopo il loro deposito, al fine della sollecita esecuzione degli adempimenti conseguenti, in particolare in materia di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio o definitivo ovvero di rimborso. Vanno evitati giudizi di ottemperanza, esecuzioni forzate ed ulteriori aggravi, anche per quanto riguarda le spese di giudizio.
In riferimento alle pronunce sfavorevoli in tutto o in parte all'Agenzia, la qualità della gestione tributaria si realizza attraverso l'esame sollecito e puntuale delle decisioni al fine di garantire la valutazione tempestiva ed approfondita dei profili di impugnazione ovvero di acquiescenza.
Si ribadisce che gli atti interni di acquiescenza vanno sinteticamente motivati, protocollati, datati e sottoscritti dal Direttore della Direzione provinciale o dell'Ufficio locale o suo delegato.
Per quanto riguarda le richieste di ricorso per cassazione, resta fermo che l'invio all'Avvocatura generale dello Stato va effettuato esclusivamente dalla Direzione regionale, pur non costituendo più tale modalità di trasmissione uno specifico indicatore del budget di produzione.
Si richiamano in proposito le istruzioni di cui alla nota prot. n. 2002/142165 del 27 dicembre 2002, reperibile nella sezione Contenzioso > Prassi operativa della intranet dell'Agenzia (PAGE).

3. Obiettivi di produzione

Come già detto, con nota prot. n. 2009/1331 del 13 gennaio 2009 sono stati forniti i primi indirizzi operativi per assicurare continuità all'azione di difesa degli interessi erariali.
Con nota prot. n. 2009/22061 del 4 marzo 2009 sono state fornite indicazioni ai fini della programmazione delle attività e dell'individuazione del relativo fabbisogno di risorse umane da destinare nel 2009 al contenzioso tributario, in modo che le stesse risorse siano sufficienti ad assicurare, oltre che la realizzazione dei volumi di produzione attesi per il 2009, il miglioramento della qualità dell'azione difensiva.
Con nota prot. n. 2009/56159 del 9 aprile 2009 sono stati assegnati gli obiettivi del budget di produzione "... al fine di garantire un efficace presidio degli obiettivi, compatibilmente con quanto definito dalla convenzione triennale fra il Ministero dell'economia ed Agenzia delle entrate per gli anni 2009-2011".
Di seguito si esaminano gli obiettivi assegnati in materia di contenzioso tributario e vengono, altresì, definiti nel dettaglio gli ulteriori obiettivi operativi.
Per l'Abruzzo gli obiettivi in materia di contenzioso tributario per lo più si adattano automaticamente ai provvedimenti straordinari conseguenti ai recenti eventi sismici.

3.1 Obiettivi del budget di produzione

In continuità con lo scorso anno vengono confermati per il 2009 i seguenti indicatori:
- costituzioni in giudizio in Commissione tributaria provinciale (CTP) sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 con valore economico in Commissione tributaria contestazione inferiore ad € 100.000 (obiettivo 98%);
- costituzioni in giudizio tempestive in CTP sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 con valore economico in contestazione superiore o uguale ad € 100.000 (obiettivo 100%);
- costituzioni in giudizio in Commissione tributaria regionale (CTR) sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 con valore economico in contestazione inferiore ad € 100.000 (obiettivo 98%);
- costituzioni in giudizio tempestive in CTR sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 con valore economico in contestazione superiore o uguale ad € 100.000 (obiettivo 100%);
- controversie con valore economico inferiore ad € 5.000 discusse in pubblica udienza con la partecipazione dell'Ufficio, al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio (obiettivo 85%);
- controversie con valore economico superiore o uguale ad € 5.000 discusse in pubblica udienza con la partecipazione dell'Ufficio, al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio (obiettivo 98%);
- autorizzazioni alla proposizione dell'appello rilasciate o denegate dalle Direzioni regionali almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di impugnazione (obiettivo 98%);
Come anticipato con la predetta nota prot. n. 2009/1331 del 13 gennaio 2009, sono stati inoltre assegnati i seguenti due nuovi indicatori:
- invio all'Avvocatura generale dello Stato della relazione per il controricorso in cassazione e per l'eventuale ricorso incidentale entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuta la prima notifica del ricorso per cassazione (obiettivo 100%);
- esecuzione - entro 120 giorni dalla data in cui si verifica il relativo presupposto - dell'iscrizione a ruolo conseguente ad avvisi di accertamento imposte dirette ed IVA oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie (obiettivo 80%).
Con riferimento a quest'ultimo indicatore, si precisa che gli Uffici devono emettere i ruoli conseguenti ad avvisi di accertamento imposte dirette ed IVA oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie entro 120 giorni dalla data in cui si verifica il presupposto per l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio o definitivo, costituito, a titolo esemplificativo:
- dalla notifica del ricorso del contribuente;
- dal ricevimento della comunicazione del decreto di inammissibilità del ricorso o di estinzione del processo oppure del dispositivo della sentenza della Commissione tributaria; in caso di mancato ricevimento della comunicazione, i 120 giorni decorrono dalla data di deposito;
- dal passaggio in giudicato della pronuncia.

3.2 Obiettivi operativi

L'atto di indirizzo pone particolare attenzione al "potenziamento degli strumenti di monitoraggio ed analisi del contenzioso" al fine di garantire "il successo della difesa in giudizio degli interessi erariali".
Si ribadisce, quindi, che la difesa degli interessi erariali non può prescindere da un costante aggiornamento della base informativa automatizzata del contenzioso, che va assicurato tramite l'utilizzo sistematico, completo e tempestivo delle applicazioni informatiche, il cui corretto impiego, oltre a costituire un insostituibile ed obbligatorio strumento di ausilio alla gestione dei singoli giudizi, consente anche di disporre di una banca dati del contenzioso attendibile, in funzione, fra l'altro, delle attività di pianificazione, monitoraggio ed analisi della complessiva gestione del contenzioso.
In considerazione di ciò, vengono confermati i seguenti obiettivi operativi:
- acquisizione al sistema di automazione del 100% dei ricorsi CTP e in CTR entro 30 giorni dalla data di notifica. Per i ricorsi per cassazione proposti dal contribuente il predetto termine è di 15 (1) giorni;
- acquisizione al sistema del 100% delle sentenze di primo e secondo grado entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del dispositivo. Per i decreti di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 546 del 1992 il predetto termine è di 20 giorni dalla data di ricevimento;
- acquisizione al sistema della data e del numero di protocollo del 100% degli atti di acquiescenza (ovviamente protocollati e sottoscritti prima della scadenza del termine di impugnazione) relativi a sentenze di CTP e CTR totalmente o parzialmente sfavorevoli all'Agenzia; tale adempimento va espletato entro 30 giorni dalla data di protocollazione dell'atto di acquiescenza;
- tempestiva costituzione in giudizio in CTP per almeno il 90% (2) dei ricorsi - con un valore economico in contestazione inferiore al limite fissato a budget (pari ad euro 100.000) - notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009;
- tempestiva costituzione in giudizio in CTR per almeno il 90% (3) dei ricorsi - con un valore economico in contestazione inferiore al limite fissato a budget (pari ad euro 100.000) - notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009;
- assicurare che vengano riassegnati il 100% dei giudizi di competenza della Direzione provinciale o dell'Ufficio locale che dal sistema informativo risultano ancora in carico ai soppressi Uffici distrettuali delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto e del registro;
- incremento degli esiti favorevoli in CTP ed in CTR in riferimento ai ricorsi avverso atti di accertamento. Il miglioramento è valutato a consuntivo rispetto alla media percentuale registrata nel biennio precedente. Il rapporto fra esiti favorevoli ed esiti sfavorevoli non è calcolato in base al numero delle decisioni, ma in base ai valori complessivi in contestazione (valori delle controversie) confermati dalla CTP o dalla CTR (esiti favorevoli) ovvero annullati (esiti sfavorevoli). Si precisa che sono presi in considerazione anche gli accoglimenti parziali dei ricorsi in primo grado ed in appello, inserendo fra gli esiti favorevoli gli importi confermati e fra quelli sfavorevoli gli importi oggetto di parziale annullamento dell'atto impugnato. Il risultato minimo atteso da ciascun Ufficio locale e Direzione provinciale è costituito dall'incremento di almeno il 2% sia in CTP che in CTR nel caso in cui il risultato ottenuto nel biennio precedente sia al di sotto della media nazionale, rispettivamente pari a 55,2% e 53%, e dell'1% negli altri casi.
Si precisa che quest'ultimo indicatore è stato introdotto a titolo sperimentale nel 2008 e viene ora confermato a regime, tenuto conto anche della specifica direttiva contenuta nell'atto di indirizzo in materia di "successo della difesa in giudizio degli interessi erariali, in particolar modo con riferimento alle controversie ad elevata rilevanza giuridica ed economica".
In caso di mancato raggiungimento, la Direzione regionale ne analizza le cause e, all'esito, mette in atto opportune azioni correttive.
Viene altresì confermato a regime il seguente indicatore:
- inoltro tempestivo all'Avvocatura generale dello Stato delle richieste di ricorso per cassazione. L'indicatore tiene conto dei tempi di invio delle richieste di ricorso per cassazione previsti dal protocollo d'intesa tra Agenzia delle entrate e Avvocatura generale dello Stato, sottoscritto in data 20 giugno 2007. In particolare, le Direzioni regionali devono, in caso di sentenza (4) di secondo grado notificata, inviare il 90% delle richieste di ricorso per cassazione all'Avvocatura generale dello Stato almeno 32 giorni prima della scadenza del termine di impugnazione. Con la stessa percentuale dette richieste vanno invece inviate entro 10 mesi dalla data di deposito della sentenza (5) non notificata.

4. Progetto "Qualità del contenzioso tributario"

In relazione agli aspetti qualitativi delle attività svolte dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici locali per la gestione delle varie fasi dei processi tributari, si conferma la prosecuzione del progetto "Qualità del contenzioso tributario" (di seguito, progetto), avviato il 1 aprile 2008, con l'obiettivo di aumentare gli esiti favorevoli delle controversie di maggior valore economico.
I risultati conseguiti lo scorso anno, relativi ovviamente ad un numero esiguo di pronunce depositate, delineano un quadro positivo che induce a ritenere opportuna la prosecuzione del progetto con riferimento anche al secondo grado di giudizio.
Di conseguenza, le Direzioni regionali continueranno ad operare secondo le modalità di cui alla circolare 29/E del 28 marzo 2008 e successive istruzioni attuative, effettuando una costante azione di monitoraggio e di assistenza che assicuri interventi diretti e tempestivi volti a migliorare l'azione difensiva sotto l'aspetto dell'efficacia della difesa e dell'uniformità di comportamento.
Il compito della Direzione regionale è essenzialmente quello di migliorare l'azione difensiva svolta dagli Uffici mediante un controllo mirato e preventivo sulla correttezza e tempestività degli adempimenti processuali nonché sulla qualità degli atti difensivi relativi ad un campione significativo di controversie.
Per l'approfondimento di problematiche relative all'attuazione e allo sviluppo del progetto, le Direzioni regionali valutano gli spazi di miglioramento, rilevano le criticità emerse e le soluzioni prospettate, trattando in dettaglio tutti gli aspetti relativi alle fasi successive del progetto, non esclusi gli strumenti di ausilio rappresentati dalle applicazioni informatiche.
Al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle relative attività e i risultati conseguiti, le Direzioni regionali inviano entro il 30 ottobre 2009 una relazione comprensiva delle schede nelle quali riportare i dati concernenti sia il monitoraggio "formale" che l'assistenza "sostanziale" previsti dalla nota prot. n. 2008/93203 del 20 giugno 2008, con riferimento alle attività svolte fino al 30 settembre 2009. La relazione di fine anno e le relative schede vanno inviate entro il 15 marzo 2010.

5. Controllo

Le Direzioni regionali svolgono un'adeguata e mirata attività di controllo sul livello di avanzamento degli obiettivi di cui alla presente circolare e sulla correttezza ed efficacia degli adempimenti svolti da tutte le strutture territoriali, tenendo conto delle istruzioni che precedono e con particolare attenzione:
- al rispetto del predetto termine di 120 giorni per l'iscrizione a ruolo;
- alla tempestiva costituzione in giudizio;
- alla partecipazione alle udienze pubbliche, in relazione soprattutto a quelle con valore della lite superiore a 5.000 euro;
- alla sistematicità e tempestività dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali;
- alle acquiescenze ai provvedimenti giurisdizionali;
- ai giudizi di ottemperanza, al fine di verificare i motivi per cui non è stata eseguita tempestivamente la pronuncia;
- alla completezza ed effettiva corrispondenza allo stato dello svolgimento del processo dei dati inseriti nel sistema informativo.
Tutte le comunicazioni delle Direzioni regionali relative alla presente vanno trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica al seguente indirizzo: dc.nc.applicazioniemonitor.cont@agenziaentrate.it.

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